immissioni in ruoloNella prossima domanda di mobilità ci sarà una casella apposita in cui inserire il numero di anni di pre ruolo. Si valuteranno i servizi non di ruolo che sono riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera ai sensi del D.L.vo n. 370 del 19/6/970 (convertito nella legge 576 del 26/7/970, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo 297/94)

 

Si dovranno conteggiare due volte gli anni di servizio effettivamente prestati in istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo.

 

Il sistema moltiplicherà per 3 il valore riportato nell’apposita casella.

 

SI VALUTA:

 

 

  • il servizio come insegnante elementare non di ruolo prestato nelle scuole elementari statali e negli educandati femminili statali, o nelle scuole parificate, o nelle scuole popolari, sussidiate e sussidiarie.
  • il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali con nomina approvata dal Provveditore agli Studi.
  • il servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali.
  • il servizio militare o civile sostitutivo prestato in costanza di rapporto d’impiego;
  • il servizio su posti di sostegno o su posti speciali prestati senza il possesso del titolo di specializzazione;
  • il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell’insegnamento della religione cattolica;
  • i servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, deiPaesi appartenenti all’Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle suole italiane, anche se prestati prima dell’ingresso dello Stato nell’Unione Europea (Legge n. 101 del 6.6.2008) A. fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificasti dall’Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un’apposita commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi (novità introdotta dal contratto sulla mobilità 2010 inserita in nota alle tabelle di valutazione dei titoli).

 

 

Non si valuta il servizio prestato nel doposcuola delle scuole elementari.

 

 

 

BISOGNA INOLTRE TENERE CONTO CHE:

 

a) per gli anni scolastici anteriori al 1945/46 il professore deve aver prestato 7 mesi di servizio compreso il tempo occorso per lo svolgimento degli esami (1 mese per la sessione estiva e 1 mese per l’autunnale).

 

b) per gli anni scolastici dal 1945/46 al 1954/55, in relazione alle norme contenute nell’ art. 527 del decreto legislativo n.297 del 16.4.94, il professore deve aver percepito la retribuzione anche durante le vacanze estive.

 

c) per gli anni scolastici dal 1955/56 al 1973/74, in relazione a quanto stabilito dall’art. 7 della legge 19.3.1955, n. 160 al docente deve essere attribuita la qualifica.

 

d) per gli anni scolastici dal 1974/75 AD OGGI l’insegnante deve aver prestato servizio per almeno 180 giorni (anche non continuativi) o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

 

 

 

NOTA BENE

 

Rientrano nel calcolo dei 3 pp. anche i seguenti servizi svolti in altro ruolo rispetto a quello di attuale appartenenza:

 

 

  • per i docenti di scuola secondaria di I o II grado, il servizio di ruolo di scuola primaria e/o infanzia;
  • per i docenti di ruolo della scuola primaria o infanzia, gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola di I e/o II grado.

 

 

Per il raddoppio degli anni svolti in scuola di montagna (per la scuola primaria) e per chi è titolare su posto di sostegno o richiede tali posti, ci saranno delle caselle apposite in cui inserire tali anni.