La legge 107/2015 all’art. 1 comma 108 pone un vincolo difficilmente derogabile dal futuro CCNI: i docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015 partecipano, a domanda, e con precedenza rispetto i neoassunti dal 1/9/2015, su tutti i posti vacanti e disponibili compresi quelli della fase B e C del piano straordinario di assunzione.
Ovviamente tale precedenza, nel caso di un trasferimento o mobilità professionale interprovinciale, è subordinata ai movimenti provinciali dei neo assunti 2015 da GAE nelle fasi 0 e A, e dei neo assunti da GM di tutte le fasi.
Stando infatti a come è stata formulata la legge, i docenti neo assunti da GAE attraverso le fasi 0-A, e da GM attraverso le fasi 0-A-B e C (compreso quindi il piano straordinario), non dovrebbero rientrare in tale mobilità straordinaria ma permanere con le vecchie regole nella provincia di attuale assunzione.
Di seguito il comma 108:
“Per l’anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per TUTTI I POSTI VACANTI E DISPONIBILI INCLUSI QUELLI ASSEGNATI IN VIA PROVVISORIA NELL’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 AI SOGGETTI DI CUI AL COMMA 96, LETTERA B) , ASSUNTI AI SENSI DEL COMMA 98, LETTERE B) E C) .
Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b) , assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c) , e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016, partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fi ni dell’attribuzione dell’incarico triennale“.
Analizziamo meglio il comma citato soffermandoci per ora solo sulle fasi B e C del piano straordinario di assunzione considerando solo i docenti assunti da GAE in tali fasi.
Il comma parla di “PRIORITÀ” (eliminando anche il vincolo triennale) dei docenti immessi in ruolo entro il 2014/15 e su questo quindi non ci potrà essere nessun dubbio.
La prima operazione di mobilità, almeno rispetto ai docenti neo assunti da GAE nelle fasi B e C, spetta quindi ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015.
Molto chiaramente, infatti, il comma si riferisce alla priorità su TUTTI i posti vacanti e disponibili…..INCLUSI i posti assegnati in via provvisoria ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)…
E quali sono questi posti dei soggetti di cui al comma e lettere citate? Chi sono i docenti assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)?
Tali docenti, leggendo i commi e lettere citati, non sono altro che i docenti che hanno partecipato alla domanda nazionale per le fasi B e C del piano straordinario indicando obbligatoriamente ad agosto 2015 le 100 province italiane.
Infatti, i docenti di cui alla lettera b del comma 98 sono praticamente quelli che hanno partecipato alla fase B nazionale:
“…..in deroga all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b) , che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a) , secondo la procedura NAZIONALE di cui al comma 100.
Sono quindi quei posti che sono residuati dopo la fase di cui alla lettera a) ovvero residuati dalla fase A del piano di assunzione, cioè i posti in organico di diritto non totalmente coperti nelle fasi 0-A provinciali e quindi occupati a livello nazionale dalla fase B del piano straordinario.
Quelli di cui alla lettera c del comma 98 sono coloro i quali, invece, non soddisfatti nella fase B (cioè lettera b comma 98), hanno partecipato poi alla fase C (potenziamento):
” …in deroga all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b) , CHE NON RISULTANO DESTINATARI DELLA PROPOSTA DI ASSUNZIONE NELLE FASI DI CUI ALLE LETTERE A) O B) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla TABELLA 1 [POTENZIAMENTO], secondo la procedura NAZIONALE di cui al comma 100″.
Sono quindi i posti di potenziamento in cui il docente ha trovato posto non avendolo precedentemente trovato nella fase B nazionale del piano straordinario.
Non c’è quindi dubbio che la legge quando parla di priorità per i docenti assunti entro l’anno scolastico 2014/2015, senza peraltro il vincolo triennale, si riferisca a TUTTI i posti delle relative fasi citate compresa anche quella C (potenziamento).
Il CCNI a mio avviso non potrà quindi porre dei limiti su questo perché è stabilito dalla legge.
Infatti, solo dopo questa fase di precedenza di chi è stato assunto entro il 2014/15, la legge introduce la mobilità per i neoassunti in fase B e C:
“….SUCCESSIVAMENTE [cioè dopo la domanda di mobilità dei docenti assunti entro il 2014/15] i docenti di cui al comma 96, lettera b) , assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c) [FASI B E C DEL PIANO STRAORDINARIO] , e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016, partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale”.
Quindi, sia i posti assegnati provvisoriamente alla fase B quanto quelli assegnati provvisoriamente alla fase C ai docenti delle GAE, dovranno essere disponibili per la mobilità straordinaria per tutti i docenti che, assunti entro il2014/15, decideranno di effettuare la domanda di trasferimento e mobilità professionale provinciale e interprovinciale.
