Graduatorie ATA, qualifica necessaria o no? Ecco alcuni chiarimenti per i candidati che partecipano a un concorso.
Il candidato che partecipa a un concorso, vantando un titolo superiore e assorbente a quello richiesto, può stare tranquillo: non verrà eliminato. E dovrà riconoscere tale merito a una vertenza promossa a Lecce sulle Graduatorie provinciali permanenti personale ATA.
A stabilire questo principio è stata, a Lecce, la sentenza n.5-2018 del 09 gennaio 2018 emessa dal Tribunale del Lavoro.
Come si legge nella sul sito DirittoScolastico.it,
“L’Ordinanza Ministeriale MIUR n. 21 del 23/2/2009, che ha indetto i concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’Area A e B del personale amministrativo, tecnico, ausiliario scolastico statale, laddove ha previsto all’art. 2, punto 2.3 lett. F, come titolo di studio, per l’ammissione al concorso dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente di addetto alle aziende agrarie, il diploma di qualifica professionale di operatore agroalimentare o agrituristico o agroindustriale, va interpretata, secondo un elementare criterio logico e di comune buon senso, prima ancora che in virtù del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione, come requisito minimo per l’accesso al concorso in parola, sicché a maggior ragione risulterà titolo idoneo un diploma professionale di livello superiore“. (Cfr Tribunale di Lecce, Sez. Lavoro N. 5 del 9/1/2018).”
Il principio affermato dal GdL di Lecce secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni di settore ha ovviamente portata generale e va applicato in tutti casi in cui il candidato ha dichiarato ai fini della partecipazione ad una procedura concorsuale un titolo superiore ed assorbente rispetto a quello richiesto per l’accesso.