calendario-ferie1La complessa situazione della monetizzazione delle ferie per i supplenti. In questi giorni infatti, ancora una volta, i Dirigenti Scolastici richiedono ai docenti di produrre domanda di ferie per il periodo di sospensione delle lezioni durante le festività natalizie. È una non corretta interpretazione della normativa, che viene riepilogata.


La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) e la nota del 4 settembre 2013 prot. N. 72696 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sono al momento i riferimenti per le scuole inerenti la “non monetizzazione” delle ferie maturate e non godute per il personale docente con contratto per supplenza breve o fino al 30/6.

 

PREMESSA

 

L’art. 1 comma 54 della la legge sopra citata ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6-31/8) i periodi fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

 

In particolare, ai docenti supplenti con contratto per supplenza breve o fino al 30/6 sono state disapplicate la facoltà di non fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni e tutte le norme che consentivano conseguentemente al detto personale di “monetizzare” le stesse.

 

La monetizzazione delle ferie per tale personale avviene limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. In realtà per il personale a tempo determinato era già possibile fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni. Quindi da questo punto di vista nulla è mutato. Ai sensi dell’art. 19 comma 1 e comma 2 terzo periodo del CCNL/2007, infatti, il personale docente a tempo determinato fruisce delle ferie alle medesime condizioni del personale a tempo indeterminato, salva la possibilità di fruirle anche nei periodi di sospensione delle lezioni, sebbene non possa essere obbligato a fruirle in detto periodo.

 

COSA È CAMBIATO?

 

Il docente con contratto per supplenza breve o al 30/6 prima dell’entrata in vigore della legge poteva sì fruire dei periodi di ferie durante le vacanze di Pasqua o Natale o in altri periodi in cui le lezioni erano sospese, ma dal momento che non poteva essere obbligato a farlo tali ferie non fruite erano alla fine del contratto “monetizzate” (proprio perché non fruite). Con l’entrata in vigore della legge, invece, le ferie dei docenti con contratti per supplenza breve o fino al 30/6 saranno monetizzate nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.

 

E qui è utile una precisazione: le ferie continuano come in precedenza a non poter essere imposte unilateralmente dal Dirigente e quindi non possono essere in nessun caso disposte d’ufficio, ma dal momento che la legge parla di “giorni […] in cui è consentito al personale […] fruire delle ferie” e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite, si capisce bene che a nulla rileva dunque, ai fini della “monetizzazione” se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie, bensì si dovrà tener unicamente conto della mera astratta facoltà di fruirle. In poche parole, se il docente durante la sospensione delle lezioni in cui è possibile fruire delle ferie di fatto non richiede di fruirle ma potrebbe, comunque ai fini della monetizzazione tali giorni saranno sottratti al monte ferie spettantegli.

 

La scuola quindi, solo alla fine del contratto del docente, dovrà fare una mera sottrazione tra i periodi di sospensione delle lezioni e il totale delle ferie spettanti (togliendo ovviamente quelle eventualmente già fruite). Ho voluto evidenziare “solo alla fine del contratto” perché va impugnata qualsiasi decisione del Dirigente (esempio circolare in cui chiede ai docenti di produrre domanda di ferie durante le vacanze di Natale) derivante da attribuzione di ferie d’ufficio e quindi non esplicitamente richieste dal docente.

 

COSA SI INTENDE PER PERIODO DI “SOSPENSIONE DELLE LEZIONI”

 

Al fine di capire la portata della legge e le novità introdotte è utile chiarire la differenza tra “termine delle attività didattiche” e periodo di “sospensione delle lezioni”. Il primo termine riguarda l’arco temporale che va dal 1° luglio al 31 agosto di ogni scolastico. Il secondo riguarda invece tutti quei giorni in cui sostanzialmente la scuola è aperta ma non ci sono lezioni:

 

 

  1. dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;
  2. Vacanze natalizie e pasquali;
  3. L’eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
  4. Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giungo esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento (es. collegi dei docenti).

 

 

Non possono essere considerati invece come giorni da sottrarre al totale delle ferie spettanti tutti i giorni di chiusura della scuola (anche quelli disposti dal Consiglio di Istituto) compresi ovviamente i festivi. Questo perché la legge e la circolare della FP parlano espressamente di giorni di “sospensione delle lezioni” e non di giorni di “chiusura” della scuola. Bisogna quindi fare attenzione a questa differenza per non commettere errori. Non è infatti un caso che la circolare della FP faccia degli esempi riferendosi ai giorni di sospensione delle lezioni che sono ben altra cosa dai giorni in cui la scuola, a qualunque titolo, è risultata “chiusa”.

