DDL Scuola. Cambia il modo di assegnare l’organico funzionale alle scuole, almeno secondo quanto prevede l’emendamento 2.1037 approvato in VII Commissione.
L’approvazione è avvenuta giorno 28 aprile 2015 e modifica quanto previsto dal testo del DDL presentato alla Camera dal Governo. Nello stesso giorno è stato presentato anche l’emendamento a firma della relatrice, Maria Coscia (Pd), che modifica l’articolo 3.
Ed è proprio quest’ultimo – che già questa sera potrebbe ricevere l’ok della commissione – a completare il quadro: con la proposta, infatti, non saranno più i dirigenti a progettare il piano triennale; dunque sulla base di esso e in relazione alle risorse disponibili potrebbero vedersi assegnare il personale.
L’iter viene invertito. Sarà il Ministero a determinare, nei limiti delle risorse, la dotazione organica complessiva, quindi gli Uffici Regionali comunicheranno alle scuole la quota spettante sulla quale progetteranno il POF.
Inoltre, la progettazione – sempre secondo l’emendamento Coscia – sarà affidata ai Collegi docenti e non più, come contenuto nel testo del DDL, dai dirigenti scolastici.
I testi degli emendamenti
ART. 2.
Sostituire i commi 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:
4. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, provvede al finanziamento delle istituzioni scolastiche e, secondo quanto disciplinato al comma 2 dell’articolo 6, alla dotazione organica per la realizzazione degli obiettivi con riferimento ai diversi ordini e gradi di istruzione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
5. L’ufficio scolastico regionale individua la dotazione organica complessiva dell’autonomia e la comunica alle singole istituzioni scolastiche per la realizzazione dei piani triennali dell’offerta formativa.
6. Per l’attuazione degli obiettivi relativi alle necessità e priorità individuate per le istituzioni scolastiche fra quelle di cui al comma 3, le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e ATA nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.
7. L’ufficio scolastico regionale verifica la proposta di piano, nonché eventuali revisioni annuali, presentata dai dirigenti scolastici, in termini di compatibilità economico-finanziaria e di risorse disponibili e trasmette al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca gli esiti della verifica.
2. 1037. (Nuova formulazione) Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli.
Art. 3.
(Piano triennale dell’offerta formativa).
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.
2. Il Piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:
a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga;
b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa.
2-bis. Il Piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell’istituzione scolastica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013.
3. Il Piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il Piano è approvato dal consiglio di circolo o di istituto.
4. Ai fini della predisposizione del Piano, il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti.
5. Il Piano, nonché le eventuali revisioni annuali, sono resi pubblici tramite la pubblicazione sui siti delle istituzioni scolastiche.
Conseguentemente, al medesimo articolo 2, sopprimere il comma 9.
2. 2000. La Relatrice.