scuola-6402Già note al SIDI (e quindi attraverso le segreterie scolastiche) le commissioni degli esami di Stato 2015. Venerdì 5 i risultati pubblicati anche sul sito Miur. Ma i primi risultati ci consegnano una scelta, da parte del Miur spiegabile solo in nome di quel risparmio che il Miur avrebbe voluto conseguire trasformando le commissioni in “solo interne”.

 

Molti docenti ci comunicano infatti di aver ricevuto nomina sullo stesso comune di residenza o servizio (e questo è possibile), ma addirittura anche nello stesso distretto scolastico (e qui il Miur ha esagerato).

 

La scheda di partecipazione agli Esami di Stato (mod. ES1), compilata in inverno dai docenti, prevedeva che “In ogni caso si ricorda che non possono essere disposte nomine nel distretto che comprende la/e propria/e scuola/e di servizio, se non nel trattamento d’ufficio e nelle condizioni precisate al par. 2.3 della C.M. “Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2014/2015” e la circolare n. 5 del 26 febbraio 2015 che afferma “Si precisa che le sedi richieste possono essere i distretti scolastici (ad esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola in cui si presta servizio” e ” Gli aspiranti presidenti o commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d’esame operanti: […] in altre scuole del medesimo distretto scolastico”.

 

Tale nomina può avvenire, come specificato, solo nel trattamento d’ufficio (si è reso necessario con tale statistica evidenza proprio quest’anno?) e purchè comunque non si nomini

 

 

  • nella scuola di servizio, comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;

 

  • nelle scuole di completamento dell’orario;

 

  • in scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti l’anno in corso;

 

  • nella stessa scuola ove abbiano prestato servizio, in commissione d’esame, in qualità di presidente o di commissario, consecutivamente nei due anni precedenti l’anno in corso;

 

  • nelle commissioni di esame operanti al di fuori della provincia di residenza o di servizio (quest’ultimo caso però, in fase estrema, esiste).

 

 

Che non ci fosse ampio margine per sperare una nomina in sede lontana, e quindi meglio remunerata, era già chiaro quando nella circolare si leggeva

 

Le nomine, tenendo presenti le preclusioni previste, sono disposte […] nel seguente ordine:

 

 

1. a domanda, sulle sedi d’esame comprese nel comune di servizio e/o residenza, nell’ordine in cui sono state indicate tra le preferenze;
2. d’ufficio, sulle sedi d’esame relative al comune di servizio e/o residenza;
3. a domanda, sulle sedi d’esame comprese nella provincia di servizio e/o residenza, nell’ordine in cui sono state indicate tra le preferenze;
4. d’ufficio, sulle rimanenti sedi d’esame comprese nella provincia a cui appartiene il comune di residenza o di servizio, secondo l’opzione di maggior gradimento espressa dall’aspirante. In assenza dell’opzione, si opererà sulla provincia di servizio. Le sedi saranno esaminate seguendo le tabelle di viciniorità tra comuni della stessa provincia.

 

Esaurite le fasi territoriali relative agli ambiti sia comunale che provinciale, qualora non sia possibile – in base alle disposizioni sopraindicate – individuare i commissari di tutte le commissioni di esame, si provvede, nel pubblico interesse, al fine esclusivo di garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato, nello stesso ambito distrettuale, come meglio specificato a proposito della nomina dei presidenti.

 

Quindi la nomina nello stesso comune di servizio o di residenza è possibile, purchè non venga a coincidere con lo stesso distretto della scuola. Tale coincidenza è ammessa solo in fase estrema, che naturalmente l’Ufficio Scolastico deve essere in grado di dimostrare.

 

Inutile che la nomina “sotto casa” ingenera tutta una serie di problematiche che sfuggono alla normativa: possibilità più alta di trovarsi ad esaminare figli di amici o conoscenti o ai quali siano state impartite lezioni private (in questo caso bisognerà dichiararlo).

 

Dobbiamo quindi ipotizzare, dal numero di segnalazioni, che il Miur quest’anno si sia trovato in tale circostanza per un numero elevato di insegnanti.

 

Individuato l’errore da parte del sistema informatico è possibile richiedere la modifica della nomina, ma – attenzione – questo potrebbe comportare anche il rischio che potrebbe non essere disponibile un incarico sostitutivo.