contratto, mobilita docenti e ataAppena firmato il contratto sulla mobilità e congiuntamente l’accordo sulla chiamata diretta dei docenti. I sindacati sono riusciti ad ottenere che a decidere i criteri per la chiamata diretta sia il Collegio dei docenti con una delibera.


 

“Con questo accordo – scrive la UIL – si limita la discrezionalità del Dirigente Scolastico che dovrà attenersi alla delibera del collegio docenti. Limitato al minimo il numero dei requisiti.”

 

Firmato il contratto sulla mobilità, le domande docenti dal 13 aprile al 6 maggio. ATA dal 4 maggio al 24 maggio.

 

La firma era tutt’altro che scontata, sebbene le rassicurazioni in data odierna da parte dei sindacati, a causa del contrasto relativo alla chiamata diretta.

 

Diverse le novità e le deroghe alla legge n. 107/2015 presenti nel Contratto. Facciamo una breve sintesi dei punti principali del contratto:

 

– deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di titolarità e nella scuola in cui si è ricevuto l’incarico triennale, per cui tutti i docenti, compresi i neo assunti (assunti cioè il 01/09/2016), potranno presentare domanda di mobilità sia provinciale che interprovinciale;

 

– domanda unica sia per il trasferimento provinciale che interprovinciale (restano distinte le domande per i passaggi di cattedra/ruolo, tante domande quanti sono i passaggi richiesti);

 

– scomparsa fase comunale, per cui la mobilità prevederà solo la fase provinciale e interprovinciale;

 

– non esprimibilità di comuni e distretti;

 

– richiesta, tra le preferenze, non solo di ambiti territoriali ma anche di scuole: 5 scuole al massimo e 10 ambiti;

 

– impossibilità, per i docenti titolari di ambito con incarico triennale, di esprimere l’ambito di titolarità e la scuola in cui si ha l’incarico triennale;

 

– titolarità su scuola per chi ottiene il trasferimento in una delle istituzioni scolastiche espresse nel modulo-domanda;

 

– equiparazione, nelle sole domande di mobilità, del servizio pre-ruolo o svolto in altro ruolo al servizio nel ruolo di appartenenza;

 

– organico unico per gli istituti comprensivi comprendenti più plessi anche di comuni diversi e per gli istituti di istruzione superiore con più indirizzi e sedi (ciò vuol dire che nella domanda si potrà indicare non più il codice dei plessi o indirizzi ma il codice della sede di organico; sarà poi il dirigente scolastico ad assegnare i docenti ai plessi in base ai criteri stabiliti dalla contrattazione d’Istituto);

 

– le aliquote destinate alle mobilità territoriale interprovinciale, a quella professionale e alle immissioni in ruolo: ai trasferimenti interprovinciali andrà il 30% dei posti disponibili dopo i trasferimenti provinciali; ai passaggi di cattedra e di ruolo il 10%;  alle immissioni in ruolo il 60% dei posti liberi dopo i trasferimenti provinciali.