Ciò poi a prescindere se la domanda di mobilità sarà “facoltativa” o “obbligatoria” per i docenti assunti dalle GAE in fase B e C.
Infatti una delle domande più frequenti è se i docenti delle GAE assunti nel piano straordinario di cui alle fasi B e C, saranno o meno “costretti” a produrre nuovamente domanda su tutto il territorio nazionale (questa volta per “gli “ambiti”) come hanno già dovuto fare nella domanda scaduta il 14 agosto.
Intanto è da notare una sottile differenza nel comma 108:
quel partecipano “a domanda”, quando si riferisce ai docenti assunti entro il 2014, mentre “partecipano” (non seguito dal “a domanda”) per i neo immessi in fase B e C.
Ma anche qualora fossimo d’accordo che la domanda sarà “facoltativa” per tutti dal momento che una volta assunti non di può imporre una domanda di trasferimento, cioè ammesso che il docente assunto da GAE in fase B e C decida di produrre domanda solo su alcuni o anche nessuno degli ambiti territoriali nazionali, non si potrà comunque prescindere dalla precedenza finora esposta e stabilita per legge dei docenti immessi in ruolo entro l’anno 2014/15.
Altrimenti se pensassimo che coloro i quali sono stati assunti da GAE in fase B o C (o solo una di questa fase) avrebbero diritto di restare nella provincia di assunzione e produrre domanda solo a livello provinciale (come per ora stabilito per i docenti delle GAE delle fasi 0 e A del piano di immissioni), la mobilità non avrebbe nulla di straordinario e la “precedenza” stabilita per i docenti immessi in ruolo entro il 2014/15 in realtà verrebbe meno. Senza poi dire che la legge, per come è stata scritta, non sarebbe rispettata.
Quindi, anche ammessa la facoltà e la non obbligatorietà della domanda, e basandoci su come è stato scritto il comma 108, anche i posti della fase C assegnati ai docenti della GAE devono essere a disposizione della mobilità per i docenti assunti entro l’a.s. 2014/15. Soprattutto se pensiamo ai trasferimenti interprovinciali di questi ultimi.
E in questo caso come verrebbero collocati tali docenti (GAE della fase B e C) che attualmente occupano solo sedi provvisorie a livello nazionale, se la domanda di mobilità dovesse essere facoltativa e non obbligatoria?
Possiamo ipotizzare, sempre per come è scritta la legge, questi movimenti:
La prima grande fase di mobilità per i neo immessi in ruolo sarebbe quella provinciale che riguarda i docenti delle GAE assunti in fase 0 e A e i docenti delle GM assunti in tutte e 4 le fasi (0-A-B e C). Tali docenti, nel rispetto delle precedenze e del punteggio, concorrono per tutti i posti dell’organico dell’autonomia (compresi quindi quelli del potenziamento) liberi e presenti nella provincia di assunzione. Tali docenti potrebbero essere preceduti (come fase provinciale) dai docenti entrati in ruolo entro il 2014/15 assunto anch’essi in provincia. Sempre quindi nell’ambito della stessa provincia.
La seconda grande fase sarebbe quella dei docenti entrati in ruolo entro il 2014/15 che chiederanno trasferimento o mobilità professionale interprovinciale.
Tali docenti, preceduti nelle province/ambiti indicati nella domanda dai docenti della prima grande fase (provinciale), precederanno, come previsto dal comma 108, tutti i neoassunti nella fase B e C d GaE del piano straordinario. Concorreranno, quindi, per tutti posti dell’organico dell’autonomia (di cui ricordiamo fa parte il potenziamento) residuati dalla prima grande fase provinciale.
La terza grande fase interessa poi i docenti assunti dalle GAE nelle fasi B e C (tra costoro la legge non pone differenze a livello della mobilità, la differenza sarà data dai punteggi) che attualmente hanno una sede provvisoria a livello nazionale. A questo punto ipotizziamo che un docente di fase B o C non farà domanda di mobilità o la farà solo per la provincia/ambiti di attuale assunzione (sede provvisoria) o solo per alcune province/ambiti.
Dal momento che, come indica la legge, dovrà comunque essere collocato dopo i docenti entrati in ruolo entro il 2014/15 (indipendentemente dal punteggio) che avranno quindi scelto quella/quelle province/ambiti, concorrerà con tutti i docenti della fase B e C, per punteggio ed eventuali precedenze, sempre per quelle province/ambiti scelti nella domanda.
Qualora non risultassero posti liberi per la provincia/ambiti scelti, si dovrebbe essere trasferiti d’ufficio dove ci sarà posto con le modalità stabilite nel CCNI.
Aspettiamo quindi che il CCNI prenda forma nella speranza che si attenga comunque alla legge e che cerchi il giusto equilibrio per tutti.