Precedenze e mobilità: analizziamo l’art. 7/1 punto V del CCNI: assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza al fratello/sorella convivente (solo in casi particolari); assistenza da parte di chi esercita la tutela legale.
GENITORI (PRECEDENZA RICONOSCIUTA AD ENTRAMBI) – ANCHE ADOTTIVI – CHE ASSISTONO FIGLIO DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (ART. 3 COMMA 3 LEGGE 104/92).
Nel caso di assistenza al figlio la disabilità di quest’ultimo può NON avere carattere permanente cioè la certificazione di disabilità può essere “rivedibile” (indipendentemente dall’età del figlio che può essere anche maggiorenne).
Ciò vale anche per l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto.
Inoltre ai sensi dell’art. 94 comma 3 della L. 289/02 la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base.
Tale accertamento produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all’art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all’interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.
CONIUGE CHE ASSISTE L’ALTRO CONIUGE DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (ART. 3 COMMA 3 LEGGE 104/92)
La disabilità del coniuge da assistere deve avere carattere permanente.
Si precisa che per l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto, invece, la certificazione di disabilità può essere “rivedibile” purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.
COLUI CHE ESERCITA LA LEGALE TUTELA DI DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (ART. 3 COMMA 3 LEGGE 104/92)
La disabilità dell’assistito deve avere carattere permanente. Ciò vale anche per l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto.
Si evidenzia che la figura del “tutore legale” (assegnata con un preciso mandato dal giudice del tribunale competente) è riferita anche all’assistenza di altri soggetti, non necessariamente del solo figlio (quindi anche di un adulto).
Inoltre chi si è visto riconoscere dall´autorità giudiziaria competente la tutela legale di un disabile in situazione di gravità non necessariamente deve essere un congiunto di tale soggetto.
Si noti infatti come il titolo del punto V dell’art. 7/1 indichi “a parte” la posizione della tutela legale quindi ben separata dall’assistenza prestata agli altri soggetti (coniuge, figli, genitori) specificando appunto “assistenza da parte di chi esercita la tutela legale”. In questo caso, quindi, la precedenza si applica al dipendente che abbia la tutela legale per qualsiasi soggetto, anche se non menzionato dal punto V. È ovvio che sarà necessario documentare la disabilità del soggetto e la tutela legale attribuita dal tribunale.
In ultimo è utile rilevare come il CCNI non menzioni la figura dell’amministratore di sostegno.
FRATELLO/SORELLA, (PRECEDENZA DA RICONOSCERE SOLO AD UNO DI ESSI) CONVIVENTE CON IL DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (ART. 3 COMMA 3 LEGGE 104/92), NEL CASO CHE ENTRAMBI I GENITORI SIANO DECEDUTI O, PERCHÉ TOTALMENTE INABILI, SIANO IMPOSSIBILITATI A PROVVEDERE ALL’ASSISTENZA DEL FIGLIO DISABILE GRAVE.
La disabilità dell’assistito deve avere carattere permanente. Ciò vale anche per l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto.
Il fratello che assiste la sorella (o viceversa) per fruire della precedenza deve comprovare la CONVIVENZA con quest’ultima; inoltre può fruire della precedenza SOLO in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005): l’interessato deve in questo caso anche comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità. A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.
Si noti come sia l’unico caso in cui la convivenza con il disabile sia obbligatoria ai fini della fruizione della precedenza.
CRITERI E MODALITÀ
Si premette che per tutti gli assistiti (coniuge, tutela legale, fratello/sorella) affinché si possa fruire della precedenza nelle operazioni dei trasferimenti bisogna che la disabilità grave sia di carattere permanente (quindi non “rivedibile”). È però escluso il caso di assistenza al figlio disabile.
L’art. 7/1 punto V infatti dispone:
“La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto V) nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente. Tale disposizione NON TROVA applicazione nel caso dei figli DISABILI.”
Pertanto solo il genitore che assiste il figlio disabile può fruire della precedenza se la disabilità di quest’ultimo è “rivedibile” e indipendentemente dall’età del figlio.
In tutti gli altri casi, compreso il figlio che assiste il genitore disabile la cui precedenza è stata approfondita in altra guida la disabilità deve essere permanente.
Tuttavia si segnala la nota n. 8012/2009 dell’USR Calabria che derogando tale disposizione chiariva :
“In relazione all’oggetto e per riscontrare pressanti richieste delle Organizzazioni Sindacali Regionali, si esprime il parere che l’indicazione di “rivedibilità” della situazione di handicap non esclude l’attribuzione delle precedenze e ciò in quanto una diversa interpretazione contrasterebbe con i presupposti del riconoscimento della situazione di handicap, poiché l’art. 3. comma 3, richiede la necessità di “un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale”. Pertanto deve ritenersi che il concetto di “rivedibilità” prevede la salvaguardia di interessi generali meritevoli di tutela, senza comprimere il diritto tutelato dalla Legge 104/92″.
Non è però detto che tale disposizione sia valida anche nelle altre Regioni. Il CCNI è molto chiaro al riguardo non prevedendo per i casi sopra citati la situazione di “rivedibilità” (tranne ripetiamo per assistenza al figlio disabile).
Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno:
- contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda;
- presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alle domande di trasferimento. A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.
La precedenza si applica:
- Nella I fase (COMUNALE) SOLO tra distretti diversi dello stesso comune;
- nella II e III fase (INTERCOMUNALE E INTERPROVINCIALE)
La precedenza viene riconosciuta:
limitatamente ai trasferimenti nell’ambito e per la provincia che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che venga espressa come 1^ PREFERENZA il predetto comune.
L’obbligo della preferenza relativa all’intero comune permane in ogni caso e cioè, sia se si intende richiedere il solo comune ove è domiciliato il soggetto disabile (la precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in esso) e sia quando vengano richiesti anche altri comuni. Pertanto, in mancanza dell’indicazione dell’intero comune ove risulti domiciliato il disabile come prima preferenza, la domanda di trasferimento sarà considerata come domanda volontaria senza diritto di precedenza.
In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili. Per posto richiedibile si intende l’esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell’interessato, a prescindere dall’effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
La precedenza inoltre:
- PERMETTE di superare il blocco triennale per i trasferimenti interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo anche dopo l’1/9/2013.
- NON si applica nei passaggi di cattedra e di ruolo.
FONTE: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it)
AUTORE: Paolo Pizzo