formazione (1)Il comma 124 della Legge 107 2015 non dovrebbe lasciare spazio a diverse interpretazioni. Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, dunque attività funzionale, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e’ obbligatoria, permanente e strutturale.

 

La formula “formazione in servizio” utilizzata anche in ambito accademico più che essere intesa come attività formativa da esplicare esclusivamente durante l’orario ordinario di servizio, come attività volta a sostenere ed incentivare lo sviluppo professionale docente, professionalizzando, dunque, tale figura. Si tratta quindi di una formula con la quale si vuole affermare il principio finalizzato a sostenere l’attività professionale docente, attraverso un processo formativo, che costituisce la base per il miglioramento, il perfezionamento, delle sue competenze in ordine agli indirizzi come individuati dalla legge.

 

Dal tenore della norma come sopra riportata si evince che:

 

1) Le attivita’ di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa;

 

2) e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80,

 

3) sulla base delle priorita’ nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

 

Dunque, perché la formazione in servizio obbligatoria per tutti i docenti di ruolo possa essere attuata è necessario provvedere all’adempimento pieno dei tre punti, non alternativi tra di loro, ma fondamentali, quali l’approvazione del PTOF, i piani di miglioramento come correlati al sistema Invalsi, ed il piano nazionale di formazione.

 

Pare evidente che si tratta di una formazione “blindata” con pochi margini di scelta da parte delle Istituzioni scolastiche, per quanto concerne la correlazione in particolar modo ai piani di miglioramento conseguenti al “sistema “ Invalsi.

 

Maggiore possibilità di scelta, invece, la si può evincere all’interno di quanto definito nel PTOF e nelle priorità che verranno definite dal piano nazionale di formazione. Tale formazione, per come normata dalla Legge, sembra essere in contrasto e dunque prevalente rispetto a quella normata nel CCNL scuola, mi riferisco all’articolo 63 del CCNL scuola.

 

Ed essendo concepita come attività funzionale, con una lettura incrociata dell’articolo 29 del CCNL scuola pare non emergere un limite orariocomplessivo e quantitativo, poiché le note 40 ore più 40 non riguardavano la formazione. Così come pare desumersi che questa, visto quanto normato dal citato comma 124, debba svolgersi anche durante l’ordinario orario di lavoro, in via analogica, dunque, come dovrebbe accadere nel caso della formazione per la sicurezza sul lavoro, in orario di servizio, ed in ogni caso, qualora abbia luogo oltre l’orario di servizio, questa andrà considerata, ovviamente, come attività lavorativa.

 

Discorso diverso è l’articolo 64 del CCNL scuola. Poiché questo norma una fattispecie autonoma rispetto all’articolo 63 ed articolo 29, trattandosi, in quel caso, non dell’obbligo di formazione e aggiornamento, ma del diritto alla formazione ed aggiornamento con il monte orario relativo ai permessi come ivi definito.

 

Non è da escludere che la formazione in servizio dei docenti, come poi verrà organizzata dalla singola Istituzione Scolastica, possa riguardare non tutti i docenti della singola Istituzione Scolastica in via generalizzata, ma solo alcuni docenti della stessa.

 

Sicuramente saranno coinvolti i docenti interessati dalle materie delle prove Invalsi e/o i docenti, che, in base alla valutazione come effettuata dal nucleo, dovranno essere soggetti attivi od i destinatari del piano di miglioramento. Sicuramente saranno coinvolti i docenti che in base al piano del PTOF, in armonia con le priorità del piano triennale di formazione, dovranno garantire gli scopi primari del Pianno dell’offerta formativa triennale della scuola.

 

E’ difficile immaginare che possa essere estesa a tutti i docenti di tutte le scuole, in via generalizzata, perché la cifra come stanziata, pari a 40 milioni di euro, non potrà essere in grado di soddisfare tale eventualità. E’ probabile che il modello che si seguirà sarà quello come previsto per la formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità.

 

In questo caso gli Uffici Scolastici Regionali, nel rispetto dei principi di efficienza e trasparenza, selezioneranno, mediante avviso Pubblico regionale, scuole-polo operanti a livello provinciale in modo da rispondere al fabbisogno territoriale di formazione di almeno un docente per ogni istituzione scolastica (ove possibile due, nei casi di un numero di docenti di sostegno in servizio superiore ad otto).

 

A ciascuna scuola polo verrà erogata una cifra pari a € 7.000 (settemila/OO) per la realizzazione di due percorsi formativi, della durata di 50 ore ciascuno(tradotte in due unità formative), anche con momenti formativi comuni, limitatamente alle lezioni frontali. Ad ogni percorso formativo potrà partecipare un numero di corsisti non superiore a 45. E’ possibile realizzare moduli differenziati, tenuto conto delle diverse dimensioni territoriali e nel rispetto del modello formativo delineato. L’iniziativa si pone l’obiettivo di raggiungere circa 10.000 docenti sul territorio nazionale, si qualifica come azione formativa di 2° livello (quindi rivolta a docenti che già svolgono o intendono svolgere funzioni di coordinamento) e si caratterizza per il forte collegamento con obiettivi di miglioramento delle pratiche organizzative e didattiche inclusive di ogni istituto scolastico.dei docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità.