La Legge di Stabilità, introdotta dalla Legge 196/2009, ha sostituito la Legge Finanziaria a partire dal 1° gennaio 2010.
Alla Legge di Stabilità è demandata, art. 11 comma 2, la definizione annuale del quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale; essa per il medesimo periodo è lo strumento attraverso il quale sono regolate annualmente le grandezze previste dalla legislazione vigente per adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi.
Le nuove o maggiori spese disposte con la Legge di Stabilità non potranno in goni caso concorrere a determinare i tassi di evoluzione delle stesse, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati nel DEF (Documento di Economia e Finanze) e nelle relative deliberazioni parlamentari.
Le disposizioni normative della Legge di Stabilità sono articolate per la spesa, generalmente, per missione e indicano il programma cui si riferiscono.
I contenuti della Legge di Stabilità 2015 (Legge 24 dicembre 2014 n. 190) che interessano direttamente l’istruzione sono presenti nei seguenti commi dell’unico articolo (art. 1) di cui la Legge è composta:
4. Al fine di dotare il Paese di un sistema d’istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell’offerta formativa e della continuità didattica, per la valorizzazione dei docenti e per una sostanziale attuazione dell’autonomia scolastica, anche attraverso la valutazione, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è istituito un fondo denominato «Fondo “La buona scuola”», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.
5. Il Fondo di cui al comma 4 è finalizzato all’attuazione degli interventi di cui al medesimo comma 4, con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni, al potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro e alla formazione dei docenti e dei dirigenti.
I commi 4 e 5 sono da giudicare positivamente e risultano coerenti con il documento governativo “La Buona Scuola” divulgato il 2 settembre 2014 e sottoposto ad ampia consultazione. Sulla finalizzazione del fondo era auspicabile un ventaglio più ampio di destinazioni, che avrebbero potuto comprendere l’incremento del MOF ed anche la formazione del personale ATA.
134. Nell’anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per le esigenze dell’Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).
326. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è ridotta di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’esercizio 2015.
327. All’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per l’anno 2015, una quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle somme versate all’entrata dello Stato rimane acquisita all’erario. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l’anno 2015, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 10 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato».
328. A decorrere dal 1º settembre 2015, l’articolo 307 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
«Art. 307. – (Organizzazione e coordinamento periferico) — 1. L’organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica sono di competenza degli uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall’insegnamento».
Non più coordinamenti di educazione fisica su base provinciale ma regionale (uno per Regione).
329. A decorrere dal 1º settembre 2015 e in considerazione dell’attuazione dell’organico dell’autonomia, funzionale all’attività didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative, l’articolo 459 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato. Non più esoneri e semiesoneri per i Collaborati del Dirigente Scolastico. Questa misura finirà con l’aggravare funzioni e responsabilità del Dirigente, del Direttore e dell’Ufficio di Segreteria.
330. Il secondo e il terzo periodo dell’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017.
Le utilizzazioni di Dirigenti e Docenti vengono soppresse dal 1° settembre 2016.
331. Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione dell’offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015 il comma 59 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:
«59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, nonché di cui all’articolo 307 e alla parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e all’articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ovvero enti, associazioni e fondazioni».
332. A decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale diassistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per iprimi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si può provvedere mediante l’attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti.
Trattasi di una misura particolarmente penalizzante per i servizi amministrativi e tecnici, che non tiene conto nemmeno delle assenze di periodo medio lungo non coincidenti con l’anno scolastico (gravidanze e puerperio, congedi parentali, aspettative etc… etc…). Inoltre, si determina una evidente ed ingiustificata disparità tra personale amministrativo e tecnico (supplenze brevi impossibili, o quasi) e collaboratori scolastici (le supplenze brevi sono possibili a partire dall’ottavo giorno di assenza). Come si è arrivati a valutare i servizi ausiliari prioritari rispetto a quelli amministrativi e tecnici ci è ignoto ed incomprensibile.
Infine, il ricorso alle ore eccedenti attraverso il MOF ridurrà le disponibilità per l’ampliamento dell’offerta formativa già dimezzate nel corso degli ultimi anni.
333. Ferme restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alpersonale docente per il primo giorno di assenza.
Anche in questo caso sarà inevitabile ricorrere ad ore eccedenti in assenza di personale docente a disposizione.
334. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell’efficienza dei processi e delle lavorazioni, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità;
b) una riduzione nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016.
Che la digitalizzazione diminuisca i carichi di lavoro amministrativi e giustifichi la riduzione di organico è tutto da dimostrare. Sino ad oggi l’informatizzazione ha prodotto un aumento di lavoro e non una sua diminuzione. Peraltro, l’organico del personale ATA è già stato ridotto di 44.500 unità nel triennio 2009/2011 (art. 64 D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008).
