Mobilità straordinaria dei docenti articolata su quattro fasi. Con garanzia che i docenti titolari in provincia e i docenti che hanno già una titolarità di scuola possano chiedere un’altra sede, acquisendone la titolarità; questo anche nella fase interprovinciale, ma limitatamente al primo ambito territoriale scelto. Sono questi i termini dell’accordo negoziale sulla mobilità concordato lo scorso 10 Febbraio tra sindacati e Miur la cui ordinanza sarà pubblicata nei prossimi giorni.
Migliorie dunque per i docenti assunti entro il 2014/2015 (inclusi i Dop, Dos e soprannumerari) che, dunque, potranno mantenere la titolarità di una scuola anche in caso di mobilità interprovinciale sugli ambiti a differenza della legge 107/2015 che dispone l’assegnazione negli ambiti territoriali; mentre non è stato possibile estendere questa condizione anche ai neo assunti 2015/2016, i quali avranno la titolarità in ambito territoriale in ogni fase di mobilità territoriale prevista.
Il programma si articolerà su diverse fasi e darà priorità nell’assegnazione delle sedi ai docenti in ruolo nell’anno scolastico 2014/2015 e ai neoimmessi in ruolo nel 2015/2016 nelle fasi 0 ed A a discapito, invece, dei docenti immessi in ruolo, sempre nel 2015/2016, nelle fasi B e C per i quali la legge 107/2015 dispone espressamente l’inquadramento al sistema degli ambiti territoriali. In sostanza mentre i primi potranno continuare ad avere l’istituto della titolarità di sede, gli altri saranno assoggettati alla chiamata diretta dei dirigenti scolastici all’interno dell’ambito territoriale di riferimento.
La prima fase dei movimenti riguarderà i docenti già in ruolo nell’anno scolastico 2014/2015. Costoro potranno fare domanda di mobilità tra scuole, all’interno della provincia di titolarità mantenendo il diritto alla sede di titolarità anche ad esito della domanda, altrimenti tra ambiti territoriali. Ma, in tal caso, se l’interessato dovesse ottenere il trasferimento nell’ambito indicato per primo nella domanda di trasferimento, assumerà la titolarità nella sede che gli sarà assegnata. Se lo otterrà per un altro ambito, non otterrà la titolarità della sede e sarà assoggettato alla chiamata diretta da parte del dirigente scolastico.
La seconda fase riguarda gli assunti nelle Fasi cosiddette 0 ed A del Piano di assunzioni della Buona Scuola. Anche costoro, al pari degli assunti entro il 2014/2015, potranno, in subordine agli altri aspiranti, fare domanda di mobilità tra scuole all’interno della provincia di titolarità mantenendo comunque la sede definitiva di titolarità secondo le vecchie regole. In alternativa i docenti possono fare domanda di mobilità territoriale, verso gli ambiti territoriali delle altre province, in subordine agli altri aspiranti, finendo però all’interno degli ambiti territoriali.
La mobilità territoriale per gli assunti attraverso le fasi B e C della Buona Scuola sarà invece sempre su ambito con una distinzione. I docenti assunti nelle fasi «B» e «C», se tratti dalle graduatorie di merito del concorso ordinario, parteciperanno alla fase provinciale dei movimenti in subordine rispetto ai colleghi già in ruolo nel 2014/2015 e agli insegnanti neoassunti in fase «0» e in fase «A». A differenza di questi ultimi, però, non otterranno una sede di titolarità, ma solo l’inclusione in uno degli ambiti della provincia dove prestano attualmente servizio, con relativo assoggettamento al sistema della chiamata diretta dei dirigenti scolastici. Che sceglieranno i docenti degli ambiti proponendo loro un contratto di durata triennale. Per contro, i docenti neoimmessi in ruolo nelle fasi «B» e «C», tratti dalle graduatorie a esaurimento, non potranno partecipare in alcun modo alla fase provinciale ma dovranno partecipare alla mobilità tra tutti gli ambiti a livello nazionale con la possibilità di indicare 100 ambiti e 100 province. L’ambito di definitiva destinazione sarà loro assegnato scorrendo una sorta di graduatoria nazionale in cui concorreranno con il loro punteggio.
A parte i trasferimenti territoriali anche per quanto riguarda i nuovi ambiti territoriali i sindacati hanno ottenuto un risultato importante prevedendo l’inserimento, nel testo dell’acccordo, del rimando ad una apposita sequenza contrattuale, da adottarsi entro 30 giorni, nella quale definire “Le procedure, le modalità e i criteri attuativi per l’assegnazione alle scuole dei docenti che acquisiranno al termine della mobilità la titolarità sugli ambiti”. La sequenza riguarderà tutti i docenti che, al termine dei movimenti, risultino privi di titolarità di scuola. “Si tratta di un ulteriore momento negoziale per “sottrarre” questa delicata materia alla discrezionalità del dirigente scolastico, vanificando nel contempo uno degli aspetti più odiosi, e incostituzionali, della legge 107/15″ ricordano fonti sindacali.