Graduatorie III fascia ATA: un riepilogo sulla valutazione dei servizi prestati negli EE LL, il servizio Militare di Leva e il Servizio Civile nelle graduatorie di circolo e di istituto.
III Fascia ATA: norme su punteggio d’accesso e legge 68/99.
Graduatorie III fascia ATA: valutazione Servizio Civile, Militare e negli EE LL
Servizi prestati EE.LL.:
Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze degli EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL del richiamato comparto.
Non sono, pertanto, valutabili, i servizi prestati in qualità di dipendente di Aziende comunali, provinciali o regionali, quali, ad esempio le aziende municipali di trasporto.
Non sono, altresì, valutabili i servizi prestati in qualità operatore socio-assistenziale nell’ambito di progetti sociali posti in essere dagli EE.LL., anche se destinatari di detti progetti siano le istituzioni scolastiche statali.
Servizio Militare di leva:
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.
Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.
Servizio Civile
Finalmente con la nota prot. n. 8151 del 13.03.2015, MIUR riconosce e valuta correttamente ai fini del punteggio il Servizio Civile svolto anche dopo l’abolizione dell’obbligo di leva.
Il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva è valutabile come “servizio svolto presso enti pubblici”, in coerenza con quanto disposto dall’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002. Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.
Per ogni anno: PUNTI 0,60
Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni PUNTI 0,05