Dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si avvicina l’entrata in vigore del Decreto Inclusione 2019: i docenti potranno beneficiare di alcune interessanti novità.
Decreto Inclusione 2019, per i Docenti cosa cambia?
Il decreto, approvato a inizio Agosto, contiene la normativa sull’assegnazione delle ore di sostegno, che verrà decisa d’intesa con le famiglie, e la novità della redazione di un Piano didattico individualizzato, che guarderà alle caratteristiche del singolo studente.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto rimodula la nuova inclusione scolastica, per garantire concretamente il diritto allo studio e il successo scolastico anche ai docenti affetti da disabilità e disturbi vari.
La legge entrerà in vigore il 12 settembre.
Decreto Inclusione 2019, per i Docenti cosa cambia?
L’assegnazione delle ore di sostegno verrà decisa d’intesa con le famiglie e il Piano didattico individualizzato guarderà alle caratteristiche del singolo studente.
A livello di scuola, si implementa il Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione dei singoli alunni con disabilità. Con la prerogativa di avanzare proposte in merito alla quantificazione delle ore e delle altre misure di sostegno.
All’interno del Gruppo di lavoro operativo è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con disabilità.
Prevista anche la possibilità di riconfermare sulla stessa cattedra l’insegnante di sostegno con incarico a tempo determinato, in nome della continuità didattica, stante l’interesse dell’alunno e l’eventuale richiesta della famiglia. Ma vale solo per i docenti che hanno titolo di specializzazione per il sostegno «di cui all’articolo 12».
Infine, al docente con contratto a tempo determinato possa essere proposta la conferma per l’anno scolastico successivo, qualora ricorrano le condizioni di seguito riportate:
- il docente sia in possesso del titolo di specializzazione di cui all’articolo 12 del decreto;
- si valuta, da parte del dirigente, l’interesse della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente;
- e si valuti, da parte del dirigente, l’eventuale richiesta della famiglia;
- e infine, fermo restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato.