Infortunio a Scuola: risarcimento solo se c’è prova del danno. Ecco alcune indicazioni estrapolate da una Sentenza della Corte di Cassazione.
La scuola dovrebbe aver stipulato un’assicurazione che copre gli infortuni subiti e provocati dagli alunni, che si distingue da quella obbligatoria dell’Inail, che invece copre gli studenti per gli infortuni patiti durante le attività di laboratorio o quelle di educazione fisica. Ma non in tutti i casi la scuola deve risarcire le famiglie.
L’Amministrazione scolastica e il personale della scuola non sono tenuti a corrispondere un risarcimento per i danni subiti dall’alunno a seguito dell’incidente avvenuto durante l’orario scolastico, qualora in giudizio non si raggiunge la piena prova del nesso causale tra la patologia lamentata e l’infortunio subito.
Questo, in sintesi, il contenuto della Sentenza della Corte di Cassazione n. 27573.
Il testo
Per la Cassazione:
“in mancanza di una effettiva violazione delle norme di diritto richiamata dalla parte ricorrente, i motivi di tale ricorso in esame, si risolvono dunque, in sostanza, nella censura di insindacabili accertamenti di fatto svolti in sede di merito e nella richiesta di una e diversa valutazione delle prove, il che è precluso in sede di legittimità. Essendo però stato escluso il nesso di causa tra detto incidente e il danno lamentato, la questione risulta del tutto irrilevante, e di conseguenza le censure risultano inammissibili in quanto non attinenti alle effettive ragioni della decisione impugnata.”
È necessario, pertanto, che coincidano vari elementi. Non è sufficiente, quindi, che il ragazzo si sia fatto male all’interno dell’istituto scolastico, ma è obbligatorio dimostrare alcune circostanze decisive.