Focus del sindacato sulla Legge 190/2014, entrata in vigore dal 1° gennaio 2015: si confermano tutti i tagli già inclusi nel precedente documento del Governo “La Buona Scuola”, non a caso citato tre volte. Il miliardo iniziale di finanziamento per assunzioni e formazione, studentesca e del personale, non minimizza i provvedimenti nefasti che danneggeranno il personale e gli studenti: dal blocco degli stipendi dei dipendenti fino al 2015, di fatto al 2018, alla riduzione di spesa al comparto superiore al 1 miliardo; dalla sparizione della figura del vicario del preside al ridimensionamento del personale distaccato; dal grave taglio delle supplenze brevi alla perdita di altri 2.020 Ata. La politica dei tagli ad oltranza tocca anche gli atenei pubblici, l’Afam e gli Enti di ricerca.

Marcello Pacifico (Anief-Confedir):se la stabilizzazione di 150mila precari è dovuta alla recente sentenza della Corte di Giustizia UE, è evidente che non si può pensare di finanziare una qualsiasi riforma della scuola con nuovi tagli, riduttivi dei servizi ai cittadini, o con nuovi blocchi di stipendio, svilenti per una categoria che rivendica il prestigio sociale di un tempo e senza la quale il Paese non avrà la possibilità di ripartire. Questa Legge di bilancio di fine anno è l’ennesima occasione mancata.

 

SINTESI DEI PROVVEDIMENTI

Assegnato 1 milione di euro per valutazione, piano straordinario assunzioni, potenziamento scuola-lavoro, formazione dirigenti e docenti. Saltano esoneri e semiesoneri per 5mila vicari, 100 coordinatori provinciali di educazione fisica, supplenze a personale Ata, collaboratori scolastici sotto i sette giorni di assenza e per i docenti assenti un giorno. Ancora tagli al personale amministrativo e tecnico: 2.020 posti nonché al personale degli Uffici scolastici regionali e in forza all’amministrazione centrale.

Si prospettano, inoltre, nuove regole per commissari esami di maturità, da introdurre entro due mesi. Si procede ad un ulteriore “stretta” per le supplenze brevi, con la riduzione delle spese da 1.800 a 64,1 milioni di euro: confermando, in tal modo, la tendenza di assumere i precari senza avere risorse certe per i loro stipendi. Come se non bastasse, sarà chiamato il personale di ruolo con i soldi del Miglioramento dell’Offerta Formativa. Si proroga il blocco degli stipendi di altri tre anni, quindi fino al 2018. E si creano delle condizioni che porteranno al caos negli istituti, per via di un ordinario funzionamento delle scuole legato ad un organico non funzionale all’autonomia organizzativa, ma alle casse dello Stato.

Dal 2016, stop anche ai comandi presso le associazioni professionali. Riduzione di 140 milioni per gli FSRA, 42 milioni vengono tagliati pure agli enti di ricerca ed 1 milione anche all’Afam, l’Alta Formazione Artistica e Musicale che ha invece estremo bisogno di un rilancio.

Tagli in arrivo pure per gli atenei: 98 milioni in tre anni per i Fondo di funzionamento ordinario, si decide di assumere i ricercatori solo a tempo determinato, considerati quindi meri precari.

Le norme sulla Scuola approvate con la Legge di Stabilità, approvata dal Parlamento nella terza decade di dicembre, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 300 del 29-12-2014 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2015, si intersecano con quelle del documento governativo “La Buona scuola”, che non a caso nella stessa Legge 190/2014 viene citato tre volte, confermando sia i finanziamenti per assunzioni e formazione, studentesca e del personale, ma anche i troppi ingiustificati tagli che verranno adottati nel comparto dell’Istruzione pubblica nel corso del 2015: a sostenerlo è l’associazione sindacale Anief, dopo aver effettuato un focus sulla Legge di Stabilità 2015 relativo ai settori della Conoscenza.

In particolare, ai commi 4 e 5, il legislatore si è soffermato sul piano di assunzioni dei precari (originariamente ristretto ai docenti ed esteso agli Ata, grazie ad emendamenti e ordini del giorno suggeriti e sostenuti da Anief), attraverso il quinto richiamo legislativo in dieci anni dopo l’approvazione delle Leggi 143/04, 296/06, 106/11, 122/13, ma tuttavia ancora non risolutivo perché lascia più di 100mila precari “invisibili” abilitati fuori dalle GaE (contro cui l’Anief ha deciso di ricorrere in tribunale). Negli stessi commi della Legge 190/14, si decide, a ragione, di investire sull’alternanza scuola-lavoro, sulla valutazione e sulla formazione obbligatoria del personale, sempre attingendo da un miliardo di euro per il 2015. Cui ne seguiranno altri negli anni successivi. Come previsto, del resto, rispettivamente, dai capitoli 1 e 4 della “Buona scuola”.

Nei commi 254-256, è prorogato il blocco degli stipendi dei dipendenti statali fino al 2015, di fatto al 2018 se si considera che i valori dell’indennità di vacanza contrattuale (l’anticipo sugli aumenti di stipendio legato all’inflazione) saranno ancorati fino a quella data ai valori del 2009. Impoverendo, in tal modo, ancora di più il potere d’acquisto dei salari già 5 punti sotto il costo della vita (mentre i magistrati e avvocati dallo Stato percepiscono tali aumenti dal dicembre 2012 a seguito della sentenza n. 223/12 della Consulta), per una perdita stimata superiore a 10mila euro a lavoratore. Come previsto, già dal capitolo 2 della “Buona Scuola”.

Nei commi 328-353, 695-696, si prevede anche una riduzione di spesa al comparto superiore ad 1 miliardo di euro, da ascrivere alle voci di spesa del Miur per finanziare proprio la riforma annunciata dal Governo. Ma anziché andare ad eliminare le note sacche di sprechi presenti nella spesa statale, si adottano dei provvedimenti che metteranno in ginocchio il funzionamento delle scuole. Perché è abolita, in pratica, la figura del vicario del preside: l’eliminazione di esoneri e semi-esoneri è una decisione, peraltro, che giunge dopo il blocco dell’indennità di reggenza e sostituzione dei dirigenti, disposto cinque anni fa (su cui Anief ha avvito appositi contenziosi presso il giudice del lavoro). Viene ridotto drasticamente il personale distaccato nell’amministrazione centrale e periferica e per lo svolgimento di attività particolari, come l’avviamento alla pratica sportiva o in servizio presso associazioni professionali.

Particolarmente grave è la scomparsa delle supplenze cosiddette ‘brevi’, che nella “Buona Scuola” costano quasi due milioni di euro e sono ritenute inutili, al punto che saranno affidate come ore di straordinario al personale in servizio dietro pagamento dal fondo d’istituto (684 milioni da ascrivere al Miglioramento dell’Offerta Formativa, il Mof), peraltro ridotto già oggi di oltre la metà dei fondi del 2011, a seguito degli ultimi interventi contrattuali (CCNL 2013, CCNL 2014).

Con questa mossa finale, il decremento del servizio scolastico è purtroppo garantito, perché le sostituzioni del personale in forza alle segreterie scolastiche si attueranno senza alcun interesse per la qualifica ma con il solo scopo di risparmiare: il collaboratore scolastico, infatti, farà l’assistente amministrativo, con la sua retribuzione tabellare. Confermando, in tal modo, il profondo disinteresse nel documento governativo sul personale ATA che, infatti, nella legge è oggetto di nuovi tagli, sulla linea di quanto disposto dalla Legge Tremonti-Gelmini 133/2008: la prevista cancellazione di 2.020 Ata porterà lo Stato ad assicurarsi una riduzione nella spesa di personale pari a circa euro 50 milioni a decorrere all’anno scolastico 2015/2016. Con altri risparmi che stavolta dovranno arrivare anche da un ripensamento delle commissioni e dei compensi per lo svolgimento degli esami di maturità (ulteriori 100 milioni di euro, derivanti dalla composizione di soli docenti interni agli istituti).

Sono previsti, infine, nuovi tagli al fondo di funzionamento ordinario dell’Università pubblica, alla ricerca applicata, all’Alta Formazione Artistica e Musicale e agli Enti di ricerca. Come trova conferma, sempre nella Legge di Stabilità 2015, la precarizzazione del personale dell’Università, già disposta dalla Legge 240/2010 che ha di fatto cancellato la figura del ricercatore a tempo indeterminato dopo la sua messa ad esaurimento, in un momento in cui ancora non sono stati assunti tutti gli idonei a posto di associato e ordinario a seguito dell’espletamento dei primi concorsi dopo la riforma.

Secondo Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir, il giudizio complessivo sulla Legge di Stabilità 2015, appena entrata in vigore, non può essere positivo, “perché rappresenta un’ennesima occasione mancata. Se la stabilizzazione di 150mila precari è dovuta alla recente sentenza della Corte di Giustizia europea – spiega il sindacalista – è evidente che non si può pensare di finanziare una qualsiasi riforma della scuola con nuovi tagli, riduttivi dei servizi ai cittadini, o con nuovi blocchi di stipendio, svilenti per una categoria che rivendica il prestigio sociale di un tempo e senza la quale il Paese non avrà mai la possibilità di ripartire. Per farlo ci vogliono risorse aggiuntive, come è avvenuto negli ultimi anni in tutti gli Stati dell’OCDE, dove sono stati contrattualizzati stipendi adeguati al ruolo svolto. Ma anche il rapporto docenti e alunni deve cambiare, che rimane davvero troppo alto in Italia. Non sono giudizi opinabili, ma – conclude Pacifico – solo alcune delle affermazioni ricorrenti che rilasciano gli economisti più importanti al mondo”.

I commi 4-5, 254-256, 328-353, 695-696 del testo dii Legge di Stabilità 2015, come licenziato dal Parlamento e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, all’articolo 1.

4. Al fine di dotare il Paese di un sistema d’istruzione scolastica che si caratterizzi per un  rafforzamento  dell’offerta  formativa  e della continuita’ didattica, per la valorizzazione dei docenti e  per una   sostanziale   attuazione   dell’autonomia   scolastica,   anche attraverso la valutazione, nello stato di  previsione  del  Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della  ricerca  e’  istituito  un fondo denominato «Fondo “La buona scuola”», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015 e di 3.000 milioni di  euro  annui  a decorrere dall’anno 2016. VALUTAZIONE

5. Il Fondo di cui al comma 4 e’ finalizzato  all’attuazione  degli interventi di cui al medesimo comma 4,  con  prioritario  riferimento alla realizzazione  di  un  piano  straordinario  di  assunzioni,  al potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro  e  alla  formazione  dei docenti e dei dirigenti. ASSUNZIONI, SCUOLA-LAVORO, FORMAZIONE

254. All’articolo 9, comma 17, secondo periodo,  del  decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,  le  parole:  «negli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli  anni  2013, 2014 e 2015».

255. All’articolo 1, comma 452, della legge 27  dicembre  2013,  n. 147, le parole:  «Per  gli  anni  2015-2017»  sono  sostituite  dalle seguenti: «Per gli anni 2015-2018».

256. Le disposizioni recate dall’articolo  9,  comma  21,  primo  e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall’articolo 1, comma 1,  lettera  a),  del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4 settembre 2013, n. 122,  sono  ulteriormente  prorogate  fino  al  31 dicembre 2015. Resta ferma l’inapplicabilita’ delle  disposizioni  di cui al citato articolo 9, comma 21,  primo  e  secondo  periodo,  del decreto-legge n. 78 del 2010, al  personale  di  cui  alla  legge  19 febbraio 1981, n. 27. BLOCCO INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE E STIPENDI AL 2018

328. A decorrere dal 1º settembre 2015, l’articolo  307  del  testo unico  delle  disposizioni  legislative   vigenti   in   materia   di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,  di  cui  al decreto legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  e’  sostituito  dal seguente: «Art. 307. – (Organizzazione  e  coordinamento  periferico)  —  1. L’organizzazione  e  il  coordinamento  periferico  del  servizio  di educazione  fisica  sono  di  competenza  degli   uffici   scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che puo’ avvalersi  della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale puo’ essere  dispensato  in  tutto  o  in parte dall’insegnamento». Stop COORD. PROV. ED. FISICA

329.  A  decorrere  dal  1º  settembre  2015  e  in  considerazione dell’attuazione     dell’organico     dell’autonomia,   funzionale all’attivita’ didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative,  l’articolo  459  del  testo  unico  di  cui  al   decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e’ abrogato. Stop ESONERI-SEMI A VICARI

330. Il secondo e il terzo periodo dell’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e  successive  modificazioni,  sono soppressi a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017. Stop FUORI RUOLO ASS. PROF.

