diritto alle ferieCircolano voci, preoccupanti sul diritto alle ferie dei docenti assunti nella fase C che hanno differito la presa di servizio. Queste voci vogliono in sostanza che questo personale non avendo diritto alle ferie come per il personale a tempo indeterminato, dovranno rimanere a disposizione della scuola.

 

Voci infondate, ma, stante la situazione sostanzialmente nuova come vigente, certamente delle confusioni rischiano di emergere. Come è noto l’art. 1 comma 99 della Legge 107/2015 prevede che “l’assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l’assegnazione avviene al 1 settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1 luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche.”

 

Come è stato ricordato da diversi USR da ciò ne consegue che coloro che alla data fissata da ciascun Ufficio Scolastico di Ambito Territoriale per l’assegnazione della sede provvisoria per l’a.s. 2015/16 non siano più titolari del contratto di supplenza annuale potranno immediatamente prendere servizio. Tale personale, pur avendo un rapporto di lavoro a tempo determinato, in realtà è da considerarsi a tempo indeterminato dal punto di vista giuridico sin dal momento della relativa assunzione di cui alla fase C con decorrenza dal primo settembre 2015 e gli effetti economici, invece, decorreranno a fare data dalla effettiva presa di servizio presso la scuola di titolarità ivi considerata.

 

Pertanto, questo personale, avrà diritto alle ferie come da CCNL per il personale di ruolo neo-assunto. A fortiori, se il MIUR ha con una nota ha comunicato che al fine di dare attuazione alla legge n. 107/2015, possono svolgere l’anno di prova: i docenti che hanno differito la presa di servizio e svolgono una supplenza in una scuola di grado diverso da quello di immissione in ruolo, purché in classi di concorso affini; i docenti nominati in fase C presso scuola secondarie di II grado e utilizzati di grado o ordine diverso, pare più che evidente, per la tipologia di cui ora trattasi, che un mancato riconoscimento delle ferie come da CCNL sarebbe a dir poco illegittimo.

 

A chi andranno richieste le ferie? Alla scuola di titolarità giuridica ove si formalizzerà la presa di servizio e che sarà quella deputata a gestire formalmente tutti gli atti pertinenti alla gestione del rapporto di lavoro del docente che ha differito la fase C dal momento della presa effettiva di servizio. Comunque è bene che il MIUR anche per tale casistica fornica dei chiarimenti quanto prima, per evitare di arrivare all’ultimo momento con il fiato sospeso.