335. Per le attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l’efficacia e l’efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente, è autorizzata per l’anno 2015 la spesa di 10 milioni di euro a valere sulle riduzioni di spesa di cui al comma 334.
336. Dall’attuazione del comma 334 devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa non inferiori a 16,9 milioni di euro per l’anno 2015 e a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. Quota parte delle riduzioni di spesa relative all’anno 2015, pari a 10 milioni di euro, e’ utilizzata a copertura della maggiore spesa di cui al comma 335. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio, in caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 334 entro il 31 luglio 2015, si provvede alla corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili per acquisto di beni e servizi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
345. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il contingente di personale di diretta collaborazione presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è individuato in 190 unità, inclusive della dotazione relativa all’organismo indipendente di valutazione. Dalla medesima data gli stanziamenti dei capitoli concernenti le competenze accessorie agli addetti al Gabinetto sono corrispondentemente ridotti di euro 222.000.
350. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione degli alunni tenendo conto dell’esigenza di valorizzare i principi dell’autonomia scolastica e della continuità didattica, assicurando la coerenza degli standard valutativi e garantendo uno sviluppo ottimale della professione di docente in termini di conoscenze, competenze e approcci didattici e pedagogici e di verifica dell’efficacia delle pratiche educative, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati, con effetto dall’anno 2015, i nuovi criteri per la definizione della composizione delle commissioni d’esame delle scuole secondarie di secondo grado. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro lo stesso termine, sono definiti i relativi compensi nel rispetto di quanto eventualmente previsto in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola, in coerenza con le finalità del Fondo «La buona scuola» di cui ai commi 4 e 5.
351. Le economie derivanti dall’attuazione del comma 350, accertate entro il 1º ottobre di ciascun anno, restano nella disponibilità dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sono utilizzate per l’attuazione degli interventi ai quali è destinato il Fondo «La buona scuola» di cui ai commi 4 e 5.
352. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 350 cessano di avere efficacia le disposizioni dell’articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, incompatibili con quanto disposto dal decreto medesimo.
353. All’articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nell’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «nell’anno scolastico 2014/2015»;
b) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2015»;
c) al comma 2-bis, le parole: «, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente» sono soppresse;
d) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-bis.1. Nei territori ove è già stata attivata la convenzione-quadro CONSIP per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, le medesime istituzioni scolastiche ed educative effettuano gli interventi di cui al comma 2-bis mediante ricorso alla citata convenzione CONSIP»;
e) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. Per gli interventi di cui ai commi 2-bis e 2 bis.1 è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2015».
Si prorogano i rapporti contrattuali in essere, per i servizi di pulizia ed ausiliari, nelle Regioni ove non è attiva la convenzione CONSIP fino al 31.07.2015. Nei territori ove è già attiva la convenzione CONSIP le Istituzioni Scolastiche effettuano gli interventi per il decoro e la funzionalità degli edifici mediante ricorso alla medesima convenzione.
Si prosegue, negativamente, nell’esternalizzazione dei servizi di pulizia e si affidano alle scuole interventi su funzionalità e decoro che sarebbero di competenza degli Enti Locali (Province e Comuni).
Altri contenuti della Legge interessano in generale le Amministrazioni Pubbliche e, quindi, anche le Istituzioni Scolastiche:
18. All’articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 7-quater è aggiunto il seguente:
«7-quinquies. La regolarità contributiva del cedente dei crediti di cui al comma 7-bis del presente articolo è definitivamente attestata dal documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in corso di validità, allegato all’atto di cessione o comunque acquisito dalla pubblica amministrazione ceduta. All’atto dell’effettivo pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni debitrici acquisiscono il predetto documento esclusivamente nei confronti del cessionario».
254. All’articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «negli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015».
Il blocco dei CCNL nelle Amministrazioni Pubbliche viene ulteriormente prorogato a tutto il 2015. Siamo difronte ad una moratoria contrattuale di ben sei anni.
255. All’articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Per gli anni 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015-2018».
Viene prorogato al 2018 anche il blocco dell’indennità di vacanza contrattuale.
629. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 17, sesto comma:
1) alla lettera a), dopo le parole: «alle prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «diversi da quelli di cui alla lettera a-ter)»;
2) dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:
«a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici»;
3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell’articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;
d-ter) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, lettera a);
d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3)»;
b) prima dell’articolo 18 è inserito il seguente:
«Art. 17-ter. — (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). — 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
2) Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito»;
c) all’articolo 30, secondo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a norma dell’articolo 17-ter»;
d) all’articolo 74, settimo comma, alinea, dopo le parole: «di gomma e plastica,» sono inserite le seguenti: «nonché di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo,».
Dal 1° gennaio 2015 l’IVA per cessioni di beni e prestazioni di servizi non va più corrisposta al fornitore emittente la fattura ma versata direttamente dalle Amministrazioni Pubbliche.
FONTE: ANQUAP – Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche
AUTORE: Giorgio Germani