obbligo scolastico 18 anniObbligo scolastico: qual è il limite di età per frequentare la scuola secondaria di I grado?


In base alla normativa vigente è obbligatoria l’istruzione impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.

 

L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età.

 

Sono diverse le modalità con le quali può essere assolto l’obbligo di istruzione e quelle previste sono le seguenti:

 

 

  • nelle scuole statali e paritarie
  • nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale
  • attraverso l’istruzione parentale

 

 

Diverso è, invece, come chiarisce il MIUR, l’obbligo formativo, ossia il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto all’obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all’età di 18 anni. Ogni giovane, potrà scegliere, sulla base dei propri interessi e delle capacità, uno dei seguenti percorsi:

 

 

  • proseguire gli studi nel sistema dell’istruzione scolastica
  • frequentare il sistema della formazione professionale la cui competenza è della Regione e della Provincia
  • iniziare il percorso di apprendistato. Esso è contratto di lavoro a contenuto formativo finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di un mestiere e/o di una professionalità specifica ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale.
  • frequentare un corso di istruzione per adulti presso un Centro Provinciale per l’istruzione degli adulti.

 

 

Le disposizioni ministeriali relative all’obbligo scolastico non sempre, però, determinano il conseguimento di un titolo di studio, dipendendo questo dall’età dello studente e dal numero di ripetenze.

 

Per quanto riguarda la scuola secondaria I grado, che è scuola dell’obbligo, può essere respinta, dirottandola verso il CPIA, la domanda di iscrizione ad una classe della scuola secondaria di primo grado presentata da uno studente che abbia compiuto i sedici anni, qualora non sia stato promosso dopo aver frequentato la stessa classe per due anni, secondo quanto previsto dall’articolo 182 del Decreto Legislativo n. 297/1994 avente come oggetto la Ripetenza nella scuola secondaria I grado,

 

Nel comma 1 del succitato articolo, si dispone quanto segue:

 

1. Una stessa classe di scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può essere frequentata soltanto per due anni, salvo nei casi in cui sia necessario completare il periodo di istruzione obbligatoria ai sensi dell’articolo 112.

 

Il chiarimento esplicito è inserito, quindi nell’art.112 dello stesso decreto, riguardante l’ Adempimento dell’obbligo scolastico, dove si stabilisce che colui che non ha conseguito il diploma di licenza della scuola media ”[…..] è prosciolto dall’obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico”

 

Chiaramente con la nuova normativa vigente in termini di obbligo scolastico, il limite temporale non sarà più di “almeno otto anni”, ma di almeno dieci anni.

 

Nel comma 2 dello stesso art.182 del DL n.297/1994, si prendono in considerazione gli alunni con disabilità e si dispone quanto segue:

 

2. Agli alunni handicappati può essere consentita una terza ripetenza in singole classi, a norma dell’articolo 316.

 

L’art.316 citato, nel comma 1 lettera c), chiarisce che per garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, si devono prevedere “forme obbligatorie di consultazione tra docenti di scuole di grado diverso in modo da promuovere il massimo sviluppo dell’esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola consentendo il completamento della scuola dell’obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell’interesse dell’alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all’articolo 314, su proposta del consiglio di classe, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.

 

Nei casi in cui siano stati superati i limiti di età, gli studenti interessati possono optare per l’iscrizione nei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) come esplicita l’art.3 comma 2 , del DM 139/2007:

 

Per coloro che non hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo e che hanno compiuto il sedicesimo anno di età è prevista la possibilità di conseguire tale titolo anche nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 632

 

Come chiarisce la CM n.4/2017 sulle iscrizioni per il corrente anno scolastico 2017/18, relativamente ai percorsi di istruzione degli adulti, si ribadisce, infatti, che hanno la possibilità di iscriversi nei percorsi di istruzione di primo livello dei CPIA , finalizzati al conseguimento della “licenza media”, oltre gli adulti, anche stranieri, che non abbiano assolto l’obbligo di istruzione o che non siano in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che non siano in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione.

 

Nella CM n. 10/2016 avente come oggetto l’iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2017/2018 si sottolinea, inoltre, che risulta valida la possibilità, a seguito di accordi specifici tra Regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere in via residuale, ai percorsi di istruzione di primo livello dei CPIA, nei limiti dell’organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, anche coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età.