331. Al fine  di  contribuire  al  mantenimento  della  continuita’ didattica e alla piena attuazione dell’offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015 il comma 59  dell’articolo  1  della  legge  24 dicembre 2012, n. 228, e’ sostituito dal seguente: «59.  Salve  le  ipotesi  di  collocamento  fuori  ruolo   di   cui all’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre  1998,  n.  448,  e successive modificazioni, nonche’ di  cui  all’articolo  307  e  alla parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e all’articolo 1, comma 4,  della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali  ai  sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola non puo’ essere posto in posizione di comando, distacco, fuori  ruolo o   utilizzazione   comunque   denominata,   presso   le    pubbliche amministrazioni  inserite  nel  conto  economico  consolidato   della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge  31 dicembre 2009, n. 196, nonche’ le autorita’ indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa’ e la borsa (CONSOB),  ovvero enti, associazioni e fondazioni». STRETTA su COMANDI presso UU.SS.RR. e MIUR

332. A decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici  non possono conferire le supplenze brevi di  cui  al  primo  periodo  del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:  a) personale  appartenente  al  profilo  professionale   di   assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni  scolastiche  il  cui relativo organico di diritto abbia meno di tre  posti;  b)  personale appartenente  al  profilo  di  assistente   tecnico;   c)   personale appartenente al profilo di  collaboratore  scolastico,  per  i  primi sette  giorni  di  assenza.  Alla  sostituzione  si  puo’  provvedere mediante l’attribuzione al personale in servizio delle ore  eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti  per  la  sostituzione dei  colleghi  assenti  possono  essere  attribuite   dal   dirigente scolastico   anche    al    personale    collaboratore    scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento  dell’offerta  formativa  prioritariamente   alle   ore eccedenti. Stop a SUPPLENZE BREVI, ATA, COLLABORATORE SCOLAST.

333. Ferme restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di  cui  al  primo  periodo  del  comma  78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  al  personale docente per il primo giorno di assenza. Stop a SUPPLENZE DOCENTI

334. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’  e della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell’economia  e  delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui  all’articolo  8  del decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive modificazioni, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della  presente  legge,  in  considerazione  di  un generale processo di digitalizzazione  e  incremento  dell’efficienza dei processi e delle  lavorazioni,  si  procede  alla  revisione  dei criteri e dei parametri previsti per la definizione  delle  dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico  e  ausiliario  della scuola, in modo  da  conseguire,  a  decorrere  dall’anno  scolastico 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui  all’articolo  64  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unita’;

b) una riduzione nella spesa di personale pari a 50,7 milioni  di euro annui a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016. Taglio 2.020 posti ATA e ULTERIORE RIDUZIONE CON – 50,7 MLN

335.  Per  le  attivita’  di  digitalizzazione   dei   procedimenti amministrativi affidati  alle  segreterie  scolastiche,  al  fine  di aumentare  l’efficacia  e  l’efficienza  delle  interazioni  con   le famiglie, gli alunni e il personale dipendente,  e’  autorizzata  per l’anno 2015 la spesa di 10 milioni di euro a valere  sulle  riduzioni di spesa di cui al comma 334.

336. Dall’attuazione del comma 334 devono derivare per il  bilancio dello Stato economie lorde di spesa non inferiori a 16,9  milioni  di euro per l’anno 2015 e a 50,7  milioni  di  euro  annui  a  decorrere dall’anno  2016.  Quota  parte  delle  riduzioni  di  spesa  relative all’anno 2015, pari a 10 milioni di euro, e’ utilizzata  a  copertura della maggiore spesa di cui  al  comma  335.  Al  fine  di  garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio,  in  caso  di mancata emanazione del decreto di cui al comma 334 entro il 31 luglio 2015, si provvede alla corrispondente  riduzione  degli  stanziamenti rimodulabili per acquisto di beni e servizi iscritti nello  stato  di previsione del Ministero dell’istruzione,  dell’universita’  e  della ricerca.

337.  L’autorizzazione  di  spesa  di  cui  all’articolo   17   del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  e  successive  modificazioni, relativa al  rimborso  delle  spese  per  accertamenti  medico-legali sostenute dalle universita’ e dalle istituzioni dell’alta  formazione artistica, musicale e coreutica, e’ ridotta di 700.000 euro  annui  a decorrere dall’anno 2015.

338. Il comma 278 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,  n. 311, e’ abrogato e il  secondo  periodo  del  comma  3  dell’articolo 11-quaterdecies  del  decreto-legge  30  settembre  2005,   n.   203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248, e’ soppresso.

339. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita’,  di cui all’articolo 5, comma 1, lettera  a),  della  legge  24  dicembre 1993, n. 537, e’ ridotto di 34 milioni di euro per l’anno 2015  e  di 32  milioni  di  euro  annui   a   decorrere   dall’anno   2016,   in considerazione di una razionalizzazione della spesa per  acquisto  di beni e servizi da effettuare a cura delle  universita’.  Con  decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge, sono definiti gli indirizzi per l’attuazione della  razionalizzazione di spesa. – 34 MLN FFO PER OGNI ANNO

340. La somma di 140 milioni di euro, giacente sul  conto  correntebancario acceso presso la Banca Intesa San Paolo Spa e relativa  alla  gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata  (FSRA) di cui all’articolo 4 della  legge  25  ottobre  1968,  n.  1089,  e’ versata all’entrata del bilancio dello  Stato  entro  il  31  gennaio 2015. Eventuali ulteriori somme disponibili all’esito della  chiusura della  gestione  stralcio  del  FSRA  sono  versate  all’entrata  del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al  Fondo per il finanziamento ordinario delle universita’, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

341. Le disponibilita’  iscritte  nello  stato  di  previsione  del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca destinate al funzionamento delle istituzioni  dell’alta  formazione  artistica, musica le e coreutica sono ridotte di 1 milione  di  euro  per  l’anno 2015. Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della  ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in sede di definizione  dei  criteri   di   riparto   annuale   delle   suddette disponibilita’, individua le destinazioni di spesa su  cui  applicare le specifiche riduzioni, con particolare riferimento alle istituzioni con piu’ elevato fondo di cassa.

342. A decorrere dal 1º gennaio 2015 e anche per gli incarichi gia’ conferiti,  l’incarico  di  presidente  delle  istituzioni  dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica,  di  cui  alla  legge  21 dicembre 1999, n. 508, e’ svolto a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese sostenute. I compensi e le indennita’  spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di  amministrazione  delle suddette istituzioni sono  rideterminati  con  decreto  del  Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare  entro  tre  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura  tale da determinare risparmi di spesa, inclusivi di quelli  derivanti  dal primo periodo, pari a 1.450.000  euro  annui  a  decorrere  dall’anno 2015.

343. I compensi ai componenti degli organi degli enti  pubblici  di ricerca finanziati a valere sul Fondo ordinario per  gli  enti  e  le istituzioni di ricerca, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono rideterminati con  decreto  del  Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  in maniera da conseguire risparmi lordi di spesa  pari  a  916.000  euro nell’anno 2015 e a 1 milione di  euro  annui  a  decorrere  dall’anno 2016. Conseguentemente, il Fondo di cui al primo periodo  e’  ridotto in pari misura.

344. Il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni  di  ricerca, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204, e’ ridotto di 42 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per  acquisto  di beni e servizi da effettuare a cura degli enti e delle istituzioni di ricerca. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore della presente legge, sono definiti gli  indirizzi  per  l’attuazione della razionalizzazione di spesa.

345. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il contingente  di  personale di  diretta  collaborazione  presso  il  Ministero   dell’istruzione, dell’universita’ e  della  ricerca  e’  individuato  in  190  unita’, inclusive della  dotazione  relativa  all’organismo  indipendente  di valutazione.  Dalla  medesima  data  gli  stanziamenti  dei  capitoli concernenti le competenze accessorie agli addetti al  Gabinetto  sono corrispondentemente ridotti di euro 222.000.

346.  Al  fine  di  favorire  il   reclutamento   di   ricercatori, all’articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n. 133, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo e’  inserito il  seguente:  «A  decorrere  dall’anno  2015,  le  universita’   che rispettano la condizione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera  c), del decreto legislativo 29 marzo 2012,  n.  49,  e  delle  successive norme di attuazione del comma  6  del  medesimo  articolo  7  possono procedere, in aggiunta alle facolta’ di cui al  secondo  periodo  del presente comma, all’assunzione di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell’anno precedente  riferite  ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera  a),  gia’ assunti a valere sulle facolta’ assunzionali  previste  dal  presente comma».

347. Dopo la lettera c) del comma 2  dell’articolo  4  del  decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e’ aggiunta la seguente:

«c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla lettera c)  per  la sola  programmazione  delle  annualita’  2015,  2016  e  2017,  fermi restando i limiti di  cui  all’articolo  7,  comma  1,  del  presente decreto, il numero dei ricercatori reclutati ai  sensi  dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  non puo’ essere inferiore alla meta’  di  quello  dei  professori  di  1ª fascia reclutati nel  medesimo  periodo,  nei  limiti  delle  risorse disponibili».

