ore eccedentiIl TAR di Napoli si è espresso, con la sentenza 252/2016, relativamente ad un ricorso presentato dai genitori di un alunno disabile contro le ore previste nel PEI e assegnate secondo quanto stabilito dal medesimo Piano Educativo Individualizzato.

 

Si tratta certamente di un ricorso “anomalo” in quanto, generalmente, si ricorre contro la mancata assegnazione delle ore previste dal PEI.

 

Per l’alunno in questione, affetto da disabilità grave, erano state richieste 18 ore di sostegno regolarmente attribuite, tuttavia la famiglia, convinta che il figlio necessitasse di un numero maggiore di ore, in base alla patologia, ha impugnato il provvedimento del Dirigente scolastico.

 

I giudici del TAR Napoli hanno respinto l’istanza dei genitori, ritenendola nel merito infondata,  in quanto il PEI è stato redatto e contiene una quantificazione di ore di sostegno del tutto corrispondente a quelle effettivamente attribuite al disabile con il provvedimento impugnato.

 

Le contestazioni del ricorrente circa la suddetta quantificazione, proseguono i giudici, non evidenziano discrasie tra il PEI e, alternativamente, la diagnosi funzionale o il Profilo dinamico funzionale (quindi, in sostanza, discrasie tra la patologia da cui il disabile è concretamente affetto e le conseguenti modalità di gestione della stessa all’interno del percorso scolastico) ma la mera incongruità della assegnazione di sostegno scolastico non corrispondente all’orario pieno in presenza di una diagnosi ASL di disabilità grave.

 

I giudici affermano che non può porsi alcun automatismo tra la valutazione di gravità della ASL e la quantificazione delle ore di sostegno scolastico, atteso che tale ultima determinazione è come sopra rimessa alla valutazione delle autorità scolastiche nel PEI, ed evidenziano che la redazione di quest’ultimo è compito dell’equipe multidisciplinare.

 

In conclusione, affermano i giudici, non può censurarsi la decisione dell’Amministrazione di attribuire all’allievo disabile quanto la stessa, con la redazione del PEI, ha tecnicamente e discrezionalmente valutato come idoneo ad assicurare le specifiche necessità di tutela e assistenza del caso singolo, poiché non si riscontrano illogicità e incongruità tali da sindacare la decisione assunta.