diventare insegnantiLa legge di Riforma della Scuola affida (comma 180) al Governo diverse deleghe, tra le quali quella relativa al riordino del sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria. Nello specifico, al comma 181 della legge n. 107/2015 lettera b) leggiamo:

 

  • […] b) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante:
    l’introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l’accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle universita’ o alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;

 

  • l’avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l’assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale. L’accesso al concorso e’ riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un’istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche.

 

A questo fine sono previsti:

 

  • la determinazione di requisiti per l’accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque  con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia  come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi;

 

  • la disciplina relativa al    trattamento    economico    durante    il  periodo di tirocinio, tenuto anche conto    della    graduale    assunzione della     funzione di docente;

 

  • il    completamento    della    formazione    iniziale    dei    docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite:

 

  • il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle universita’ o dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;

 

  • la determinazione degli standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonche’ del periodo di apprendistato;

 

  • per i vincitori dei concorsi nazionali, l’effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l’istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;

 

  • la possibilita’, per coloro che non hanno partecipato o non sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al numero 2), di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per l’insegnamento secondario di cui al numero 3.1);

 

  • la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all’esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina di cui ai commi da 63 a 85 del presente articolo;

 

  • la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga gradualmente l’unico per accedere all’insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l’effettuazione delle supplenze; l’introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonche’ in merito alla valutazione della competenza e della professionalita’ per coloro che hanno conseguito l’abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;

 

  • il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonche’ delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell’ambito della classe disciplinare di afferenza secondo principi di semplificazione e di flessibilita’, fermo restando l’accertamento della competenza nelle discipline insegnate;

 

  • la previsione dell’istituzione di percorsi di formazione in servizio, che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo principi di flessibilita’ e di valorizzazione, l’attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini;[…]

 

  • la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il titolo necessario per l’insegnamento nelle scuole paritarie;

 

La formazione iniziale dei docenti, dunque, sarà affidata alle Università ma, diversamente che in passato, avverrà già durante il corso di laurea e non soltanto dopo, come avveniva e avviene tuttora con le SISSIS, i TFA e i PAS.

 

Le Università e le Accademie attiveranno, rispettivamente, corsi di Laurea magistrale e corsi di Diploma di laurea di secondo livello, coerenti con le classi disciplinari di concorso.

 

Terminato il corso di laurea, si potrà accedere al concorso nazionale, i cui vincitori saranno assegnati a un’Istituzione scolastica o a una Rete di scuole e saranno assunti con un contratto di tirocinio di durata triennale retribuito.

 

I docenti assunti con la procedura sopra descritta dovranno conseguire, durante il primo anno di contratto, al fine di completare il percorso di formazione iniziale, un diploma di specializzazione, organizzato dalle Università o dalle Accademie e i cui contenuti saranno attinenti alla didattica della classe disciplinare di concorso, alla pedagogia, alla psicologia e alla normativa scolastica.

 

Nei due anni successivi, i docenti dovranno effettuare il tirocinio formativo facendo propria gradualmente la funzione docente, anche in sostituzione dei colleghi assenti.

 

Il diploma di specializzazione suddetto potrà essere conseguito, a proprie spese, anche da chi non ha superato il concorso o da chi non vi ha partecipato; costituirà, inoltre, il titolo per insegnare nelle scuole paritarie.

 

Terminato e superato positivamente il periodo di tirocinio, si verrà assunti a tempo indeterminato (secondo quanto previsto dai commi 63-85).

 

Il nuovo percorso di formazione iniziale e accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, rivoluzionerà quello che è stato sino ad ora il sistema di formazione e reclutamento del personale della scuola secondaria, migliorandolo, in quanto i futuri docenti acquisiranno competenze antropo-psico-pedagogiche e didattiche già durante il corso universitario e poi saranno sottoposti a un tirocinio di due anni, prima di diventare docenti a tutti gli effetti.

 

Alla lettera c) del comma 181 punti 1 e 2 è prevista anche la ridefinizione del ruolo dei docenti di sostegno:

 

[…]c) promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilita’ e riconoscimento delle differenti modalita’ di comunicazione attraverso:

 

1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l’inclusione scolastica degli studenti con disabilita’, anche attraverso l’istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;

 

2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuita’ del diritto  allo studio degli alunni con disabilita’, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l’intero ordine o grado di istruzione; […]

 

Il punto 1 prevede anche per gli insegnanti di sostegno degli appositi percorsi universitari. Tale scelta rappresenta un salto di qualità, in quanto le competenze necessarie per diventare docenti di sostegno sono tante e tali che è possibile acquisirle solo tramite percorsi universitari appositamente strutturati.

 

Il punto 2 prevede di garantire agli alunni disabili la presenza dello stesso docente di sostegno per l’intero ordine o grado di istruzione. Solo così è possibile assicurare quella continuità didattica, che se è importantissima per gli alunni normodotati, diventa di vitale importanza per gli alunni disabili, per i quali cambiare ogni anno scolastico il docente di sostegno diventa spesso traumatico.

 

Il percorso di formazione iniziale e accesso ai ruoli del personale docente, sopra descritto, diventerà negli anni a venire l’unico sistema per accedere all’insegnamento nella scuola secondaria.

 

Le misure, relative al futuro sistema di formazione e reclutamento del personale docente della scuola secondaria, vanno nella direzione di un miglioramento della qualità dell’offerta formativa, proponendosi allo stesso tempo di assicurare ai nostri allievi la continuità didattica e garantire loro degli insegnanti preparati e altamente qualificati: non c’è dubbio che il diploma di specializzazione e i due anni di tirocinio, oltre al percorso universitario, costituiscano una garanzia riguardo alle conoscenze e competenze dei docenti.

 

Il comma 181, appena illustrato, non presenta criticità interpretative, eccetto laddove si parla del diploma di specializzazione che può essere conseguito, a proprie spese, da chi non ha superato o partecipato al concorso. Sembra evidente che chi conseguirà a proprie spese il suddetto diploma potrà insegnare nelle scuole paritarie, mentre non è per niente chiaro l’utilizzo dello stesso nella scuola statale, in quanto sorgono diversi punti interrogativi: Si dovrà fare il concorso?  Si potrà accedere al tirocinio formativo? Si dovrà fare il concorso e poi seguire solo il tirocinio?

 

Sarà compito del Governo fare chiarezza su tutti questi punti.

 

I decreti legislativi, conseguenti alle deleghe affidate dalla legge n. 107/2015 al Governo, che delineeranno, tra le altre cose, il nuovo sistema di formazione e reclutamento dei docenti della scuola secondaria, dovranno essere emanati, come si legge al comma 180, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della Legge 107/2015.