insegnanti di sostegno mobilitaLa mobilità per gli insegnanti di sostegno segue delle regole specifiche in relazione ai titoli necessari e ai vincoli temporali ai quali questi docenti devono attenersi.

 


 

Come chiarisce l’art.23 comma 4 dell’ipotesi di CCNI 2017/18, i posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono essere assegnati per trasferimento solo agli insegnanti in possesso del corrispondente titolo di studio e specializzazione.

 

Il comma 7 conferma l’obbligo di permanenza quinquennale in questa tipologia di posto:

 

Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti

 

Quest’obbligo di permanenza quinquennale su sostegno non viene applicata nei confronti dei docenti soprannumerari trasferiti a domanda condizionata da posto comune a posto di sostegno. Questi docenti, quindi, conservano titolo alle precedenze di cui all’art. 13 punti II) e V) dell’ipotesi di CCNI.

 

Le precedenze citate si riferiscono al personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità (punto II) e al personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità (punto V)

 

Nel calcolo del quinquennio esiste un’intercambiabilità nell’ambito delle seguenti tipologie di servizio: scuole speciali, posti di sostegno, scuole a indirizzo didattico differenziato. Come chiarisce il comma 7 del succitato art.23, infatti, “Per i docenti provenienti dai ruoli delle scuole speciali il servizio prestato nelle predette scuole è considerato utile ai fini del compimento del quinquennio su posto di sostegno, e viceversa. Tale disposizione è riferita anche al personale titolare su posti ad indirizzo didattico differenziato, alla luce della interpretazione sistematica di quanto previsto alla prima parte del presente comma.”

 

Nel computo del quinquennio, inoltre, viene valutato anche l’anno scolastico in corso e viene incluso l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dalla applicazione del decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto 2001, art. 1, comma 4-bis.

 

Il vincolo quinquennale condiziona, quindi, i docenti di sostegno in relazione alle tipologie di domande che possono presentare.

 

Diverse saranno, quindi, le possibilità a seconda che il docente abbia superato il vincolo quinquennale o non abbia ancora terminato il quinquennio.

 

 

 

DOCENTI NEL VINCOLO QUINQUENNALE

 

Quali domande possono presentare?

 

1- Domanda di trasferimento sempre sul sostegno sia provinciale che interprovinciale

 

Possibilità chiarita esplicitamente nel comma 9:

 

L’insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possegga il relativo titolo di specializzazione”

 

2- Domanda di passaggio di ruolo sempre sul sostegno

 

Come chiarisce il comma 11 dello stesso art.23:

 

I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi

 

I docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza possono chiedere passaggio di ruolo solo su posti di sostegno e non possono chiedere, ovviamente, di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.

 

I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio

 

 

 

DOCENTI CHE HANNO SUPERATO IL VINCOLO QUINQUENNALE

 

Quali domande possono presentare?

 

1- Domanda di trasferimento sia sul sostegno che su posto comune, sia provinciale che interprovinciale

 

2- Domanda di passaggio di cattedra

 

3- Domanda di passaggio di ruolo sia su sostegno che su posto comune

 

Per questa categoria di docenti, quindi, non ci sono limitazioni alle possibili domande da presentare, come chiarisce bene il comma 10 dello stesso art.23:

 

L’insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere ai quali possegga il relativo titolo di specializzazione.”

 

 

 

DOCENTI NEO-IMMESSI IN RUOLO SUL SOSTEGNO

 

Quali domande possono presentare?

 

Si tratta di docenti nel vincolo quinquennale, quindi potranno partecipare alla mobilità soltanto per la tipologia di posto per il quale hanno avuto l’immissione in ruolo.

 

Questi docenti potranno, quindi, chiedere trasferimento solo sul sostegno

 

Coloro che non hanno ancora superato l’anno di prova non potranno partecipare alla mobilità professionale sul sostegno e, quindi, non potranno presentare domanda di passaggio di ruolo.

 

Le disposizioni specifiche sono inserite nell’art.23 dove viene fatta una distinzione tra gli insegnanti delle scuole dell’Infanzia e Primaria e i docenti della Secondaria I e II grado.

 

Nel comma 12 vengono presi in considerazione gli insegnanti delle scuole dell’Infanzia e Primaria per i quali si stabilisce quanto segue:

 

Gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie immessi in ruolo per l’insegnamento su posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono presentare domanda di trasferimento, solo per posti di tipo corrispondente a quello per il quale è stata disposta la nomina, ovvero per altra tipologia di posto speciale o di sostegno per il cui accesso posseggano il relativo titolo di specializzazione”

 

Il comma 13 riguarda, invece, i docenti della Secondaria I e II grado:

 

“I docenti di ruolo della scuola secondaria di I e II grado possono indicare esclusivamente preferenze relative a posti di sostegno se la loro nomina in ruolo è stata disposta per effetto di disponibilità di posto di sostegno per il quale sono in possesso del prescritto titolo di specializzazione”

 

In relazione ai trasferimenti provinciali, sia a domanda che d’ufficio, da sostegno a posto comune e viceversa, questi movimenti non modificano il numero dei posti globalmente disponibili in provincia, ma possono variarne la tipologia. Questo potrebbe avere come conseguenza una insufficiente disponibilità di posti per i docenti in attesa di sede definitiva, come chiarisce il comma 1 dell’art.23: “Pertanto, al momento di assegnare la sede definitiva ai docenti in attesa di sede, possono non essere disponibili tutti i posti della stessa tipologia di nomina dei senza sede, che invece risultavano disponibili all’inizio delle operazioni di mobilità”

 

Tale situazione potrebbe avere conseguenze anche spiacevoli per i docenti che hanno ottenuto il trasferimento richiesto con una possibile rettifica del movimento ottenuto, disposizione prevista nello stesso comma 1 succitato:

 

“Qualora, per effetto dei trasferimenti disposti venga ad essere modificata la tipologia dei posti di scuola speciale, di sostegno e ad indirizzo didattico differenziato eventualmente indicata nei bandi di concorso, gli uffici scolastici territorialmente competenti possono procedere alla rettifica puntuale dei singoli trasferimenti effettuati sui posti predetti, al fine di garantirne l’effettiva disponibilità per le nomine dei vincitori”

 

Per quanto concerne i trasferimenti interprovinciali, prima di disporre i movimenti è indispensabile, come stabilisce il comma 2, tener conto degli esuberi riguardanti gli insegnanti di sostegno per i quali, in mancanza di altri posti disponibili, si potrebbe procedere ad un trasferimento d’ufficio anche su posto comune: “Nel corso dei movimenti interprovinciali si deve altresì tener conto delle unità di personale perdente posto di scuola speciale o ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno, che non potendo essere trasferite d’ufficio sulla medesima tipologia di posto di insegnamento o su altra tipologia corrispondente per mancanza di disponibilità, devono essere sistemate su posti di tipo comune”

 

Non è possibile, invece, disporre d’ufficio il movimento inverso da posto comune a sostegno.

 

Come chiarisce l’art.22 comma 11, infatti, per l’assegnazione su posto di sostegno il docente deve fare esplicita richiesta: “I trasferimenti d’ufficio non sono disposti da classi di concorso a posti costituiti con attività di sostegno per i docenti titolari su classi di concorso, atteso che l’assegnazione “ex novo” su detti posti presuppone necessariamente la disponibilità del docente”