 

COME SI CALCOLA IL NUMERO DEI GIORNI DI FERIE SPETTANTI AD UN SUPPLENTE

 

Il riferimento normativo per calcolare il numero di ferie spettanti al personale a tempo determinato è l’art. 19/2 del CCNL 29.11.2007 il quale recita: “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”. Pertanto è indispensabile effettuare la proporzione: 360 : 30/32 = n° dei giorni di servizio : x

 

Se per esempio il docente fino al terzo anno di servizio ha prestato 82 giorni di supplenza, ha diritto a 7 giorni di ferie (x = 30 per 82 diviso 360).

 

Si ricorda che le ferie spettanti devono essere calcolate non in base all’orario di servizio settimanale (che può essere anche uno spezzone orario) ma solo in riferimento al totale dei giorni inclusi nel contratto (sono ovviamente esclusi eventuali giorni non retribuiti es. permessi per motivi personali, aspettativa per famiglia ecc.).

 

GIORNI DAL TERMINE DELLE LEZIONI AL 30 GIUGNO

 

Tali giorni, come detto, rientrano tra quelli di sospensione delle lezioni e quindi andranno sottratti al monte ferie spettanti. Non possono però essere considerati tutti quei giorni in cui il docente è in servizio a scuola per gli scrutini, consegna documenti valutativi, esami o qualsiasi altro impegno calendarizzato dal Piano delle Attività. Per il periodo degli esami è utile chiarire quanto segue:
il periodo degli esami deve essere ritenuto interamente come servizio, indipendentemente da quali giorni il docente sia o meno impegnato.

 

Questo perché la commissione d’esame è un collegio perfetto e nei giorni in cui il docente non è impegnato in un turno di vigilanza o nei colloqui o nella correzione collegiale deve comunque essere ritenuto in servizio.

 

DOCENTE ASSENTE DURANTE I PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI A DIVERSO TITOLO: MALATTIA, GRAVE PATOLOGIA, MATERNITÀ ECC.

 

Il Dipartimento della funzione pubblica ha chiarito, con nota dell’8/10/2012, che non rientrano nel divieto posto dal decreto legge n. 95 del 2012 i casi di cessazione dal servizio in cui l’impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio di maternità.

 

Pertanto, nei casi dei docenti, se durante la sospensione delle lezioni ovvero nel periodo in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie è collocato in un particolare status che gli impedirebbe comunque di fruire delle stesse (il caso più comune è la docente in congedo di maternità o assente per malattia o grave patologia), i giorni di ferie non fruite andranno monetizzati o comunque non sottratti ai giorni di ferie spettanti.

 

A mo’ di esempio quindi, se un docente a tempo determinato è stato assente per malattia o congedo per maternità in un periodo che comprende i giorni sospensione delle lezioni (es. congedo di maternità da novembre a gennaio), il periodo delle vacanze di Natale non potrà essere sottratto al monte ferie spettante alla docente.

 

DOCENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO O FINO AL 31/8

 

Ciò che finora abbiamo detto ovvero l’operazione di sottrarre ai giorni di ferie spettanti i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale è prevista per il solo personale a tempo determinato per supplenza temporanea o fino al 30/6. Ciò non riguarda il personale assunto fino al 31/8 o a tempo indeterminato in normale servizio.

 

Cosa allora è cambiato per tale personale nella fruizione delle ferie?

 

In sostanza il periodo nel quale può fruire delle giornate di ferie: mentre ai sensi dell’art. 13 del CCNL/2007 si poteva fruire delle ferie solo dopo il termine delle attività didattiche (nei mesi quindi di luglio e agosto), ora invece il periodo è esteso a tutti i periodi di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale, Pasqua ecc.). In questi ultimi periodi è una mera libera scelta del dipendente, altrimenti, comunemente, il docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle attività (luglio e agosto).

 

Infatti, anche per tale personale non è possibile che le ferie siano attribuite d’ufficio o che per ogni periodo di sospensione delle lezioni il dipendente è obbligato a fruirne. Anche in questo caso è sempre il dipendente che deve inoltrare la richiesta di fruizione di ferie.

 

Pertanto, se il docente assunto a tempo indeterminato o assunto al 31/8 non ha voluto fruire delle ferie durante la sospensione delle lezioni, dovrà richiederle nei mesi di luglio ed agosto. In poche parole tale personale, al pari di quello assunto a tempo determinato, ha “facoltà” di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni con la differenza che non gli potrà essere effettuata nessuna sottrazione del monte ferie spettantegli e soprattutto non gli può essere imposta nessuna fruizione delle ferie.

 

Qualunque circolare che per tale personale prevederà il collocamento in ferie d’ufficio durante i giorni di sospensione delle lezioni o durante i giorni di chiusura della scuola (es. se la scuola è chiusa durante la settimana di ferragosto) dovrà essere dichiarata illegittima.