I termini di pagamento sono differenti a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro. Ci occupiamo oggi della liquidazione del TFR (Trattamento di fine rapporto) ai lavoratori precari della scuola con supplenza nell’a.s. 2013/14.

L’INPS ricorda il pagamento dl Tfr deve avvenire:

  • entro 105 giorni in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso (termine breve);
  • non prima di 12 mesi per cessazioni del rapporto di lavoro avvenute per: raggiungimento dei limiti di età o di servizio, ovvero del termine del contratto a tempo determinato;
  • non prima di 24 mesi dalla cessazione per tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento, destituzione dall’impiego ecc.).

Pertanto, secondo quanto indicato dalla Legge di Stabilità 2014, la liquidazione del TFR avverrà non prima di 12 mesi dalla scadenza del contratto

Decorso tale termine, l’INPS dovrà liquidare il TFR entro i 3 mesi successivi.

In pratica la Legge di Stabilità 2014 ha allungato il termine di 9 mesi (6 + 3) a 15 (12 + 3).

Le segreterie scolastiche e le sedi INPS già in questi giorni infatti sono state interessate da numerose telefonate per chiarire i termini di pagamento, che negli anni precedenti veniva messo in pagamento in questi giorni.

 

 

FONTE: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it)

 

 

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