supplenti, supplenze breviUn sito web per la gestione dei contratti dei supplenti brevi e per il pagamento delle retribuzioni. Lo hanno predisposto a 4 mani il ministero dell’istruzione e il ministero dell’economia.  Il provvedimento spiega alle scuole che sarà possibile incrociare i dati inseriti dalle segreterie scolastiche con quelli inseriti dal ministero dell’economia nella piattaforma NoiPa.

 

Si ricorda che il processo transitorio di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi del personale non di ruolo verrà, quindi, completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, che assicurerà l’aggiornamento contestuale del Fascicolo personale dei dipendenti.

 

Il MIUR aveva informato già con la nota 2966 del 1 settembre 2015 che la nuova area Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola era disponibile sul SIDI con nuove funzionalità per assistere le scuole nella gestione di contratti di supplenze brevi.

 

Le scuole acquisiranno i contratti relativi alle supplenze utilizzando le funzionalità fornite dal Sidi. E i contratti saranno trasmessi dal sistema informativo del ministero dell’istruzione (Sidi) al mineconomia in cooperazione applicativa. Il personale scolastico interessato potrà verificare gli esiti delle procedure direttamente su Polis (progetto POLIS, Presentazione On Line delle IStanze), accedendo con username e password dal sito di istanze on line.

 

Inoltre l’avviso del 30 settembre 2015 del MIUR ribadisce che per le supplenze brevi, dall’anno scolastico 2015/2016, le pratiche TFR verso l’Ente Previdenziale saranno gestite automaticamente dal MEF e non saranno più in carico alla scuola.

 

Invece, per quanto riguarda il personale A.T.A. (comma 332), con riferimento al divieto di sostituire il personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico nei primi sette giorni di assenza, si rappresenta che il predetto divieto potrà essere superato laddove il dirigente scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità, con determinazione congruamente motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che vedano coinvolta l’organizzazione dell’intera Istituzione Scolastica con un’attenzione, quindi, non limitata al solo plesso interessato dall’assenza del collaboratore scolastico, raggiunga la certezza che:

 

  • l’assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire la incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché la indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili determinando, inoltre, necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito.

 

Infine, per le modalità operative e per l’uso delle nuove funzioni si rinvia al manuale utente “Gestione Rapporti di lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa”, disponibile sul Portale SIDI alla voce Procedimenti Amministrativi  > Gestione Assunzioni (gestione corrente). Si ricorda, inoltre, che è ancora disponibile sulla piattaforma SidiLearn il corso di formazione sulle nuove modalità di gestione dei rapporti di lavoro.

 

Per aiutare la comprensione delle nuove norme in allegato all’articolo potete consultare il testo completo di entrambe le note pubblicate a suo tempo dal MIUR.