limitazioni supplenzeDopo le nostre numerose sollecitazioni, non ultime quelle espresse nel confronto con il Ministro, il Miur con la nota 2116 del 30 settembre 2015 fornisce alcuni chiarimenti sulle limitazioni alle supplenze per il personale docente ed ATA.

 

Un primo risultato che tuttavia non ci soddisfa pienamente, dal momento che permane di fatto il blocco  sulla chiamata dei supplenti assistenti amministrativi e tecnici. Una scelta sbagliata che ignora l’apporto indispensabile di queste figure al regolare funzionamento della scuola e alla sicurezza degli ambienti scolastici (laboratori). Continueremo la nostra battaglia per ottenere la cancellazione definitiva della norma (folle) introdotta dalla legge di stabilità sul contenimento delle supplenze Ata.

 

I contenuti della nota ministeriale

 

Per i docenti si conferma quanto già previsto nella legge: il divieto di nomina per il primo giorno di assenza può non essere rispettato in tutti i casi nei quali non è possibile garantire “la tutela e la garanzia dell’offerta formativa” con le risorse disponibili e quindi senza violare le norme sulla inscindibilità della compresenza e sulla numerosità degli alunni nelle singole classi. Nella nota si precisa anche che sarà anche possibile utilizzare le risorse dell’organico potenziato, una volta assegnato.

 

Per il personale ATA, l’assunzione dei supplenti temporanei, limitatamente al profilo dei collaboratori scolastici, è possibile sin dal primo giorno in tutti quei casi in cui la mancanza di questa figura professionale metterebbe a rischio diritti fondamentali della persona, come il diritto allo studio e la sicurezza.

 

In allegato all’articolo potete consultare il testo della nota emanata dal MIUR.