Obbligo Vaccinale nelle Scuole: la scheda di lettura della FLC CGIL alla nota del MIUR.
Il 7 dicembre 2021 il Ministero dell’Istruzione pubblica la nota 1889 con suggerimenti operativi.
Secondo quanto riportato dal Sindacato lanota riassume le indicazioni del dl 172/2021, conferma le interpretazioni sull’obbligo per il solo personale in servizio, ma non supporta le istituzioni soprattutto in materia di sostituzioni.
Ecco, di seguito, in sintesi, le principali questioni trattate.
Obbligo Vaccinale nelle Scuole: la scheda di lettura alla nota del MIUR della FLC CGIL
Si confermano le indicazioni del Decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021, che estende l’obbligo vaccinale, dopo il personale sanitario, al personale scolastico e a quello delle forze dell’ordine.
Dal 15 dicembre 2021, dunque, scatta l’obbligo di vaccinarsi per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei CPIA, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, «La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1» (Art. 2 comma 2).
L’obbligo comprende il ciclo vaccinale primario e la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.
Può ritenersi escluso dall’obbligo vaccinale introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, il personale scolastico che risulti collocato fuori ruolo, in aspettativa a qualunque titolo, in congedo per maternità o parentale.
Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all’obbligo vaccinale.
E’ esentato dall’obbligo vaccinale il personale esterno alle istituzioni scolastiche, come coloro che operano a supporto dell’inclusione scolastica, coloro che a qualunque titolo sono impegnati in attività di ampliamento dell’offerta formativa, gli addetti alle mense, alle pulizie, ecc. Questi soggetti, comunque, come già previsto dall’art. 9-ter.1, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni con legge 17 giugno 2021, n. 87, per accedere ai locali della scuola devono essere in possesso del green pass. Al proposito, la circolare richiama esplicitamente la sezione “Io torno a scuola” del sito del ministero (Domande e risposte istruzione.it), alla faq 10 della sezione 2.
Osservazionid della FLC CGIL sulle Criticità
La nota impropriamente definisce “sospeso” il personale che risulti collocato fuori ruolo, in aspettativa a qualunque titolo, in congedo per maternità o parentale. In tali condizioni il personale non è sospeso anche perché è in contraddizione con la precisazione, invece corretta, secondo cui gli adempimenti relativi al rispetto del dl 172/2021 scattano solo per il personale effettivamente in servizio.
Rimangono, inoltre, dei vuoti e talvolta si danno indicazioni non condivisibili che accrescono la confusione invece che chiarire la gestione di questa complessa fase. Ne rileviamo alcuni.
In relazione all’importante tema delle sostituzioni, si ritiene estremamente grave l’errata indicazione relativa alla risoluzione di diritto dei contratti a tempo determinato al rientro dalla sospensione del titolare vaccinato. Per di più, la circolare, oltre a ignorare quanto previsto dal CCNL e dal Codice civile in relazione alla rescissione anticipata dei contratti a termine, contraddice la norma non abrogata dell’art. 9-ter, comma 2, della legge 76/2021 di conversione del dl 52/2021, che recita: “La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni”.
Occorre, dunque, che il Ministero in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati per la sostituzione del personale sospeso, produca un ulteriore nota per richiamare quest’ultimo riferimento.
Inaccettabile risulta la misura secondo cui il personale ATA non si può sostituire fin dal primo giorno di assenza del titolare, come avviene opportunamente per i docenti: evidentemente si ignorano le complesse condizioni organizzative di contesto in cui versano le scuole in un momento di pandemia. Anche su questo punto occorre una correzione di rotta.
Inoltre riteniamo che l’indicazione contenuta nella nota sulla sanzione amministrativa da applicare anche a coloro che non sono regola con l’obbligo vaccinale sia in contraddizione con le disposizioni dello stesso Decreto Legge che invece la riferisce solo a chi presta l’attività lavorativa in violazione a tale obbligo.
Nella nota poi niente si dice sulla nuova piattaforma, pur citata, che sarà utilizzata dai dirigenti scolastici per le comunicazioni al proprio personale dal 15 dicembre: sarebbe stato opportuno indicare quali sono, se ci sono, le novità nella gestione del nuovo strumento fondamentale per gli adempimenti previsti per i Dirigenti Scolastici.
Il testo della scheda di lettura
Per ulteriori approfondimenti rimandiamo alla scheda di lettura a cura della FLC CGIL.
Fonte: FLC CGIL