legge gazzetta ufficialePubblicata la nota di lettura Anci sulle disposizioni di interesse dei Comuni della legge 26 maggio 2016, n. 89 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca.

 

Nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio è stata pubblicata la Legge 26 maggio 2016, n. 89, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità’ del sistema scolastico e della ricerca.

 

Il provvedimento, entrato in vigore il 29 maggio, originariamente composto di 4 articoli, è stato ampiamente modificato durante l’esame al Senato, con l’aggiunta di ulteriori 11 articoli. Due successive disposizioni sono state inserite nel disegno di legge di conversione.

 

Si riporta di seguito un breve commento degli articoli di maggiore interesse per i Comuni.

 

L’articolo 1 contiene disposizioni per il decoro degli edifici scolastici e per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole. In particolare, vengono stanziati ulteriori 64 milioni di euro per l’anno 2016 al fine di assicurare la prosecuzione del c.d. programma #scuolebelle dal 1° aprile al 30 novembre 2016.

 

A tal proposito, si rileva che l’ANCI, al fine di impiegare e gestire al meglio le risorse disponibili, ha chiesto al Ministero dell’Istruzione di individuare congiuntamente gli interventi e le scuole destinatari dei finanziamenti.

 

L’articolo in commento, inoltre, contiene disposizioni finalizzate a garantire lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari delle scuole, prorogando (dal 31 luglio 2016) “fino a non oltre il 31 dicembre 2016”, il termine entro il quale le scuole situate nelle regioni ove ancora non è attiva la convenzione – quadro Consip per l’affidamento dei servizi di pulizia e ausiliari, ovvero la stessa sia stata sospesa, o sia scaduta, acquistano i medesimi servizi dagli stessi raggruppamenti e dalle stesse imprese che li assicuravano alla data del 31 marzo 2014.

 

Infine, sugli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a scuole nei territori ove è stata attivata la convenzione, è stabilito che si ricorre alla stessa convenzione anche nel caso in cui essa sia scaduta.

 

L’articolo 1-quater disciplina l’assunzione in regioni diverse da quella per cui hanno concorso, dei docenti ancora inseriti nelle graduatorie di merito riguardante la scuola dell’infanzia, costituite a seguito del concorso del 2012, fino all’approvazione delle graduatorie relative alla scuola dell’infanzia del concorso bandito nel 2016. Le modalità attuative devono essere definite con un decreto ministeriale. All’esito di tali procedure, le graduatorie di merito del concorso del 2012 sono soppresse, anche in caso di incompleto assorbimento dei soggetti ivi inseriti.

 

L’articolo 1-quinquies prevede, a decorrere dal 2017, la corresponsione di un contributo per le scuole paritarie in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti, nel limite di spesa di 12,2 milioni di euro annui. Inoltre, prevede che, ai fini della verifica del mantenimento della parità, il MIUR accerta annualmente il rispetto del requisito concernente l’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;

 

L’articolo 2-quinquies estende a tutti i residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2016 – dunque, anche a soggetti cittadini di paesi extra UE, in possesso, ove previsto, del permesso di soggiorno in corso di validità – l’assegnazione della card per acquisti culturali, dell’importo massimo di € 500, istituita dalla legge di stabilità 2016.

 

L’articolo 2-sexies introduce una disciplina transitoria per il DPCM 159/2013, recante le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente/ISEE, “nelle more dell’adozione delle modifiche al regolamento … volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, numeri 841, 842 e 838 del 2016”.

 

In conseguenza di tale disciplina transitoria, nel calcolo dell’ISEE del nucleo familiare che abbia tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, sono esclusi dal reddito disponibile i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF; inoltre, in luogo delle spese o franchigie di cui al DPCM 159 riferite al nucleo familiare, è applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all’allegato 1 del predetto DPCM per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.

 

Tutti gli eventuali altri trattamenti assistenziali, previdenziali ed indenni tari percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità restano inclusi nel reddito disponibile.

 

I Comuni enti erogatori di prestazioni sociali agevolate devono adottare entro il 28 giugno (entro cioè i 30 giorni dalla entrata in vigore della legge n. 89/2016, di conversione del decreto legge n. 42/2016, avvenuta il 29 maggio, giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della citata legge di conversione) gli atti anche normativi necessari all’erogazione delle nuove prestazioni (restano infatti salve le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti) in conformità alle modifiche introdotte con la disciplina in esame, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

 

Le disposizioni menzionate cesseranno di efficacia a far data dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica/DSU attuative delle modifiche al DPCM 159/2013 in recepimento delle sentenze del Consiglio di Stato citate all’inizio.

 

Si sottolinea che la norma non disciplina la gestione del periodo che va dalle sentenze del TAR Lazio – aprile 2015 – a quelle confermative del Consiglio di Stato, non c’è quindi  tutela espressa per i comuni da possibili ricorsi da parte di cittadini contro i regolamenti allora vigenti e non conformi ai contenuti delle sentenze del TAR, come invece proposto dall’Associazione.