insegnante-di-sostegnoLa normativa concernente la determinazione dell’organico di diritto di sostegno, nel corso del tempo, è cambiata, andando nella direzione di una riduzione dello stesso.

 

Le leggi Finanziarie n.  296/06 e n. 244/07, novellando la legge n. 449/97, hanno stabilito un nuovo parametro per determinare l’O.D. di sostegno, che non può, a livello nazionale, superare la media di un insegnante ogni due alunni in situazione di handicap, conseguentemente, è venuta meno la corrispondenza tra il reale fabbisogno delle scuole e il contingente che l’Ambito territoriale provinciale competente, in seguito ai posti assegnatigli dall’U.S.R., attribuisce alle medesime istituzioni scolastiche.

 

La suddetta corrispondenza non si riesce ad ottenere nemmeno con l’attribuzione in organico di fatto dei posti in deroga, ai sensi dell’articolo 35 comma 7 della legge 289/02 e dell’articolo 1 comma 605 della legge 296/06.

 

La riduzione dell’organico di sostegno ha fatto sì e fa tuttora che le famiglie si rivolgano sempre più spesso alle aule dei tribunali per veder riconosciute le ore di sostegno ai propri figli. La giurisprudenza in materia è ormai consolidata e, tranne qualche sporadica eccezione, le sentenze attribuiscono il massimo delle ore previste dalla normativa vigente, ovvero 25 ore nella scuola dell’infanzia, 22 nella scuola primaria e 18 nella scuola secondaria, agli alunni in situazione di disabilità grave (art. 3 come 3 legge 104/92).

 

La richiesta da parte delle scuole delle ore di sostegno per ogni singolo alunno avviene sulla base della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del conseguente Piano Educativo Individualizzato, specificando, quindi, per ciascun allievo se sia destinatario dell’art. 3 comma 3 (disabilità grave) o dell’art. 3 comma 1(disabilità lieve) della legge n. 104/92.

 

L’Ambito territoriale, in seguito alle richieste delle scuole, attribuisce ad ogni Istituzione scolastica un monte ore complessivo (ovvero dei posti di sostegno), destinato non ai singoli alunni ma alla scuola.

 

Sarà poi il D.S. ad attribuire le ore e gli insegnanti agli alunni disabili.

 

L’assegnazione delle ore e dei docenti di sostegno agli alunni disabili è, dunque, compito del D.S., così come l’assegnazione dei docenti curricolari alle classi, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio d’Istituto e delle proposte del collegio dei docenti, come previsto dal combinato disposto richiamato dal D.L.vo 297/94, dal D.L.vo 165/01 e dal D.M. 37/09. Il docente di sostegno, ricordiamolo, è assegnato alla classe o sezione di cui è contitolare (art. 13 comma 6 della legge n. 104/92).

 

Ai criteri stabiliti dal consiglio d’Istituto e alle proposte del collegio dei docenti, si aggiungono generalmente nel caso dei docenti di sostegno i criteri stabiliti dal GLH d’Istituto, previsto dall’art. 15 comma 2 della legge n. 104/92:

 

“Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo”.

 

La composizione e il funzionamento del GLH d’istituto sono disciplinati, per quanto non previsto dalla legge, dai singoli Regolamenti d’Istituto.

 

In linea generale, i criteri per l’attribuzione delle ore e dei docenti specializzati agli alunni disabili previsti da questi organismi tengono conto:

 

  • del monte ore complessivo assegnato alla scuola e del grado di disabilità di ciascun alunno;

 

  • della continuità̀ didattica;

 

  • dei bisogni dell’alunno e delle competenze dell’insegnante di sostegno, in modo che le seconde sia confacenti ai primi.

 

Qualora il D.S. non tenga conto dei criteri stabiliti dal consiglio d’Istituto e dal GLH della scuola, deve motivare le sue scelte.

 

Bisogna, comunque, evidenziare che i tagli sopra descritti mettono spesso i dirigenti scolastici in difficoltà nella distribuzione delle ore di sostegno, in quanto non sufficienti a coprire il reale fabbisogno della scuola, ove è possibile trovare alunni con pochissime ore di sostegno.