Nuove sentenze di pieno accoglimento delle tesi ANIEF ottenute presso i Tribunali del Lavoro di Vercelli e Cuneo dall’Avv. Giovanni Rinaldi e dall’Avv. Patrizia Gorgo che, ormai avvezzi ad ottenere ragione sul MIUR patrocinando i diritti dei nostri iscritti sul territorio, ottengono la condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento di più di 10.000 Euro come differenze retributive non corrisposte e 6.500 Euro di spese legali, con la conferma che non riconoscere ai precari la progressione stipendiale legata all’anzianità di servizio realizza una palese disparità di trattamento in aperto contrasto con la normativa europea.

L’ANIEF prosegue la sua battaglia al fianco dei lavoratori precari della scuola palesemente discriminati dal MIUR per quanto attiene la retribuzione corrisposta in funzione del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato. Il Giudice del Lavoro di Vercelli dà piena ragione a quanto ottimamente sostenuto in udienza dall’Avv. Giovanni Rinaldi e si uniforma all’ormai pacifica e risalente giurisprudenza ottenuta dall’ANIEF presso i tribunali del lavoro di tutta Italia. Nello specifico, nonostante il MIUR continui da anni a sostenere che “non sussiste alcuna disparità di trattamento, giacché i ricorrenti, una volta immessi in ruolo otterranno il riconoscimento dell’anzianità anche per il servizio pre-ruolo”, la sentenza ribadisce a chiare lettere che “tale riconoscimento è, da un lato, meramente eventuale (essendo condizionato ad un evento – la futura immissione in ruolo – allo stato meramente ipotetico) e, dall’altro, in ogni caso parziale, atteso che è destinato ad avere effetti soltanto a decorrere dalla – eventuale – immissione in ruolo”.

Presso il Tribunale di Cuneo, gli Avv. Patrizia Gorgo e Giovanni Rinaldi, patrocinando con perizia i diritti degli iscritti ANIEF sul territorio, ottengono nuovamente ragione sul MIUR e la conferma che “Diversamente da quanto sostenuto dal Ministero convenuto, non costituisce valida “ragione oggettiva” per derogare al divieto di discriminazione (nel senso di cui alla clausola 4.1 dell’Accordo Quadro e alla sentenza Del Cerro Alonso sopra citata) il peculiare sistema di reclutamento e di assegnazione delle supplenze per i lavoratori a tempo determinato della scuola. Queste modalità di assunzione, […], non hanno alcuna correlazione con la negazione della progressione retributiva in funzione dell’anzianità di fatto maturata. L’Amministrazione convenuta non ha poi indicato alcun fondamento logico che osterebbe alla possibilità di ricostruire la carriera del personale assunto, come le ricorrenti, ripetutamente a termine, applicando gli scatti di anzianità così come avviene per il personale a tempo indeterminato”. Il Giudice del Lavoro di Cuneo ravvisa, anzi, “un’intrinseca contraddizione nella prospettazione del Ministero convenuto che, da un lato, valorizza il tempo lavorato ai fini dell’eventuale immissione in ruolo dei dipendenti precari, ma dall’altra, nello stesso tempo vi nega rilevanza sul piano economico”.

L’ANIEF ha nuovamente ricordato al Ministero dell’Istruzione, dunque, che non riconoscere ai lavoratori precari la medesima progressione stipendiale legata all’anzianità di servizio già accordata ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, realizza una palese disparità di trattamento non sorretta da alcuna ragione oggettiva e, come tale, contrastante con i principi comunitari in materia di lavoro a tempo determinato. Finché il MIUR si ostinerà a porre in essere tali inique discriminazioni, il nostro sindacato proseguirà la sua battaglia presso tutte le sedi opportune per ottenere giustizia e rispetto per i lavoratori precari della scuola.

 

FONTE: ANIEF – Associazione Sindacale Professionale

 

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