Per quale motivo sono stato inserito nelle graduatorie di III fascia ATA? Perché la domanda è stata annullata? Prima di commettere errori, facciamo attenzione alla compilazione della domanda.
Graduatorie III fascia ATA: quali errori non vanno commessi?
La risposta è contenuta nell’art. 8 del D.M. 640 del 30/08/2017. Iniziamo dicendo che, sono nulle le domande prive della sottoscrizione (firmate) dell’ aspirante o inoltrate oltre il termine del 30 ottobre 2017, e le domande da cui non è in alcun modo possibile evincere le generalità dell’aspirante o la procedura o il profilo professionale cui si riferiscono.
Graduatorie III fascia ATA: quali errori non vanno commessi?
Pertanto l’amministrazione scolastica dispone l’esclusione degli aspiranti che:
a) abbiano presentato domanda in più istituzioni scolastiche nella stessa provincia o in province diverse;
b) abbiano presentato domanda on line di scelta delle istituzioni scolastiche priva della necessaria presupposta domanda di inserimento o di conferma aggiornamento;
c) risultino privi di qualcuno dei requisiti specifici di accesso e generali di ammissione;
d) abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.
La produzione di domande in più istituzioni scolastiche della stessa provincia o in più province comporta, oltre alla esclusione dalla procedura in esame, anche l’esclusione da tutte le graduatorie di circolo o di istituto in cui si chieda l’inserimento e la decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui l’aspirante sia inserito.
Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l’irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000,n.445.
SI RICORDA CHE, tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione.
III Fascia ATA: norme su punteggio d’accesso e legge 68/99.