studentiNel 1999 uno studente della terza elementare, mentre stava percorrendo il corridoio principale che portava alla sua classe, venne spinto da alcuni alunni, suoi coetanei, e cadendo malamente a terra subi’ la rottura parziale di due denti.

 

La Cassazione Civile con sentenza del 19 luglio 2016 numero 14701 interviene ancora una volta sulla questione della responsabilità della scuola in materia di infortuni ed incidenti che possono riguardare gli studenti, questione che non vede sempre affermarsi un principio giuridico omogeneo in materia, spesso dipende da come il fatto è avvenuto, se questo poteva ritenersi come prevedibile ed evitabile o meno. Ma all’interno di questa Sentenza si rilevano alcuni importanti principi.

 

Come prima cosa “ quando un alunno subisce un danno durante il periodo in cui e’ affidato alla scuola possono concorrere due diversi tipi di responsabilita’, quella contrattuale e quella extracontrattuale ed e’ onere dell’attore dimostrare l’avvenuto inserimento dello studente nella struttura scolastica. Quindi, e’ onere dell’attore, in entrambi i casi di responsabilita’, dimostrare tale presupposto in fatto.

 

Nella specie, il giudice del merito, per escludere la responsabilita’ della scuola, sostiene che e’ lo stesso attore a collocare il fatto ad un preciso orario, le 8.15, quindi prima dell’inizio delle attivita’ scolastiche (8,30), orario rientrante, invece, nelle attivita’ gestite direttamente dal Comune con i servizi di pre-scuola. Ma in realta’, tale affermazione contrasta con il principio secondo cui dall’iscrizione alla scuola, deriva, a carico di essa, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumita’ dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue manifestazioni.

 

Tra questi c’e’ anche l’obbligo di vigilare sull’idoneita’ dei luoghi, predisponendo gli accorgimenti necessari in conseguenza del loro stato. Quindi spetta all’amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto dannoso (cfr. Cass. n. 3081/2015; Cass. n. 3680/2011; Cass. n. 24997/2008).” Dunque la Cassazione è chiara quando afferma che “ La responsabilità’ della scuola per le lesioni riportate da un alunno minore all’interno di un istituto di istruzione in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico, ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell’orario delle lezioni, ove ne sia consentito l’anticipato ingresso nella scuola o la successiva sosta, sussistendo l’obbligo delle Autorita’ scolastiche di vigilare sul comportamento degli scolari per tutto il tempo in cui costoro vengono a trovarsi legittimamente nell’ambito della scuola fino al loro effettivo licenziamento (Cass. n. 1623/1994).

 

La responsabilita’ della scuola scatta dal momento in cui il minore si reca all’interno della scuola dove c’e’ del personale addetto proprio al controllo (bidelli) degli studenti la cui giovanissima eta’ doveva indurre il personale ad adottare le opportune cautele preventive, indipendentemente da qualsiasi segnalazione di pericolo da parte degli stessi. Ed infatti, incombe sempre sulla scuola il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni sia in relazione all’uso degli spazi comuni durante l’entrata, sia all’uscita da scuola, sia sul controllo dei materiali e prodotti in uso. Nel caso di specie il minore era entrato all’interno della scuola per recarsi in classe sotto l’osservanza del personale scolastico (bidelli).”