scatti, sentenza corte UELo conferma la Corte di Giustizia Europea in risposta ad una questione sollevata da una dipendente del Consiglio di Stato Spagnolo.

 

I periodi di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro devono essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato. Lo precisa la terza sezione della Corte UE rispondendo ad una dipendente del Consiglio di Stato spagnolo, riguardo al rifiuto di quest’ultimo di concederle maggiorazioni corrispondenti a scatti triennali di anzianità, stante la sua qualità particolare di “personale reclutato occasionalmente” nel periodo 1996–2012.

 

La tutela, secondo i supremi giudici, discende dalla direttiva 1999/70 e dalle successive clausole, tese a “migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione; creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”. Pertanto, i “periodi di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato”.

 

Il caso esaminato riguarda una dipendente, appunto spagnola, che ha prestato servizio, dal 1° marzo 1996, presso il Consejo de Estado con la qualifica di personale reclutato occasionalmente, esercitando la funzione di capo della segreteria di un Jefe de la Secretaría del Consejero Permanente (consigliere permanente). Nel gennaio 2012 la donna ha presentato al Consejo de Estado una domanda diretta perché le fosse riconosciuto sia il diritto a percepire le maggiorazioni corrispondenti agli scatti triennali di anzianità per i servizi prestati presso svariate amministrazioni dal 1980, sia che le fosse versato l’importo ad esse corrispondente per gli ultimi quattro anni. La domanda, tuttavia, venne respinta con decisione del Presidente del Consejo de Estado del 24 luglio 2012.

 

Da qui il ricorso alla Corte Ue. Che ha reputato la decisione illegittima in applicazione del «principio di non discriminazione», il quale prevede che «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».

 

Positivo il giudizio del sindacato. Secondo Marcello Pacifico, Presidente dell’Anief, “ancora una sentenza della curia europea che dà ragione al personale precario richiedente gli scatti automatici di anzianità professionale, esattamente come sono previsti da contratto per il personale di ruolo”. Secondo l’Anief sono oltre mezzo milione i lavoratori danneggiati in Italia da un’interpretazione anacronistica del precariato. In particolare, nella scuola, sono la maggior parte dei 300mila assunti a partire dal 1999 (di cui100 mila dal 2011 senza primo gradino stipendiale) e i futuri 100mila che saranno assunti dal 2015, considerato che, secondo la relazione tecnica alla riforma ‘La Buona scuola’, più del 65% ha maturato da precario un’anzianità di servizio pari a 0-8 anni e più del 30% pari a 9-15 anni.

 

Se si considera soltanto quest’ultima categoria, è evidente come sulla pelle dei lavoratori lo Stato abbia risparmiato più di 2,5 miliardi negli ultimi anni, senza prendere in considerazione la rideterminazione delle ricostruzioni di carriera per la prima categoria. Pertanto, può ricorrere tutto il personale della scuola neo-immesso in ruolo in Italia dal 2002/03, con più di quattro di servizio pre-ruolo, con effetti di rideterminazione dei gradini stipendiali per tutto il decennio successivo fino al blocco del 2012/3, e permanenti fino a fine carriera.