infortuni domesticiUna sentenza della Corte di Giustizia Europea del 30 giugno 2016 in materia di ferie affronta il caso di una docente di scuola primaria la quale aveva chiesto al suo datore di lavoro di beneficiare del suo diritto alle ferie annuali retribuite relativamente a un anno nel corso del quale la stessa ha fruito di un congedo per recupero della salute.

 

Al 1° gennaio 2011 la docente in questione aveva acquisito un diritto a 35 giorni di ferie annuali ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 3, della Carta degli insegnanti. Dal 28 marzo al 18 novembre 2011, le è stato accordato dal suo datore di lavoro, in forza dell’articolo 73 di tale Carta, un congedo per recupero della salute al fine di seguire un trattamento prescritto da un medico.

 

Il 27 aprile 2012 la docente ha chiesto di avvalersi del suo diritto ai giorni di ferie annuali acquisiti per l’anno 2011 dei quali non aveva potuto fruire a causa del suo congedo per recupero della salute. Il suo datore di lavoro le ha negato tale diritto con la motivazione che il piano ferie per l’anno 2011 aveva stabilito che ella beneficiasse delle sue ferie annuali dal 1° al 31 luglio 2011 e che pertanto il suo diritto alle ferie annuali per l’anno 2011 era stato assorbito dal periodo di congedo per recupero della salute di cui aveva fruito tra tali date.

 

La questione giunge ai Giudici della Corte di Giustizia Europea, con il seguente quesito: “Se l’articolo 7 della direttiva 2003/88, conformemente al quale gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali, debba essere interpretato nel senso che un insegnante che abbia usufruito del congedo per recupero della salute previsto dalla Carta degli insegnanti matura altresì, per l’anno in cui si è avvalso del diritto al congedo per recupero della salute, il diritto al congedo per ferie previsto dalle disposizioni generali del diritto del lavoro”.

 

I Giudici ricordano che :  “ A tal riguardo, in primo luogo si deve ricordare che, come emerge dalla formulazione stessa dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, disposizione alla quale la direttiva non consente di derogare, ogni lavoratore beneficia di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane. Tale diritto alle ferie annuali retribuite dev’essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 stessa (sentenza del 10 settembre 2009, Vicente Pereda, C-277/08, EU:C:2009:542, punto 18 e giurisprudenza citata). In secondo luogo, occorre rilevare che il diritto alle ferie annuali retribuite non solo riveste una particolare importanza quale principio di diritto sociale dell’Unione, ma è anche espressamente sancito all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, cui l’articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei Trattati (sentenze del 22 novembre 2011, KHS, C-214/10, EU:C:2011:761, punto 37, e del 3 maggio 2012, Neidel, C-337/10, EU:C:2012:263, punto 40).  In terzo luogo, il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere interpretato in senso restrittivo (v. sentenza del 22 aprile 2010, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, C-486/08, EU:C:2010:215, punto 29).Infatti, la Corte ha osservato che lo scopo del diritto alle ferie annuali retribuite, consistente nel permettere al lavoratore di riposarsi e di beneficiare di un periodo di riposo e di svago, è diverso da quello del diritto al congedo per malattia, consistente nel permettere al lavoratore di ristabilirsi da una malattia (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2012, ANGED, C-78/11, EU:C:2012:372, punto 19 e giurisprudenza citata).”

 

Dunque, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, alla questione sollevata occorre rispondere che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, in base alla quale ad un lavoratore che nel periodo delle ferie annuali fissato nel calendario delle ferie dell’istituto in cui lavora si trovi in congedo per recupero della salute concesso ai sensi del diritto nazionale può essere negato, al termine del suo congedo per recupero della salute, il diritto di godere delle ferie annuali retribuite in un periodo successivo, sempre che la finalità del diritto al congedo per recupero della salute differisca da quella del diritto alle ferie annuali, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare .

 

Non è la prima volta che la Corte interviene su tale materia, nel 2009 aveva evidenziato che il lavoratore non perde il diritto alle ferie annuali retribuite che non ha potuto esercitare a causa della malattia, poiché questo diritto è sancito dalla direttiva comunitaria sull’orario di lavoro ed al lavoratore spetta uno specifico indennizzo per le ferie annuali retribuite e non godute.