immissioni-in-ruolo-docenti-2022-2023-postiScuola, immissioni in ruolo docenti 2022/2023: autorizzati 94.130 posti. Il Ministero dà l’informativa sull’Allegato A.


La convocazione è arrivata a ridosso dell’apertura delle istanze, abbiamo chiesto soluzioni concrete per le graduatorie tardive del concorso straordinario 2020.

Il Ministero dell’Istruzione ha dato alla FLC CGIL l’informativa sulle istruzioni operative delle immissioni in ruolo 2022/2023 e sul contingente.

Immissioni in ruolo docenti 2022/2023: tutti i posti disponibili

I posti autorizzati per le assunzioni sono 94.130, e questi posti comprendono quelli che andranno alle GAE, ai concorsi, alla call veloce e alle assunzioni da GPS 1 fascia.

Assunzioni della scuola primaria e dell’infanzia

I posti disponibili per le immissioni in ruolo saranno suddivisi al 50% tra GAE e GM dei concorsi. Tra i concorsi la normativa vigente prevede questa ripartizione:

  • 100% dei posti prioritariamente al concorso 2016, solo se vi sono vincitori in graduatoria, perché per gli idonei le graduatorie sono decadute.
  • Quello che resta andrà nella misura del 50% al concorso straordinario 2018 (DD 1546 del 7 novembre 2018) + elenchi aggiuntivi e nella misura del 50% al concorso ordinario 2020 (DD 498 del 21 aprile 2020).
  • Quello che eventualmente dovesse residuare verrà assegnato alla cosiddetta call-veloce (articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126).

Ordine di precedenza gestito dal sistema informatico

Il Ministero ha disposto che una volta determinati i posti spettanti al concorso ordinario, il sistema assegnerà agli aspiranti inseriti nella relativa graduatoria fino al 50%, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di ogni provincia. Dopo il sistema assegnerà il restante 50% agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui al DDG 1546/2018.

Attenzione perché l’ordine sarà gestito dal software e non coincide necessariamente coi turni di nomina, che possono vedere anche la partecipazione simultanea di più procedure nello stesso arco temporale.

Assunzioni della scuola secondaria

I posti disponibili per le immissioni in ruolo saranno suddivisi al 50% tra GAE e GM dei concorsi. Tra i concorsi la normativa vigente prevede questa ripartizione:

  • 100% dei posti prioritariamente al concorso 2016, solo se vi sono vincitori in graduatoria, perché per gli idonei le graduatorie sono decadute.
  • Quello che resta dovrebbe andare nella misura del 60% al concorso straordinario 2018 (DDG 85 del 1 febbraio 2018).
    Il restante 40% sarà suddiviso tra concorso straordinario 2020 (DD n.510 del 23 aprile 2020) e concorso ordinario (DD n.499 del 21 aprile 2020). Ricordiamo che in entrambe le graduatorie sono stati inseriti gli idonei, che stante la capienza di posti potranno accedere alle assunzioni.
  • Quello che eventualmente dovesse residuare verrà assegnato alla cosiddetta call-veloce (articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126).

Ordine di precedenza gestito dal sistema informatico

Il Ministero ha disposto che una volta determinati i posti spettanti al concorso ordinario, il sistema assegnerà agli aspiranti inseriti nella relativa graduatoria fino al 50%, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di ogni provincia. Dopo il sistema assegnerà il restante 50% agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui al DD 510/2020.

Attenzione perché l’ordine sarà gestito dal software e non coincide necessariamente coi turni di nomina, che possono vedere anche la partecipazione simultanea di più procedure nello stesso arco temporale.

Altro

Discipline STEM. I vincitori del secondo concorso ordinario (DDG 31 gennaio 2022, n. 252) hanno la priorità rispetto agli idonei del primo concorso ordinario STEM.

Posti del concorso “straordinario bis” (art. 59, c 9 bis DL 73/2021, sostituito dall’art. 5, c. 3 quinquies, DL 228/2021)

Se le graduatorie non sono pronte è previsto che siano accantonati e non resi disponibili per le immissioni in ruolo da altre procedure.

Accettazione di nomine successive nel medesimo anno scolastico: è consentito accettare, nel medesimo anno scolastico una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno o posto comune per poi accettar ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato per lo stesso anno scolastico.

La rinuncia: a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato.

Richiesta del part-time: per i neo assunti è possibile farne richiesta contestualmente alla presa di servizio.

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Fonte: FLC CGIL