Decreto Dignità è legge: novità per supplenti e diplomati magistrale.
Il decreto dignità, al vaglio del Senato, è divenuto legge con con 155 sì, 125 no e 1 astenuto.
Due i provvedimenti del decreto che riguardano la scuola:
- questione diplomati magistrale;
- supplenze su posti vacanti dopo 36 mesi di servizio.
Supplenze su posti vacanti dopo 36 mesi di servizio
La legge 107/2015, aveva introdotto (comma 131) il divieto di attribuire supplenze su posti vacanti e disponibili (quelle al 31/08) al personale sia docente che ATA che avesse già svolto 36 mesi di servizio. Con la nuova disposizione il divieto è stato abolito.
Decreto Dignità è legge: novità per supplenti e diplomati magistrale
La legge interviene al fine di risolvere la questione dei diplomati magistrale, nata in seguito alla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che ha chiuso le porte delle GaE, dalle quali si attinge per il ruolo, ai diplomati magistrale ante 2002.
La legge prevede, innanzitutto, che l’esecuzione delle sentenze possa avvenire entro 120 giorni dalla notifica.
Interviene inoltre su due fronti:
- continuità didattica a.s. 2018/19;
- reclutamento docenti infanzia e primaria.
Continuità didattica a.s. 2018/19
Considerato che le sentenze di merito, dopo la succitata Adunanza plenaria, arriveranno nel corso dell’anno scolastico 2018/19, la legge prevede quanto segue:
- diplomati magistrale assunti in ruolo con riserva: dopo l’esecuzione delle sentenze, il loro contratto sarà trasformato in una supplenza al 30/06/2019;
- diplomati magistrale con supplenza annuale (al 31/08): dopo l’esecuzione delle sentenze, il loro contratto sarà trasformato in una supplenza al 30/06/2019.
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Reclutamento docenti infanzia e primaria
La legge prevede un concorso ordinario e uno straordinario.
Il concorso straordinario è riservato ai diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/2002 e ai laureati in scienze della formazione primaria che abbiano svolto due anni di servizio presso le scuole statali.
Il concorso ordinario è bandito, ai sensi dell’articolo 400 del D.lgs. 297/94 e successive modificazioni e dell’articolo 1, comma 109 lettera b) e 110, della legge n. 107/2015, con cadenza biennale (al riguardo il Servizio Studi del Parlamento ha evidenziato che è necessario modificare l’articolo 400 del D.lgs. 297/94, secondo cui i concorso hanno cadenza triennale).
Possono partecipare al concorso i docenti in possesso dell’abilitazione, quindi i diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/2002 e i laureati in Scienze Formazione Primaria.
Entrata in vigore della legge
Affinché la legge entri in vigore bisogna attendere la firma del Presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.