Questione “reinserimento in GAE” dei docenti depennati per non aver fatto domanda di aggiornamento. Si comunica che il Consiglio di Stato con sentenza n. 365/2016 emessa dalla Sesta Sezione e pubblicata in data 29/01/2016, ha accolto l’appello proposto dall’avvocato amministrativista di Caserta, Pasquale Marotta, per conto di un gruppo di docenti erano stati depennati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento per non aver presentato domanda di aggiornamento.
Il TAR Lazio aveva dapprima concesso la sospensiva e disposto l’inserimento con riserva dei ricorrenti nelle GAE, poi, in sede di merito, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione.
I ricorrenti, tramite l’avv. Pasquale Marotta, hanno proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato che lo ha accolto con la sentenza n 365/2016, rimettendo la causa al TAR Lazio per il giudizio di merito.
La disciplina delle graduatorie permanenti comprende regole di diritto privato e regole di diritto pubblico, con conseguente necessità di stabilire come si riparte la giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo. La giurisprudenza amministrativa e ordinaria è concorde nel ritenere che la fase relativa all’inserimento, formazione e aggiornamento delle graduatorie non integra una fase amministrativa assimilabile ad una procedura concorsuale, in quanto vengono in rilievo soggetti che «sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della partecipazione a concorso» (Cons. Stato, ad. plen., 12 luglio 2011, n. 11 del 2011; Cass. civ., sez. un., 8 febbraio 2011, n. 3032). La giurisdizione, in relazione a tale tipologia di controversie, appartiene al giudice ordinario.
La questione controversa attiene alla giurisdizione in ordine agli atti regolamentari che definiscono le modalità generali di accesso alle graduatorie. Un primo orientamento ritiene che, in relazione a tali atti, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto gli stessi vengono in rilievo in via incidentale e pertanto possono essere disapplicati dallo stesso giudice ordinario (da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2015, n. 3413). Un secondo orientamento, recentemente sostenuto, ritiene, invece, che in questi casi la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, venendo in rilievo «la stessa regola ordinatoria posta a presidio dell’ingresso in graduatoria» (Cons. Stato, sez. VI, 30 novembre 2015, n. 5418; 12 marzo 2012, n. 1406; Id., 2 aprile 2012, n. 1953).
La ragione della preferenza per questa seconda tesi risiede nel fatto che oggetto di contestazione sono atti di macro-organizzazione. La pubblica amministrazione, infatti, con l’adozione dei provvedimenti in esame, a prescindere dalla loro natura di atti normativi o amministrativi generali, definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, determinando anche le dotazione organiche complessive. La giurisdizione compete, pertanto, al giudice amministrativo.