iscrizioni scolasticheCon la nota 1166 del 6 febbraio 2017, il MIUR fornisce ulteriori indicazioni per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2017/2018, limitatamente alle operazioni che si svolgeranno nei Comuni delle zone terremotate delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, individuati dagli allegati 1 e 2 al Decreto Legge 189/16 convertito con modificazioni dalla legge 229/16.

 


Disposta la riapertura delle iscrizioni online dal 13 febbraio al 7 marzo 2017. Anno scolastico valido anche se non sono stati effettuati 200 giorni di lezione e se gli studenti non hanno frequentato almeno tre quarti dell’orario personalizzato.

 

La nota 1166/17 impartisce, inoltre, disposizioni riguardo alla validità dell’anno scolastico 2016/17 e per la valutazione finale degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

 

Iscrizioni

 

Limitatamente alle procedure online (scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado), i termini per le iscrizioni per l’a.s. 2017/18 sono riaperti dal 13 febbraio al 7 marzo 2017.

 

I genitori che avessero già presentato la domanda nel termine del 6 febbraio 2017, mediante la procedura on line, non dovranno rinnovare l’iscrizione.

 

Sono fatte salve tutte le altre disposizioni previste dalla CM 10/16.

 

La nota ribadisce come le istituzioni scolastiche e gli uffici periferici dell’Amministrazione scolastica dei territori interessati, sono tenuti a fornire il supporto necessario ai genitori privi di strumentazione informatica.

 

Sorprendentemente la riapertura non riguarderebbe le iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia (modalità cartacea). Pertanto ai sensi della nota 284/17 i genitori residenti nelle zone terremotate entro il 6 febbraio dovevano:

 

 

  • indicare nel modulo di domanda fornito dalla scuola due diverse sedi o una ulteriore istituzione scolastica,
  • effettuare la scelta definitiva in un momento successivo.

 

 

Il MIUR con una specifica nota indicherà la data entro la quale i genitori saranno invitati ad effettuare la scelta definitiva.

 

Sarà cura del dirigente della scuola cui sarà presentata la domanda di informare il dirigente dell’altra scuola prescelta

 

Validità anno scolastico 2016/2017

 

Anticipando i contenuti del decreto legge adottato nel Consiglio dei Ministri del 3 febbraio scorso, la nota stabilisce che nelle zone terremotate:

 

 

  • in deroga a quanto stabilito all’art. 74, comma 3, del d.lgs 16 aprile 1994, n° 297, l’anno scolastico mantiene la validità anche se non sono stati effettuati 200 giorni di lezione
  • in deroga agli articoli 2, comma 10, e 14, comma 7, del d.p.r. 22 giugno 2009 n°122, i Consigli di Classe possono procedere alla valutazione finale degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado anche se non hanno raggiunto la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.

 

 

Infine con apposita ordinanza ministeriale potranno essere disposte deroghe alle disposizioni in materia di scrutini ed esami e di rilevazioni esterne degli apprendimenti.