Dopo l’Ordinanza cautelare del 04.09.2015, resa in corso di causa, dal Tribunale di Taranto che ha dato il là al contenzioso sulle code del sostegno, anche altri Tribunali si sono pronunciati su tale questione, in ricorsi patrocinati dall’avv. Giuliano Giannini del Foro di Lecce.
Il Tribunale di Brindisi con svariate pronunce (del 27.10.2015, del 16.12.2015 e del 22.12.2015) ha dato ragione ad alcune docenti specializzate sul sostegno che hanno rivendicato la loro posizione a pettine nelle graduatorie pubblicate nell’estate 2015.
“L’elenco del sostegno è un elenco derivato dalla graduatoria dei posti ordinari, non sussistendo, nel’ordinamento vigente, una distinta categoria di insegnanti di sostegno, essendo questi insegnanti nominati a seguito di concorsi ordinari per l’accesso ai ruoli provinciali del personale docente, e assegnati a posti di sostegno secondo l’ordine di graduatoria appositamente redatta tra i candidati muniti del titolo di specializzazione. Sul piano normativo, dunque, non esiste una differenziazione tra insegnanti in posti di sostegno e insegnanti in cattedre curriculari: il docente di sostegno è un docente titolare della classe di concorso per la quale, una volta dichiarato idoneo, è stato immesso in ruolo, con il corollario che i due posti – di sostegno e di cattedra corrispondente – sono perfettamente fungibili, salvo ovviamente il possesso del titolo di specializzazione. Se dunque, non esiste una differenziazione né una classe di concorso autonoma, di sostegno, e, ancora, se l’insegnante di sostegno non appartiene ad una categoria distinta da quella dell’insegnante su cattedra curriculare, non è dato comprendere per quale ragione tale insegnante debba essere inserito nell’elenco di sostegno con un punteggio diverso da quello posseduto nella graduatoria su cattedra ordinaria, in base all’epoca di conseguimento del titolo di specializzazione ma in spregio al criterio del merito.”.
Anche il Tribunale di Napoli con Ordinanza del 01.02.2016 ha dato ragione a due docenti stabilendo che “i docenti in possesso del titolo di sostegno sono inseriti nei relativi elenchi secondo un ordine che tiene conto unicamente del punteggio acquisito nella graduatoria ad esaurimento in cui essi sono già inseriti. In sostanza il titolo abilitante costituisce il presupposto per l’inserimento in tali elenchi, ma non attribuisce alcun punteggio aggiuntivo in questi ultimi, neppure in ragione dell’anzianità di iscrizione negli stessi”.
Last but not least va evidenziata la Sentenza n. 125/2016 del Tribunale di Taranto (a cui si accompagna un’altra Ordinanza favorevole dello stesso Tribunale del 01.02.2016) con cui i giudici tarantini, definitivamente condannando il MIUR, rimarcano come la situazione delle docenti di sostegno inserite già nelle graduatorie di merito sia “diversa dalla situazione soggettiva di chi, invece, sulla base di altre disposizioni, non essendo ancora incluso in alcuna graduatoria, abbia, ad esempio, avanzato la domanda di inclusione nella fascia aggiuntiva alla III ai sensi dell’art. 14 comma 2-ter del d.l. n. 216/2011 convertito, con modificazioni, in legge 24 febbraio 2012, n. 14.”.
All’accoglimento dei ricorsi è seguita (e seguirà) la riscrittura delle graduatorie del sostegno con la conseguente nomina in ruolo dei docenti beneficiari di tale pronunce nella Provincia di appartenenza. Per essi, quindi, la possibilità di presentare domanda di mobilità provinciale.
Tali contenziosi sono nati per effetto della pessima legge n. 107/15 che ha costretto molte docenti specializzate sul sostegno e con punteggi elevatissimi a presentare il modello per essere nominate in fase b e che saranno costrette a dover migrare fuori provincia quando invece la giusta collocazione a pettine avrebbe garantito loro la nomina già in fase 0 e in fase A nella provincia di appartenenza.
A tanto si deve aggiungere l’assoluta incertezza (o la quasi certezza di non) di tornare nella propria provincia per effetto della mobilità che per i docenti in fase b sarà su scala nazionale e su ambiti territoriali non ancora definiti.