scuola urlo docentiCosa fare nel caso di docenti che urlano contro colleghi? Cosa deve fare il dirigente? Quali responsabilità?


 

Toni accessi in ambito scolastico

 

Docenti che aggrediscono e urlano contro i colleghi, davanti agli alunni, ad altri colleghi, ai genitori degli alunni, durante le riunioni dei consigli di classe, in presenza o in assenza del dirigente scolastico, per motivi inerenti le attività didattiche o il comportamento degli alunni, perché i punti di vista sostenuti sono diversi e si risponde così arbitrariamente alla controparte, con una reazione che è spropositata rispetto ai fatti discussi.

 

La casistica è davvero variegata ed intrigante per le molteplici sfaccettature che nella maggior parte dei casi danno luogo a situazione difficili da gestire, a volte anche per chi è solo presente in qualità di testimone ed assiste attonito alla scena del docente aggressore, per il docente stesso destinatario delle urla e dei toni accessi del collega che ne è vittima incredulo. Il profilo che si genera è quello del danno all’immagine e al decoro della stessa istituzione, con le conseguenze previste per ogni caso che richiederà di essere analizzato e valutato in modo scrupoloso dal dirigente scolastico, figura che nella scuola ha il compito di gestire tali eventi e di porre fine a simili condotte, arginando soprattutto la possibilità che essi abbiano a ripetersi.

 

Se l’aggressione è solo nei toni, senza offese

 

Nello specifico stiamo parlando di docenti che aggrediscono e urlano, che utilizzano un tono di voce sostenuto nel colloquiare, che additano i colleghi con fare intimidatorio e che assumono un atteggiamento del tutto inaccettabile all’interno di una Pubblica Amministrazione.

 

In questo caso, diciamo pure, che il pericolo maggiore si corre quando si è recidivi a tale comportamento, quando il contegno inappropriato è reiterato e la reazione oltre ad apparire inconveniente non trova una ragionevole giustificazione.

 

Anche se non si è in presenza di offese, il dirigente scolastico ha sicuramente l’obbligo di intervenire e di richiamare il docente che aggredisce ed esterna un atteggiamento scorretto nei confronti di un collega; in primis se il fatto accade quando entrambi i docenti stanno esercitando un pubblico servizio: in classe, durante le riunioni collegiali o tra colleghi nei consigli di classe, alla presenza dei genitori.

 

Ad esempio, pur essendo ammesso il diritto di critica, contrastare l’operato di un collega, le sue opinioni, il contributo che egli apporta sugli argomenti oggetto di discussione nel corso di una riunione di classe, negando la valenza positiva delle sue affermazioni, utilizzando un tono acceso, dai tratti palesemente inconsueti, può determinare, a seconda dei casi che vanno esaminati singolarmente, un pregiudizio al decoro e alla reputazione della persona che in tale occasione, può vedere, compromessa, in seno all’ambiente in cui agisce abitualmente, la sua immagine. Si ribadisce che la cosa si complica se il soggetto vittima dell’aggressione è un pubblico ufficiale che sta esercitando le sue funzioni, alla presenza di altre persone, le modalità espressive esternate dall’aggressore attraverso un tono di voce animoso possono tramutarsi in un’offesa alla dignità della persona e venire ad incidere negativamente sul ruolo pubblico rivestito in quel dato momento. In specie se i modi del dissentire rasentano la maleducazione e l’inurbanità. Se poi le parti interessate sono dei docenti ci troviamo di fronte a pubblici ufficiali, il docente agente dell’aggressione potrebbe venire così a realizzare un atto illecito avverso un altro pubblico ufficiale, ponendo in essere una condotta eccedente i limiti delle funzioni attribuite, il comportamento scorretto, inusuale, palesemente incivile, alla presenza di altre persone, viene a ledere i principi stessi dell’azione amministrativa.

 

Oltraggio a pubblico ufficiale

 

La Legge n.94 del 15 luglio 2009 che ha reintrodotto il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, art.341 bis c.p., dopo l’abrogazione dell’articolo 341 avvenuta con la Legge n.205 del 1999, ha previsto la presenza di diversi elementi che devono sussistere affinché la condotta sia punibile; l’offesa deve avvenire durante l’esercizio degli atti di ufficio, in un luogo pubblico o aperto al pubblico e alla presenza di più persone. A ciò si aggiunga che la condotta dell’aggressore verbale può venire a ledere anche indirettamente il prestigio della P.A.

 

La comunicazione verbale, anche nei toni, non deve mai travalicare i canoni della buone maniere stante che i docenti, in mancanza di uno specifico codice deontologico per la loro categoria, rispondono a quanto sancito nell’art.13 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, n.3 de 1957 che verte proprio sul comportamento in servizio.

 

Che cosa fa la vittima dell’aggressione?

 

Il docente vittima dell’aggressione, leso durante l’esercizio delle sue funzioni, presenterà per iscritto atto di rimostranza al dirigente scolastico, relazionando sull’episodio e chiamando in causa la testimonianza dei presenti all’accaduto. E’ sempre meglio lasciare traccia di quanto subito se non addirittura opportuno ricorrere alle vie legali qualora se ne ravvisino gli estremi.

 

Che cosa fa il dirigente?

 

Dal canto suo il dirigente scolastico, non appena ricevuta notizia del fatto, potrà avviare il procedimento disciplinare, contestando l’addebito al docente agente dell’aggressione nel rispetto della tempistica prevista dall’art.55 bis comma 3 del D.Lgs. n.165 del 2001, approfondendo la vicenda, convocando i docenti testimoni. Non necessariamente il procedimento dovrà concludersi con l’adozione di un provvedimento disciplinare, qualora infatti non sussistano elementi di colpevolezza esso potrà concludersi con l’archiviazione del caso. Tuttavia l’inizio del procedimento, per i casi sopra descritti, potrebbe configurarsi nei tipi delle mancanze ai doveri connessi alla funzione docente, essendo il comportamento agito dal docente aggressore, nell’esercizio della funzione, eccedente i poteri e i compiti assegnati.

 

In molti casi, taluni dirigenti utilizzano la politica del laissez-passer, procedura erronea perché in caso di reiterazione del comportamento scorretto può generarsi un profilo di responsabilità dirigenziale per una gestione poco attenta al benessere organizzativo dei pubblici dipendenti.

 

Le responsabilità dirigenziali

 

E’ dovere del dirigente scolastico dirimere tali comportamenti.

 

Il CCNL relativo al personale dell’Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009, all’art.16 rubricato Codice disciplinare, comma 8 lett. d) riporta che al dirigente scolastico può essere contestata la “tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del personale dipendente”, ragion per cui potrebbe essere chiamato a rispondere del danno subito dal dipendente aggredito dal collega per non aver posto in essere le misure idonee atte a prevenire la reiterazione di simili condotte. C’è quindi un profilo di responsabilità la cui entità verrà definita a seconda dei casi in esame.