fine-stato-emergenza-covid-scuolaUna sintesi delle disposizioni contenute nell’ultimo Decreto Legge: ecco cosa cambia per la Scuola dopo la fine dello Stato di Emergenza per il Covid-19.


Ecco un riepilogo dei contenuti del provvedimento con particolare riferimento alle disposizioni che a decorrere dal 1° aprile 2022, impattano direttamente o indirettamente sulle istituzioni e nelle scuole del sistema educativo, scolastico e formativo.

Si tratta di un primo passo importante verso la convivenza con il virus e il reale passaggio da pandemia a endemia, anche nei dati sulla mortalità, ancora troppo alti.

Fine Stato di Emergenza Covid-19: cosa cambia per la Scuola?

Il decreto legge con le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in vista della cessazione dello stato di emergenza a partire dal prossimo primo di aprile.

Il decreto contiene anche misure che riguardano la scuola e fanno seguito a quelle già inserite nel cosiddetto “decreto Ucraina”, pubblicato in GU il 21 marzo, dove era stata prevista la proroga dell’organico per l’emergenza (sia Ata che docenti) fino alla fine delle lezioni.

Sempre nel decreto dello scorso 21 marzo sono state anche stanziate ulteriori risorse, pari a 30 milioni di euro, per la gestione dell’emergenza a scuola.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Permane fino al 30 aprile 2022 l’obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2, tra gli altri casi indicati, anche sui mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

Graduale eliminazione del green pass base

Alla data del 30 aprile 2022 cessa la prescrizione delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo così come per altri servizi e attività, tra cui anche la partecipazione ai concorsi pubblici.

Obblighi vaccinali

L’obbligo vaccinale, da adempiersi con la somministrazione della terza dose di richiamo, si applica fino al 15 giugno 2022 per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, oltre che per il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

Permane la possibilità di esenzione o di differimento in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore.

Sono confermate le precedenti modalità di controllo, per cui i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni assicurano il rispetto della norma verificando l’adempimento dell’obbligo vaccinale e invitano gli interessati a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni invitano l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione, accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato.

Gestione dei casi di positività

Scuole dell’infanziaServizi educativi per l’infanzia

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

La didattica digitale integrata

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Le risorse per l’emergenza

Con il decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo, sono stati previsti 30 milioni da destinare alle scuole per proseguire con l’acquisto di mascherine e materiale per l’igiene, materiali di consumo legati all’emergenza.

L’organico per l’emergenza

L’organico viene prorogato, in base al decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo 2022, fino alla fine delle lezioni, ovvero non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia statali nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022.

Il testo completo del Decreto

A questo link il testo completo del Decreto.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it