Nota ARAN su ferie dei Docenti, ecco la posizione espressa dai sindacati in una lettera inviata direttamente all’Agenzia.
Oggetto: nota Aran n. 2664/2019 del 04/04/2019 – Direzione Contrattazione I – UO Settori conoscenza.
In merito alla nota in oggetto le scriventi Organizzazioni sindacali manifestano il più totale dissenso di merito e di metodo.
Nel merito esprimono la seguente posizione:
La legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) è intervenuta modificando parzialmente la disciplina relativa alla fruizione delle ferie del personale docente ed educativo.
In particolare, l’articolo 1, comma 54, ha previsto che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Tale articolo, nella prima parte interviene modificando la normativa contrattuale di cui all’articolo 13 comma 9, disponendo che le ferie si fruiscono durante i giorni di sospensione delle lezioni e non più delle attività didattiche; nella seconda parte, invece, riprende esattamente quanto già disposto dall’articolo 13 del CCNL.
La finalità di tale modifica normativa si rinviene con assoluta chiarezza al successivo comma 55 della citata Legge 228 che, relativamente al compenso per le ferie non godute dal personale docente supplente breve o con contratto a T.D. fino al 30 giugno, prevede che tale compenso debba essere calcolato al netto delle giornate di sospensione delle lezioni ricadenti nella durata del contratto di supplenza. La disposizione, con obiettivi di risparmio di spesa nel settore pubblico, interviene per applicare il divieto di monetizzazione delle ferie introdotto dal D.L. 95/2012, ai supplenti ai quali, senza la modifica del comma 54, era sostanzialmente precluso usufruire delle ferie posto che la scadenza naturale dei contratti avviene prima della sospensione delle attività didattiche (luglio e agosto).
Peraltro, il menzionato comma 54 non ha introdotto alcuna limitazione rispetto a quanto previsto dall’articolo 15 del CCNL del comparto scuola del 29 novembre 2007, rubricato “Permessi retribuiti”. Non v’è alcuna traccia di ciò nemmeno nei testi della relazione illustrativa e tecnica e ciò a conferma che l’intento del legislatore era quello di intervenire solo sull’istituto delle ferie.
Permessi retribuiti e ferie
L’articolo 15 del CCNL, rubricato “permessi retribuiti”, disciplina un diverso istituto rispetto alle “Ferie” prevedendo che “il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.
Dalla ricostruzione normativa effettuata, deriva che è evidente che il comma 54 ha disapplicato l’articolo 13, comma 9, sostituendone il contenuto ma, non ha affatto interferito con e l’articolo 15, comma 2 che risulta tuttora vigente.
Da ciò deriva che i giorni di ferie utilizzati come permessi retribuiti non trovano limite se non nel fatto nel periodo che trattasi di 6 giorni fruibili anche nelle giornate in cui si svolgono le lezioni: una volta richiesti a tale titolo, infatti, non costituiscono più giorni di ferie ma giorni di permesso, e in quanto tali, pur sottratti al monte complessivo delle ferie fruibili annualmente da parte del personale docente, sono soggetti al regime giuridico dei permessi retribuiti.
Per quanto attiene al metodo, le scriventi O.S. esprimono profondo dissenso nel constatare che in relazione a questioni interpretative del Contratto nazionale di lavoro, codesta Agenzia si esprima unilateralmente, e, non del tutto convinta della risposta suggerisce di interpellare il Miur, garante della applicazione delle Leggi, trascurando che nel caso in questione trattasi anche e soprattutto di materia contrattuale, e che come tale debba vedere necessariamente coinvolte le OO.SS, unici soggetti prioritariamente e direttamente garanti della applicazione dei Contratti Collettivi.
Pertanto le scriventi OO.SS, nel merito della suddetta nota Aran, chiedono di rettificarne il contenuto mentre, nel metodo, richiedono un incontro urgente al fine di concordare modalità di interlocuzione tra le parti firmatarie in presenza di quesiti e dubbi interpretativi su materie contrattuali atte ad evitare risposte e prese di posizione, da parte di Codesta Agenzia, non condivise e foriere solo di contenzioso.
In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.