esami-maturita-2018-regole-prova-oraleEsame maturità 2018: quali regole per la prova orale? Alle tre prove scritte previste per l’Esame di Stato segue la prova orale che coinvolge tutti i candidati a prescindere dai risultati conseguiti nelle prove scritte.


La calendarizzazione del colloquio d’esame per ciascuna classe viene stabilita durante la riunione plenaria, fissata dall’OM n.350/2018 per il giorno 18 giugno alle h 8,30, o in una riunione successiva appositamente convocata. In questa riunione le commissioni definiscono la data di inizio dei colloqui per ciascuna classe e, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due classi e, all’interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni ed interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica.

 

Viene, inoltre,  definita la data di pubblicazione dei risultati, che deve essere unica per le due classi. Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari interni concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe.

 

Come chiarisce l’Ordinanza ministeriale nell’art. 14, il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere di norma superiore a cinque.

 

Prima dell’inizio dei colloqui, in prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione preliminare la commissione completa l’esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati.

 

La commissione, inoltre, ai fini di una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il colloquio, esamina i lavori presentati dai candidati e finalizzati all’avvio del colloquio. Il Presidente nel giorno della prima prova scritta invita i candidati, indicando anche il termine e le modalità stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio.

 

I candidati dovranno specificare:

 

a) titolo dell’argomento;
b) esperienza di ricerca o di progetto;
c) esperienza di alternanza scuola-lavoro, stage o tirocinio.

Il Presidente della commissione deve dare notizia del diario dei colloqui mediante affissione all’albo dell’istituto sede di esame.

 

La finalità del colloquio con relative regole e criteri da seguire, vengono esplicitati nell’art.21 della succitata Ordinanza ministeriale dove si sottolinea che il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite, di collegarle nell’argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Esso si svolge su temi di interesse multidisciplinare, attinenti alle Indicazioni Nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso

 

Il colloquio si svolge in un’unica soluzione temporale, alla presenza dell’intera commissione. Non possono sostenere il colloquio più candidati contemporaneamente.

L’Ordinanza ministeriale prevede precise regole per la conduzione del colloquio d’esame, regole alle quali la commissione d’esame deve attenersi scrupolosamente.

 

Il colloquio ha inizio con un argomento disciplinare o pluridisciplinare, scelto dal candidato, anche riferito ad attività o esperienze attuate durante l’ultimo anno del corso di studi.

 

Preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che deve vertere su argomenti di interesse multidisciplinare e con riferimento costante e rigoroso al lavoro didattico realizzato nella classe durante l’ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali,
approfondendole.

 

Ẻ obbligatorio, inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

Per quanto concerne l’accertamento delle conoscenze, abilità e competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio potrà accertarle anche in lingua straniera qualora il relativo docente venga a far parte della commissione di esame in qualità di membro interno.

 

La commissione deve curare l’equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio. Si precisa che i commissari, sia interni che esterni, allo scopo di favorire il coinvolgimento nel colloquio del maggior numero possibile delle discipline comprese nel piano degli studi dell’ultimo anno di corso, conducono l’esame in tutte le materie per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente.

 

La commissione d’esame dispone di 30 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 20.

La commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio viene attribuito dall’intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti in sede di riunione preliminare.

 

Dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna classe, come stabilisce l’art.14 comma 8  dell’Ordinanza ministeriale,  iniziano le operazioni relative alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti.