Recentemente in provincia di Agrigento l’Ufficio territorialmente competente ha annullato alcuni provvedimenti di trasferimento e assegnazione provvisoria a personale docente e ATA, cui erano stati revocati, in seguito a una revisione dell’INPS, i benefici previsti dagli articoli 21 e 33 della legge n. 104/92.
Era stato il medesimo Ufficio a chiedere, in seguito anche alle indagini giudiziarie sfociate nell’operazione “la carica delle 104”, l’accertamento per numerosi docenti e unità di personale ATA, che avevano presentato la documentazione per usufruire dei benefici in questione e, almeno alcuni di loro, avevano ottenuto il trasferimento o l’assegnazione provvisoria proprio grazie ai benefici di legge.
Proviamo a illustrare il meccanismo di controllo e verifica della veridicità o sussistenza dei requisiti personali o familiari per usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 104/92 e dalla legge n.68/99, descrivendo prima sinteticamente i benefici previsti e le autorità scolastiche, cui presentare la documentazione.
Al riguardo analizziamo Il Regolamento n. 165 del 30 luglio 2010 (Regolamento recante disposizioni per l’esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4- decies dell’articolo 1 del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 o dalla legge n. 68 del 1999), che riguarda esclusivamente il personale docente, educativo e ATA della Scuola:
- l’art. 1 riporta i benefici previsti per il personale destinatario degli articoli 21 e 33 comma 6 (disabilità personale) e art. 33 commi 5 e 7 della legge n. 104/92 (assistenza al soggetto disabile) e art. 3 e 18 della legge n. 68/99;
- l’art. 2, definisce l’ambito di applicazione dei benefici e le modalità di presentazione della documentazione;
- l’art. 3 regola le richieste di accertamento e le autorità preposte al controllo.
RISERVA POSTI, PRIORITA’ NELLA SCELTA DELLA SEDE, NEI TRASFERIMENTI E NELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
La legge n. 68/99 detta di riservare al personale docente, educativo e ATA una percentuale di posti, per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato, da assegnare in relazione alla dotazione organica provinciale.
La legge n. 104/92 prevede i seguenti benefici:
- priorità nella scelta della sede (personale di ruolo e non di ruolo);
- precedenza nella mobilità territoriale e professionale (personale di ruolo);
- esclusione dalla graduatoria interna d’istituto (personale di ruolo);
- fruizione di 3 gg. di permesso retribuito mensile per assistere il disabile in situazione di gravità;
- fruizione del congedo biennale straordinario retribuito per assistere il disabile in situazione di gravità.
I benefici previsti dalla legge n.104/92, eccetto gli ultimi due, sono riportati dall’art.1 del Regolamento n.165/2010 e applicati nelle operazioni di nomina a tempo determinato e indeterminato, nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, di mobilità annuale e nella costituzione delle graduatorie interne d’Istituto per il personale di ruolo.
DOCUMENTAZIONE
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
Il personale non di ruolo presenta la documentazione medica in originale o in copia conforme, attestante i requisiti sanitari per usufruire dei benefici di legge, all’ufficio scolastico regionale o all’ambito territoriale provinciale di competenza, ma solo se chiede l’inserimento in una graduatoria di provincia diversa da quella di residenza (in occasione delle operazioni di Inserimento/Aggiornamento). Allo stato attuale, inoltre, è prevista annualmente (solitamente nel mese di luglio) la possibilità, per il personale non di ruolo, di presentare la suddetta documentazione all’ufficio scolastico competente, senza dover aspettare il successivo periodo (biennale o triennale) di aggiornamento o costituzione, come nel caso delle graduatorie di merito dei concorsi.
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
Il personale di ruolo presenta la documentazione medica, attestante i requisiti sanitari per usufruire dei benefici previsti della legge 104/92, all’ambito territoriale che gestisce la domanda di mobilità territoriale e/o professionale di destinazione, come possiamo anche leggere nei CCNI, relativi alla mobilità del personale docente, educativo e ATA, stipulati annualmente. La documentazione è, inoltre, presentata alla scuola di servizio per usufruire dei tre giorni di permesso al mese al fine di assistere il familiare disabile grave o del congedo straordinario previsti dalla legge n. 104/92. I dirigenti scolastici presentano la documentazione medica, in caso di immissione in ruolo/trasferimento, all’ufficio scolastico regionale di destinazione.
AUTORITA’ DI CONTROLLO
L’ art. 3 del Regolamento n.165/10 prevede che gli uffici scolastici, qualora abbiano motivate ragioni, possano richiedere ulteriori accertamenti sulle condizioni personali (legge 68/99 e legge 104/92 art. 21 e 33 comma 6) o familiari (legge 104/92 art. 33 commi 5 e 7), che danno diritto alla riserva dei posti, alla priorità nella scelta della sede e alla precedenza nelle operazioni di trasferimento e assegnazione provvisoria.
L’accertamento sarà svolto da un’azienda sanitaria diversa da quella che ha esaminato la documentazione, concedendo in base ad essa il beneficio.
Le commissioni mediche delle aziende sanitarie sono integrate con un medico dell’INPS, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 102/2009, secondo cui l’accertamento definitivo spetta comunque all’INPS.
Sempre all’art. 3 del Regolamento si legge che gli uffici scolastici possono richiedere accertamenti a campione, cosa che avviene solitamente in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie o prima delle immissioni in ruolo e della mobilità territoriale e annuale.
Le verifiche dell’INPS sono in ogni caso effettuate in seguito alla richiesta dell’ufficio scolastico competente.
L’art. 4 del Regolamento, infine, stabilisce l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 20 delle legge 102/09, qualora l’accertamento riscontri che non sussistono i requisiti per usufruire dei benefici di legge, e vengono revocati i provvedimenti di assegnazione della sede e/o immissione in ruolo ottenuti grazie ai benefici di legge, come accaduto in provincia di Agrigento.
In sintesi, il compito di procedere ad accertamenti nel merito spetta alle commissioni mediche integrate (da un medico dell’INPS) e all’INPS stessa, cui compete la decisione definitiva; gli accertamenti devono essere richiesti dagli uffici scolastici competenti.
Gli uffici scolastici regionali e gli ambiti territoriali provinciali, da parte loro, devono vigilare sulla regolarità non son solo formale ma in parte anche sostanziali: le motivate ragioni per chiedere l’accertamento, di cui parla l’art. 3 del regolamento 165/10, sembrano, infatti, essere attinenti alla veridicità sia della condizione medica che della condizione di esclusività nel caso di assistenza al familiare.