Concorso scuola docenti 2016. Ecco ordinanze TAR che respingono ingresso laureati e diplomati non abilitati.
Le ordinanze cautelari con le quali il TAR ha respinto l’ingresso di docenti non in possesso di abilitazione alle prove del concorso scuola docenti 2016.
La motivazione per l’esclusione dei docenti laureati (ordinanza cautelare n. 2016/1664)
“la professione di insegnante rientra tra le cd. professioni regolamentate di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), della direttiva 2005/36/CE;
– già l’art. 402 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, aveva stabilito che l’abilitazione all’insegnamento rappresentasse il titolo di accesso per il concorso a cattedre d’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado;
– con il successivo decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, è stato disciplinato il regime transitorio volto a consentire la partecipazione al primo concorso bandito successivamente all’entrata in vigore del nuovo sistema ai soggetti in possesso del solo titolo di laurea (artt. 1 e 2 del decreto n. 460/1998 cit.);
– tale regime transitorio non appare invocabile dalle odierne ricorrenti laureatesi l’una (***), in data 24 giugno 2010, l’altra (***), in data 11 ottobre 2006, in epoca ben successiva all’introduzione del sistema imperniato sulla necessità del titolo di abilitazione ai fini dell’accesso all’insegnamento e non avendo finanche richiesto di partecipare al primo concorso utile bandito con d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012, ancorché limitatamente ad alcune regioni, per la medesima classe concorsuale A50 (ex A60);
La motivazione per l’esclusione degli ITP (ordinanza cautelare n. 2016/1666)
l’amministrazione, non era tenuta, in alcun modo, a riproporre, nel D.D.G. M.I.U.R. n. 106 del 2016, una cd. clausola di salvaguardia, per gli insegnanti tecnico pratici, analoga a quella di cui al comma 4 dell’articolo 2 del D.D.G. M.I.U.R. n. 82 del 2012;
– alcuna violazione del principio dell’affidamento è stata, pertanto, perpetrata nei confronti di parte ricorrente, anche in considerazione della circostanza che, sin dal T.U. n. 297 del 1994, ai fini della partecipazione al concorso a cattedre, è stato richiesto il possesso della relativa abilitazione e, pertanto, nella fattispecie, non vi è proprio luogo per la a ritenere che si tratti dell’intervenuta approvazione di una normativa (innovativa) con valenza retroattiva;
– la circostanza che per i docenti cd. I.T.P. non sia mai stato istituito un percorso abilitante ordinario, e di cui al citato parere del Consiglio superiore dell’istruzione della pubblica istruzione del 7 gennaio 2016, non assume valenza risolutiva alla luce della rappresentata circostanza che, per questi ultimi, comunque, si è proceduto con i percorsi speciali di abilitazione e di cui in precedenza;
A questa si aggiunge la sentenza breve che ha respinto l’ingresso dei diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/02 in possesso di diploma indirizzo linguistico.
Il sindacato Anief ha già annunciato l’immediato appello in Consiglio di Stato con eventuale richiesta di misure monocratiche, nel caso in cui le cause saranno calendarizzate in camera di consiglio dopo l’espletamento delle prove concorsuali