incarico-temporaneo-organico-emergenza-ataEcco alcune indicazioni sulle supplenze conferite da graduatorie d’Istituto ATA e sull’incarico temporaneo organico di emergenza.


Gli incarichi temporanei – cosiddette supplenze su organico di emergenza (Covid) – di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), attivati in forza dell’art. 231-bis, comma 2, del DL n. 34 del 19 maggio 2020 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020), vengono conferiti dalle scuole sulla base delle graduatorie di istituto. Pertanto, sono assimilabili alle supplenze brevi e temporanee (su questo vedere anche O.M. n. 83/2020).

In questo periodo le scuole stanno convocando i supplenti dalle rispettive graduatorie d’Istituto per il conferimento di incarichi che hanno durata fino al termine delle lezioni e, contestualmente, si stanno svolgendo anche le operazioni di nomina sui posti annuali fino al 31 agosto e al 30 giugno.

Incarico temporaneo organico di emergenza ATA: si può lasciare per altre supplenze?

Sono arrivati molti quesiti sulla possibilità di lasciare la tipologia una supplenza su organico su organico di emergenza per un’altra su posto annuale, dal momento che, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, i contratti di lavoro attivati si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo.

Alla luce del Regolamento 430/2000 e della Circolare ministeriale annuale in materia di supplenze ATA, sono contemplate, dunque, queste possibilità:

  1. il personale che risulta nominato su una supplenza breve e saltuaria può accettare un incarico di durata fino al termine delle attività didattiche (art. 7, comma 2);
  2. il personale che è in servizio per una supplenza conferita dalle graduatorie di istituto, può lasciare questa supplenza per un’altra conferita dalla graduatoria permanente (art. 7, comma 4);
  3. il personale che ha accettato una proposta di supplenza annuale può lasciare per un’altra proposta per altro profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche (nota operativa supplenze).

Ferme restando queste possibilità, a normativa vigente, il supplente che è collocato in posizione utile in graduatoria di istituto, prima di accettare un incarico temporaneo su organico di emergenza, può verificare a che punto sono arrivate le nomine per le supplenze annuali in base al numero dei posti disponibili. Si tratta di valutare se, in vista di una possibile proposta di supplenza annuale, sussistono le condizioni per poter rinunciare all’incarico temporaneo e aspettare l’altra.

 


Fonte: FLC CGIL