mobilita-personale-ataAl via la presentazione delle domande di mobilità del Personale ATA. Il CCNI 2017/2018 conferma disposizioni e procedure già adottate.


Sono interessati tutti quelli che, a tempo indeterminato, intendono cambiare scuola, provincia o profilo di appartenenza; in modo particolare si richiama l’attenzione di coloro che si trovino ancora in attesa di una sede definitiva e di chi abbia perso la titolarità, tenuti a presentare domanda volontaria per evitare il trasferimento d’ufficio.

 

Dal 23 aprile al 14 maggio saranno attive le sezioni su Istanze online che consentono l’inoltro delle domande di trasferimento e di mobilità professionale per il personale ATA.

 

Dal 3 maggio al 28 maggio è, invece, il periodo fissato per la mobilità del personale educativo, per la prima volta con apposita procedura su portale delle Istanze online.

 

I riferimenti normativi sono il CCNI 2017/2018 prorogato per l’a.s. 2018/2019 e la Ordinanza Ministeriale 207 del 9 marzo 2018.

 

Il personale della scuola ha la possibilità di partecipare alla “mobilità annuale”, cioè di poter prestare servizio per un anno, in una scuola diversa da quella in cui si è titolari o assegnati da ambito territoriale, nella stessa o di altra provincia, senza modificare la propria sede di titolarità. Due gli istituti possibili per la mobilità annuale: l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria.

 

L’utilizzazione annuale ha prevalentemente la finalità di consentire al personale in esubero, oppure al personale trasferito d’ufficio perché perdente posto, nello stesso anno o nei 9 precedenti, di poter prestare servizio per un anno in una scuola più comoda richiesta dallo stesso lavoratore. È possibile presentare tale domanda anche per richiedere particolari tipologie di posti quali quelli di lingua inglese nella primaria, di sostegno, in strutture ospedaliere/carcerarie e di istruzione per gli adulti o verso i licei musicali.

 

L’assegnazione provvisoria, invece, ha la finalità di consentire ad un lavoratore (docente, educatore o ATA) della scuola di poter prestare servizio, sempre per un anno, in una scuola che sia più vicina alla residenza del proprio familiare (figlio, coniuge/parte di unione civile o convivente, genitore se convivente) oppure in scuole di un determinato comune nel caso in cui ci siano esigenze di cura, in questo comune, connesse a gravi motivi di salute. Tale possibilità è riservata a chi non ha presentato domanda di trasferimento, oppure a chi ha presentato domanda di trasferimento senza ottenere la provincia dei familiari o del comune di cura (per chi ha diritto di precedenza è possibile anche se si è già ottenuta la provincia con la mobilità ma non il comune), oppure per intervenuti motivi.

 

Nel caso delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, quindi, non si tratta di una mobilità annuale “libera ed aperta a tutti”, perché occorrono sempre determinati requisiti sia per partecipare all’una che all’altra.