348. Per l’attuazione del comma 347, sono individuate  risorse  nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2015, 2016 e 2017, da ripartire con decreto del  Ministro  dell’istruzione, dell’universita’  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro dell’economia e delle finanze, mediante corrispondente riduzione  del Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

349.  Si  applicano  alle  universita’  le  disposizioni   di   cui all’articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto 2014, n. 114.

350. Al fine di razionalizzare  il  sistema  di  valutazione  degli alunni  tenendo  conto  dell’esigenza  di  valorizzare   i   principi dell’autonomia scolastica e della continuita’ didattica,  assicurando la coerenza degli  standard  valutativi  e  garantendo  uno  sviluppo ottimale della professione  di  docente  in  termini  di  conoscenze, competenze  e  approcci  didattici  e  pedagogici   e   di   verifica dell’efficacia delle pratiche educative,  con  decreto  del  Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, da adottare  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati, con effetto dall’anno 2015, i nuovi criteri per la definizione della composizione delle commissioni d’esame delle scuole secondarie   di   secondo   grado.   Con   decreto    del    Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare  entro  lo  stesso termine, sono definiti i relativi compensi  nel  rispetto  di  quanto eventualmente previsto  in  sede  di  contrattazione  collettiva  del comparto del personale della scuola, in coerenza con le finalita’ del Fondo «La buona scuola» di cui ai commi 4 e 5.

351. Le economie derivanti dall’attuazione del comma 350, accertate entro il 1º ottobre di ciascun  anno,  restano  nella  disponibilita’ dello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e sono utilizzate  per  l’attuazione degli interventi ai quali e’ destinato il Fondo «La buona scuola»  di cui ai commi 4 e 5.

352. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 350 cessano di avere efficacia le disposizioni dell’articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e  successive  modificazioni, incompatibili con quanto disposto dal decreto medesimo. ESAMI DI MATURITA’

353. All’articolo  2  del  decreto-legge  7  aprile  2014,  n.  58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nell’anno 2014» sono sostituite  dalle seguenti: «nell’anno scolastico 2014/2015»;

b) al comma 1, le parole:  «31  dicembre  2014»  sono  sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2015»;

c) al comma  2-bis,  le  parole:  «,  nell’ambito  delle  risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente» sono soppresse;

d) dopo il comma 2-bis e’ aggiunto il seguente:

«2-bis.1.  Nei  territori   ove   e’   gia’   stata   attivata   la convenzione-quadro Consip per il  mantenimento  del  decoro  e  della funzionalita’  degli  immobili  adibiti   a   sede   di   istituzioni scolastiche ed educative statali, le medesime istituzioni scolastiche ed educative effettuano gli interventi di cui al comma 2-bis mediante ricorso alla citata convenzione Consip»;

e) il comma 2-ter e’ sostituito dal seguente:

«2-ter. Per gli interventi di cui ai  commi  2-bis  e  2  bis.1  e’ autorizzata la spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2015».

695. Per garantire il pagamento delle supplenze brevi  e  saltuarie del  personale  docente,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  e’ autorizzata la spesa nel limite di 64,1 milioni di euro,  per  l’anno 2014. Nelle more dell’adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di assegnazione dei fondi,  lo  stesso  Ministero  e’ autorizzato, sulla base delle  vigenti  procedure,  ad  ammettere  al pagamento entro i predetti limiti le  spese  per  supplenze  brevi  e saltuarie anche in deroga all’effettiva disponibilita’ delle suddette somme sui pertinenti capitoli e piani gestionali. SOLO 64,1 MLN PER LE SUPPLENZE BREVI

696. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca provvede al monitoraggio trimestrale delle spese per supplenze  brevi e  saltuarie  del  personale  docente,  amministrativo,   tecnico   e ausiliario,  comunicando  le   relative   risultanze   al   Ministero dell’economia  e  delle  finanze  —  Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato  entro  il  mese  successivo  alla  chiusura  di ciascun  trimestre.  Nel  caso  in  cui  si  verifichino  scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro  dell’economia  e  delle finanze su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’  e della ricerca, e’ autorizzato ad apportare le  necessarie  variazioni compensative tra le risorse iscritte in  bilancio  per  le  spese  di funzionamento delle istituzioni  scolastiche  e  quelle  relative  al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

 

 

FONTE: ANIEF – Associazione Professionale Sindacale

 

 

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