mobilita docenti ambiti territorialiMolte sono le novità stabilite dalla Legge 107 che riguardano il mondo della scuola.

 

La “Buona Scuola”, infatti, prevede molti cambiamenti che interessano l’aspetto organizzativo delle istituzioni scolastiche, l’organico della scuola (organico dell’autonomia), il ruolo e i poteri del Dirigente scolastico, il personale docente (immissioni in ruolo, supplenze, mobilità, anno di formazione, aggiornamento, merito e valutazione).

 

Uno di questi cambiamenti riguarda la mobilità del personale docente che risulta completamente stravolta rispetto alle modalità e ai criteri seguiti fino al corrente anno scolastico 2015/16. Questo stravolgimento, non ancora del tutto chiaro in diversi aspetti, è motivo giustificato di ansia e preoccupazione da parte degli insegnanti.

 

Le incertezze sono tante, forse troppe, e per eliminare tutti i dubbi e dare risposte certe ai numerosi quesiti che i docenti si pongono, è necessario attendere il CCNI sulla mobilità 2016/17 con il quale verranno  resi noti  i criteri e le regole che dovranno essere seguiti.

 

Per ora è  possibile prendere in considerazione le sole certezze stabilite, nero su bianco, nella legge 107. Per il resto si possono formulare solo ipotesi che richiedono, chiaramente, conferme o smentite da parte del MIUR.

 

La prima certezza indiscutibile è quella prevista nel comma 73, dove si stabilisce che “Dall’anno  scolastico   2016/2017   la   mobilità   territoriale   e professionale  del   personale   docente   opera   tra   gli   ambiti territoriali “ .

 

Questa certezza, però,  ha fatto nascere molti interrogativi nei docenti interessati alla futura mobilità, relativamente alla sorte di coloro che saranno trasferiti negli ambiti territoriali.

 

Due tra tutti sono i quesiti più ricorrenti:

 

 

  • Potranno scegliere la scuola in cui lavoreranno?

 

  • Potranno essere assegnati anche in classe di concorso diversa da quella di titolarità?

 

 

Una parziale risposta al primo interrogativo si può trovare nel comma 79 dove si stabilisce che “A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017,  per  la  copertura dei  posti  dell’istituzione  scolastica,  il  dirigente  scolastico propone gli  incarichi  ai  docenti  di  ruolo  assegnati  all’ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni  e  di sostegno, vacanti e disponibili, al fine  di  garantire  il  regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell’assegnazione della  sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma  6,  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104”

 

Il docente trasferito nell’ambito territoriale potrà quindi “scegliere” le scuole in cui vorrebbe lavorare presentando il curriculum ed esprimendo in tal modo la propria candidatura per lavorare nella scuola.

 

Sarà poi il Dirigente scolastico a proporre l’incarico ai docenti, operando una scelta in base a criteri che non risultano del tutto chiari, dal momento che nel comma 80 si parla genericamente di “valorizzazione del curriculum, esperienze e competenze professionali”, senza entrare nello specifico, mentre il dettaglio in questo caso sarebbe stato indispensabile e doveroso.

 

L’incarico per essere formalizzato richiede l’accettazione esplicita da parte del docente e in presenza di docenti che non ricevono nessuna proposta di incarico sarà l’Ufficio Scolastico Regionale a provvedere al conferimento dell’incarico al docente, così come previsto dal comma 82 della legge 107:

 

“L’incarico  e’  assegnato  dal  dirigente  scolastico   e   si perfeziona con l’accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute.  L’ufficio  scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso  di  inerzia del dirigente scolastico”.

 

Il conferimento dell’incarico da parte dell’USR, sarà, quindi, d’ufficio, cioè su una qualsiasi delle scuole facenti parte dell’ambito territoriale di titolarità.

 

Scuola qualsiasi, però, non significa anche qualsiasi classe di concorso per le quali il docente è abilitato o, anche senza abilitazione, ha titolo di studio valido per il relativo insegnamento (classi di concorso affini).

 

La titolarità del docente, infatti,  è sempre su una specifica classe di concorso o su una tipologia di posto nel caso di insegnante di sostegno e il trasferimento in un ambito territoriale non modifica questa titolarità.

 

Per cambiare classe di concorso di titolarità oppure ordine o grado di istruzione la domanda che occorre presentare è quella di passaggio di cattedra o passaggio di ruolo, sempre negli ambiti territoriali. Nel comma 73 precedentemente citato si parla, infatti, di ambiti territoriali oltre che per la mobilità territoriale anche per la mobilità  professionale.

 

Quindi l’incarico triennale all’interno dell’ambito territoriale nel quale il docente è stato trasferito verrà assegnato prioritariamente nella classe di concorso di titolarità.

 

L’utilizzo dei docenti anche per altre classi di concorso, con o senza abilitazione, può avvenire solo in fase residuale, come specifica chiaramente il comma  79: “Il dirigente scolastico può utilizzare  i  docenti  in classi di concorso diverse da quelle per  le  quali  sono  abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento  della disciplina e percorsi formativi e competenze  professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e  purché  non  siano  disponibili nell’ambito  territoriale  docenti  abilitati  in  quelle  classi  di concorso.”

 

Questa assegnazione avrà, però, necessariamente, carattere annuale, per cui  se il docente ambisce ad un passaggio più duraturo ad altra classe di concorso o ad altro ordine o grado di istruzione, la domanda che dovrà presentare sarà quella di mobilità professionale (passaggio di cattedra o passaggio di ruolo).

 

Si ritiene, comunque, utile ribadire che per verificare l’attendibilità delle ipotesi formulate  sarà indispensabile conoscere le regole e i criteri che saranno stabiliti in sede di contrattazione nazionale sulla mobilità.

 

Ricordiamo infatti che alcuni sindacalisti territoriali audaci stanno informando i docenti che la mobilità 2016/17 si potrebbe svolgere con le vecchie regole, in quanto gli ambiti territoriali potrebbero essere costituiti entro il 30 giugno 2016 e dunque non essere noti al momento di presentazione della domanda. Una circostanza che al momento non trova conferma presso le strutture nazionali dei sindacati.