istituti tecnici superioriSulla gazzetta ufficiale del 12 gennaio 2017 sono stati pubblicati i decreti interministeriali che recepiscono due Intese in Conferenza Unificata sugli istituti tecnici superiori.

 


 

Decreti pubblicati in applicazione di alcune norme della legge 107/15. In particolare:

 

 

  • il decreto interministeriale 713 del 16 settembre 2016 che recepisce l’intesa in Conferenza Unificata del 3 marzo 2016 concernente “Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti tecnici superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani, a norma dell’articolo 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107”. Il decreto 713/16 è stato adottato dal Ministero dell’Istruzione di concerto con il Ministero del lavoro, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e delle finanze
  • il decreto interministeriale 762 del 4 ottobre 2016 che recepisce l’intesa in Conferenza unificata del 12 maggio 2016 (Atto CU 69/2016) concernente le “Linee guida per unificare le prove di verifica finale dei percorsi degli Istituti tecnici superiori con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile, di coperta e di macchina a norma dell’articolo 1, comma 48, della legge 13 luglio 2015, n. 107”. Il decreto 762/16 è stato adottato dal Ministero dell’Istruzione di concerto con il Ministero del lavoro, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 

Linee guida in materia di semplificazione

 

Le linee guida previste dal comma 47 della Legge 107/15 sono finalizzate a:

 

 

  1. semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori;
  2. prevedere e definire l’ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi e per il rilascio del diploma;
  3. prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni ITS possa avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci;
  4. prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto, le fondazioni siano dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;
  5. prevedere un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale;
  6. prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge 107/15, 16 luglio 2015, possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto dell’iter di autorizzazione e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro.

 

 

Commento

 

I contenuti del D.I. 713/16, in linea con la filosofia della Legge 107/15, si inquadrano negli interventi di manutenzione del sistema di formazione tecnica superiore finalizzati a tentare di superare le criticità che si sono manifestate nella concreta realizzazione dei percorsi formativi e nella gestione della struttura amministrativa delle fondazioni.

 

Il decreto ricorda in più punti come qualsiasi intervento dovrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri. È l’ennesima conferma del fatto che il settore dovrà sopravvivere con le poche risorse pubbliche previste nel bilancio dello stato e nei bilanci regionali e con quelle che dovrebbero essere stanziate nel PON. Esemplare di questa situazione di grande difficoltà è la parte relativa alle rette degli studenti (articolo 9 comma 1 dello schema di decreto). In particolare si stabilisce che l’importo complessivo delle rette degli studenti non può essere superiore alla differenza tra i costi previsti dal DPCM 25/01/2008 e l’ammontare dei finanziamenti pubblici. I costi sono determinati moltiplicando il numero di ore del percorso formativo per il numero degli allievi e per il costo allievo/ora (pari a 6/8 euro). Questa affermazione sta a significare che per il MIUR le risorse pubbliche stanziate non sono, e non lo saranno neanche nell’immediato futuro, sufficienti a coprire i costi delle attività ordinarie delle fondazioni.

 

Consideriamo invece positiva la previsione della costituzione della “Commissione nazionale per il coordinamento dell’offerta formativa degli I.T.S.“. Le competenze assegnate e la partecipazione a pieno titolo delle parti sociali rappresentano indubbiamente un punto di discontinuità rispetto al recente passato. Come abbiamo più volte dichiarato, la FLC CGIL non mancherà di dare il proprio contributo di idee e proposte.

 

Linee guida esami di abilitazione per ufficiale di marina mercantile, di coperta e di macchina

 

Il comma 48 della Legge 107/15 prevede l’emanazione di apposite linee guida relative ai percorsi dell’area della Mobilità sostenibile, ambiti «Mobilità delle persone e delle merci – conduzione del mezzo navale» e «Mobilità delle persone e delle merci – gestione degli apparati e impianti di bordo», finalizzate a

 

 

  • unificare le prove di verifica finale con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile, di coperta e di macchina,
  • integrare la composizione della commissione di esame, mediante modifica delle norme vigenti in materia.

 

 

Commento

 

Come di consueto anche le disposizioni previste dal Decreto 762/16 devono essere realizzate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Le complesse procedure per la nomina delle commissioni, l’effettuazione delle prove, il rilascio delle certificazioni di competenza, testimoniano il difficile rapporto al limite del braccio di ferro tra MIUR e il Ministero delle Infrastrutture nell’attuazione di quanto previsto dal comma 48 della Legge 107/15.

 

Da segnalare che la formazione d’aula e l’addestramento a bordo, previsto nell’ambito degli specifici percorsi ITS, devono essere progettati e pianificati in collaborazione con le società di navigazione, nel rispetto degli accordi di settore intervenuti tra le parti sociali.