edilizia-scolastica-decreto-mutui-beiEdilizia scolastica. Pubblicato decreto MUTUI BEI 2018/2020: sono circa 900 gli interventi finanziati.


È stato pubblicato sul sito del Miur il decreto interministeriale 1 febbraio 2019, n. 87.

Con il quale le Regioni sono autorizzate a stipulare mutui per un importo totale, una volta tolti gli interessi del mutuo, di circa 1.550 euro, con i quali potranno essere finanziati quasi 900 interventi di nuova costruzione e/o di messa a norma antisismica di edifici scolastici destinati alle scuole statali di ogni ordine e grado, inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale.

Edilizia scolastica, pubblicato decreto MUTUI BEI 2018/2020

Al decreto è allegato l’elenco degli interventi finanziati suddivisi per Regione con indicati gli enti beneficiari, le scuole ospitate nell’edificio oggetto d’intervento e l’importo del contributo assegnato.

Con lo stesso decreto gli enti locali, individuati nell’elenco degli interventi, sono autorizzati all’avvio delle procedure di gara e/o alla stipula dei contratti di appalto. Tali procedure dovranno giungere alla proposta di aggiudicazione entro il termine di 180 giorni, in caso di progettazione esecutiva, e di 365 giorni, in caso di studio di fattibilità e/o progettazione definitiva, decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, prevista nei prossimi giorni.

Entro 30 giorni dalla stipula del contratto di mutuo, l’Istituto finanziatore deve notificare al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e al Ministero dell’economia e delle finanze copia conforme dei contratti di mutuo perfezionati.

Nel contratto di mutuo stipulato con l’Istituto finanziatore deve essere inserita apposita clausola che prevede l’obbligo a carico dello stesso di comunicare, al massimo entro 30 giorni dalla stipula, al Ministero dell’economia e delle finanze, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all’ISTAT e alla Banca d’Italia, l’avvenuto perfezionamento dell’operazione finanziaria.

Con indicazione delle informazioni di cui al prospetto allegato alla circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 24 maggio 2010, n. 2276, tenuto conto della tipologia dell’operazione finanziaria perfezionata.