Ecco la sintesi degli interventi introdotti dal DPCM 2 Marzo 2021 per il comparto Scuola a cura della FLC CGIL.
Il 6 marzo 2021 infatti entrerà in vigore l’ultimo decreto del presidente del consiglio dei ministri (dpcm) del 2 marzo 2021.
Si tratta del primo che porta la firma del nuovo presidente del consiglio Draghi e il ventiquattresimo dpcm dal 23 febbraio 2020, che prevede specifiche restrizioni finalizzate a ridurre l’impatto della pandemia in corso ormai da mesi nel nostro Paese come in gran parte del mondo.
Le Regioni sono classificate in quattro aree corrispondenti a differenti livelli di criticità.
Alla data del 4 marzo 2021, in base alle varie Ordinanze del Ministro della Salute, le Regioni sono classificate nelle seguenti aree:
- bianca: Sardegna
- gialla: Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto
- arancione: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta
- rossa: Basilicata, Molise
L’appartenenza a ciascuna categoria di rischio comporta l’applicazione di specifiche disposizioni e restrizioni inserite nel dpcm.
DPCM 2 Marzo 2021: le novità per la Scuola
La classificazione di ciascuna Regione potrà essere suscettibile a cambiamenti nel corso dell’evoluzione della curva epidemica. Questo in base a coefficienti determinati dalla combinazione dei diversi parametri a seguito del monitoraggio periodico effettuato congiuntamente
- dall’Istituto Superiore di Sanità
- dal Ministero della Salute
- e dai rappresentanti delle Regioni e condiviso con il Comitato tecnico scientifico.
Aree gialla e arancione
- l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza. Con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Sono esentati da tale obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
- le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica. In modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza. È comunque possibile svolgere attività in presenza
- qualora sia necessario l’uso di laboratori
- in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Secondo quanto previsto dalle Linee guida sulla didattica digitale (DM 89/20) e dall’ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi (OM 134/20). E così garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
- al fine di mantenere il distanziamento sociale, è esclusa qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Fatta eccezione per tutte le attività mirate all’apprendimento, al recupero della socialità, comunque nel rispetto delle norme di sicurezza
- le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado continuano ad essere svolte solo con modalità a distanza
- il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, qualora non completato, avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.
- sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
- le attività di tirocinio relative ai percorsi di formazione iniziale dei docenti di cui al DM 249/10, possono svolgersi solo nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti
- Le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) possono svolgersi solo nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti
Ulteriori provvedimenti
I Presidenti delle regioni o province autonome possono disporre la sospensione delle attività dei servizi educativi dell’infanzia e stabilire che le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgano esclusivamente con modalità a distanza
- nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave
- in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti
- in tutte le aree regionali o provinciali in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.
Commento
Prendiamo atto che le soluzioni adottate in avvio e nel corso dell’anno scolastico sono del tutto insufficienti e inadeguate alla ripresa delle attività in presenza. Occorre pertanto ricorrere ancora e in larga misura alla DaD.
Per quanto riguarda le deroghe previste per gli alunni con disabilità, a cui viene garantita sempre la frequenza scolastica, occorre salvaguardare il principio di inclusione attraverso progetti e attività che coinvolgano gruppi di coetanei, evitando soluzioni che possano determinare isolamento ed esclusione.
Riguardo ai PCTO, in considerazione della tutela della sicurezza delle nostre studentesse e dei nostri studenti, che in questa fase sembrano essere ancora più esposti al contagio, la FLC CGIL ritiene che si tratti di un obbligo formale pericoloso e inutile, soprattutto perché l’ordinanza ministeriale relativa agli esami di Stato nel secondo grado di istruzione di prossima emanazione, non prevede come requisito d’accesso lo svolgimento delle attività previste dai PCTO.
Area rossa
Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
È possibile svolgere attività in presenza
- qualora sia necessario l’uso di laboratori
- in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dalle Linee guida sulla didattica digitale (DM 89/20) e dall’ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi (OM 134/20), garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
Commento
Di fronte a una nuova recrudescenza dell’epidemia, in una fase in cui, a causa delle varianti, il contagio sembra avere maggiore diffusione anche tra i bambini e gli adolescenti, è inevitabile, in assenza delle misure preventive da noi proposte e auspicate fin dalla scorsa primavera, la sospensione delle attività in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e nei servizi educativi. Si tratta di una soluzione dolorosa, conseguenza di inadempienze e ritardi che hanno contraddistinto l’azione dell’amministrazione a livello nazionale, regionale, territoriale.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it