Docenti, riposo compensativo dopo le elezioni europee ed amministrative 2019. Molti docenti sono stati impegnati nelle operazioni di scrutinio: forniamo una guida sulla fruizione del riposo compensativo spettante.
Il personale scolastico interessato alle funzioni di presidente, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo ha diritto ad assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni elettorali, quindi non solo quelle delle elezioni vere e proprie, ma anche per le procedure preparatorie del giorno prima. Se le operazioni elettorali di spoglio si protraggono oltre la mezzanotte, il lavoratore ha diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva e tali giorni sono considerati lavorativi a tutti gli effetti.
Docenti, riposo compensativo dopo elezioni – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- DPR 362/1957 n. 361
- Legge n. 53/1990 art. 119
- Legge n. 69/1992 art. 11
- Dlg n. 534 art. 1 artt. 1 e 3
Cerchiamo adesso di spiegare come fruire del riposo compensativo attraverso una tabella:
Riposo compensativo | |
Settimana corta lun. – ven. | 2 giornate.
Se le operazioni di scrutinio si concludono entro le ore 24 del lunedì saranno lunedì e martedì. Se le operazioni di scrutinio si concludono dopo le 24 del lunedì saranno martedì e mercoledì. |
Settimana lunga lun. – sab. | 1 giornata.
Se le operazioni di scrutinio si concludono entro le ore 24 del lunedì sarà il lunedì. Se le operazioni di scrutinio si concludono dopo le 24 del lunedì sarà il martedì.
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Il recupero delle giornate destinate alle operazioni elettorali deve avvenire nel periodo immediatamente successivo a esse. Se il lavoratore non potrà godere dei giorni di riposo compensativo, saranno due le opzioni: il pagamento in busta delle quote di retribuzione dovute oppure giorni in più come ferie o permessi da godere.
ASSENZE E PERMESSI PER L’ESERCIZIO DEL VOTO ELETTORALE
Per il personale scolastico che deve recarsi a votare in comune diverso rispetto a quello in cui presta la propria attività lavorativa, sono previsti i permessi retribuiti ai sensi di quanto previsto dalla circolare della ragioneria generale dello Stato n. 23 del 10 marzo 1992. La concessione del permesso retribuito è prevista unicamente per i dipendenti che, nel termine di 20 giorni dal momento dell’avvenuto trasferimento o della assegnazione della sede di servizio, abbiano chiesto e non ottenuto l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune in cui soggiornano per esigenze di lavoro.
In questa circostanza, al lavoratore va riconosciuto il permesso retribuito per l’esercizio del diritto di voto entro certi limiti di tempo stabiliti dal Ministero del Tesoro con Decreto 5 marzo 1992, comprensivi del tempo occorrente per il viaggio di andata e di ritorno. Tali limiti sono di un giorno per le distanze da 350 a 700 km e di due giorni per le distanze oltre i 700 km o per spostamenti da e per le isole. Per quanto riguarda il personale scolastico a tempo determinato, potrà usufruire di permessi non retribuiti secondo quanto previsto dall’art. 19 comma 9 dell’attuale CCNL.