MIUR - -Il Dirigente dell’Ufficio VII Contenzioso invia ai Dirigenti degli Uffici Scolastici regionali una nota con le indicazioni relative alle richieste di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento del personale in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02.

 

Il Miur risponde ai quesiti degli Uffici Scolastici in relazione a richieste di inserimento in graduatoria ad esaurimento inoltrate da docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro a.s. 2001/02, per effetto dell’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1089 dell’11 marzo 2015 e con sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015.

 

La suddetta pronuncia – scrive il Miur – così come chiarito dall’Avvocatura generale dello Stato esplica i suoi effetti solamente nei confronti dei soggetti appellanti.

 

Viceversa, rispetto ai ricorrenti in primo grado che non abbiano impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 7858 del 21 luglio 2014, quest’ultima deve ritenersi passata in giudicato.

 

In linea con tale orientamento, deve ritenersi che debbano essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento i destinatari di sentenze che abbiano definito, nel merito, la controversia in senso favorevole ai ricorrenti.

 

Diversamente, si ritiene che nelle graduatorie ad esaurimento debbano essere inseriti con riserva i diretti destinatari di ordinanze cautelari favorevoli, con esclusione di coloro che, pur trovandosi nella medesima posizione giuridica, abbiano tuttavia prestato acquiescenza al decreto ministeriale non invocando alcuna tutela giurisdizionale.

 

Eventuali ulteriori indicazioni operative in merito all’esecuzione dei predetti provvedimenti veranno fornite dall’Ufficio III della Direzione Generale del Miur.